CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 maggio 2019, n. 12166 – L’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali è quello desumibile dai diversi accordi sindacali o dal contratto individuale di lavoro, quando questi ultimi prevedano una retribuzione superiore alla misura minima stabilita dal contratto collettivo nazionale, mentre solo in caso contrario la contribuzione va parametrata a quella stabilita dalla contrattazione nazionale di settore