CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 marzo 2019, n. 6773
Tributi – Accertamento sintetico – Redditometro – Indici di capacità contributiva fondata sui consumi – Spesa per incrementi patrimoniali – Acquisto autoveicoli – Incongruenza con il reddito dichiarato – Deduzioni del contribuente – Obbligo di valutazioni del giudice
Rilevato che
Con sentenza in data 23 giugno 2017 la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, confermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Avellino che aveva respinto il ricorso proposto da A.G. contro l’avviso di accertamento con il quale, ai sensi dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973, era stato rettificato il reddito del contribuente in relazione all’anno di imposta 2007. La CTR riteneva legittimo l’avviso di accertamento in considerazione dell’evidente scostamento tra il reddito dichiarato e le spese sostenute.
Avverso la decisione, con atto del 20 gennaio 2018, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Il ricorrente ha depositato successiva memoria, nella quale rileva preliminarmente l’inammissibilità per tardività del controricorso.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Considerato che
Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del controricorso, il quale risulta notificato a mezzo Pec il 10 marzo 2018, oltre i termini di cui all’art. 370 cod. proc. civ., essendo stato il ricorso notificato in data 24 gennaio 2018.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione in violazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Il motivo è fondato.
Va ribadito che:
– «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez. Un., n. 22232 del 2016; Cass. n. 4964 del 2017);
– «La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Cass., Sez. Un., n. 8053 del 2014).
La motivazione della sentenza impugnata rientra paradigmaticamente nelle gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti giurisprudenziali, integrando, dunque, un’ipotesi di «motivazione apparente» e ponendosi al di sotto del «minimo costituzionale».
La CTR, difatti, richiamando taluni principi in tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973 – e cioè che il giudice tributario non ha il potere di privare di valore induttivo la disponibilità di beni indicatori di una determinata capacità contributiva e che l’Amministrazione finanziaria può presumere il reddito complessivo netto sulla base di una serie di indici di capacità contributiva fondata sui consumi, tra cui la spesa per incrementi patrimoniali come l’acquisto di autoveicoli – si è limitata a rilevare: «La contestata spesa per incrementi patrimoniali di rilevante consistenza è di per sé indice di un reddito conseguito dal contribuente nell’anno di riferimento. Vi è un evidente scostamento tra il reddito dichiarato e quello accertabile ex art. 38» […] «Peraltro l’evidente scostamento tra il reddito dichiarato e le spese concorre a far ritenere un reddito effettivo notevolmente maggiore di quello appunto dichiarato. Né è probante l’affermazione di acquisto di autocarri per l’esercizio dell’attività produttiva, atteso che dalla stessa documentazione versata in atti si rileva di ben sette autovetture per uso privato e un solo autocarro».
Tali considerazioni si palesano apodittiche, assertive, tautologiche, prive di specifico riferimento alle molteplici analitiche deduzioni formulate dal contribuente; esse sono al più rappresentative del convincimento del giudice tributario di appello, senza tuttavia esplicitare il percorso argomentativo seguito per pervenire a tale convincimento, e realizzano, quindi, una tipica ipotesi di «motivazione apparente».
Il primo motivo va quindi accolto.
Restano assorbiti gli altri due motivi di ricorso.
La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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