CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 marzo 2019, n. 6799

Imposte dirette – IRPEF – Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento

Rilevato che

E.M.P.B. ricorre per la cassazione della sentenza n. 2682/18/2017, emessa in data 11.5.2017, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 416/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, che aveva respinto il ricorso proposto dalla medesima avverso cartella di pagamento IRPEF Add. Reg. Altro 2005-2006;

la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;

con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., <<violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973>>;

con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., <<nullità della sentenza per mancanza della motivazione in violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111, comma 4, Cost.>>;

l’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione

Considerato che

1.1. con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, come modificato dal D.Lgs. n. 159/2015, art. 4, per avere la Corte territoriale applicato tale norma anche in caso di cartelle esattoriali, soggette a rateazione di cui ai D.Lgs. nn. 218/1997 e 462/1997, formalizzate o inadempiute in precedenza;

1.2. questa Corte ha affermato che in tema di riscossione tributaria, il termine di decadenza di cui all’art. 25, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 1, comma 5-ter, lett. a), del d.l. n. 106 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 156 del 2005, è applicabile alle cartelle di pagamento, comprese quelle derivanti da ordinario accertamento, notificate successivamente alla data di entrata in vigore della menzionata legge di conversione, non avendo la norma portata retroattiva, in quanto meramente rafforzativa e non assolutamente indispensabile a garantire la tutela del contribuente (cfr. Cass. nn. 5380/2017; 3976/2017);

1.3. applicando tale principio anche al caso di specie ne consegue che il termine di decadenza di cui all’art. 25, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 159/2015, non è applicabile alle cartelle di pagamento impugnate, notificate nel luglio 2015, in data anteriore all’entrata in vigore del suddetto D.Lgs. (22.10.2015), con conseguente fondatezza delle censure della ricorrente alla sentenza impugnata;

2.1. il secondo motivo, denunciante nullità della sentenza per mancanza di motivazione, è infondato, in quanto le SS.UU, di questa Corte (sentenza n. 8053/2014) pronunciandosi sulla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, hanno avuto modo di statuire che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;

2.2. tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione;

2.3. costituisce, altresì, consolidato orientamento di questa Corte quello per cui è meramente apparente la motivazione della sentenza in cui il giudice compia generici richiami ad altri atti del giudizio o altri provvedimenti, senza ulteriori specificazioni, non illustrando né le ragioni né l’iter logico seguito per pervenire, partendo da esse, al risultato enunciato in sentenza, integrando, così una sostanziale inosservanza dell’obbligo imposto dall’art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c. di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione;

2.3. nel caso in esame, non si ravvisa il vizio denunciato laddove, con la motivazione censurata, il Giudice di appello, seppure in forma estremamente sintetica, ha illustrato i motivi in diritto ed in fatto della decisione, dando atto delle ragioni poste a base del proprio convincimento (<<trattandosi di pagamenti rateizzati … la cartella esattoriale può essere notificata entro il terzo anno successivo a quello relativo alla scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rateazione>>);

3. sulla scorta di quanto precede il ricorso va accolto quanto al primo motivo, respinto il secondo e, cassata la sentenza impugnata, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, ultima parte c.p.c., con accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente;

5. tenuto conto del consolidarsi della giurisprudenza di legittimità, in materia, successivamente all’introduzione del giudizio, ricorrono le condizioni di legge per compensare tra le parti le spese dei gradi di merito, con condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, respinto il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente; dichiara compensate tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di legittimità, pari ad € 2.900,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.