CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 marzo 2019, n. 6827
Riscossione – Cessione d’azienda – Esercente attività di ristorazione – Omessa contabilizzazione di ricavi e plusvalenze
Considerato in fatto che
Con P.V.C. n.2210/2010, redatto in data 30 novembre 2010, dalla Direzione Provinciale di Varese dell’Agenzia delle Entrate, venivano contestati alla M. S.A.S. di S.R. & C., esercente attività di ristorazione e pizzeria l’omessa contabilizzazione di ricavi e l’omessa contabilizzazione di plusvalenza derivante da cessione d’azienda. Le risultanze del P.V.C. confluivano nell’avviso di accertamento T9302TD01263/2011, emesso nei confronti della società con il quale l’Ufficio recuperava a tassazione ricavi induttivamente accertati non contabilizzati per € 99.273,33, ricavi analiticamente accertati non contabilizzati per € 3441,55 e una plusvalenza, derivante da una cessione d’azienda, non dichiarata per € 38.580,17; accertava, in capo alla società un reddito d’impresa di € 159.264,00, un valore della produzione netta ai fini IRAP di €189.980,00 e ai fini IVA operazioni imponibili per € 102.715,00.
Ai sensi dell’art. 5 D.P.R. n. 917/1986, il maggior reddito accertato in capo alla società veniva imputato pro quota ai due soci, S.R. e F.I., cui venivano notificati gli avvisi di accertamento n. T9301TD02161/2011 e n. T9301TD02170/2011.
Avverso i tre avvisi di accertamento sopra indicati la società ed i soci proponevano distinti ricorsi alla CTP di Varese, la quale, previa loro riunione, con sentenza n. 21/04/2013, depositata il 18/02/2013, accoglieva i ricorsi proposti limitatamente alla ripresa a tassazione della plusvalenza da cessione d’azienda e alla riduzione ad € 1381,89 del c.d. ricavi analitici non dichiarati; lì rigettava invece nel resto. Contro la sentenza di primo grado, la società e i soci proponevano appello alla CTR della Lombardia che con sentenza n. 2307/2014 R.G. 3688/2013 depositata in data 7/5/2014 confermava la sentenza di primo grado, rigettando gli appelli principali e l’appello incidentale proposto dall’Ufficio.
Avverso la sentenza della CTR della Lombardia la società ed i due soci proponevano ricorso per cassazione in data 23/12/2014.
L’Agenzia delle Entrate si costituiva con controricorso notificato il 28/01/2015.
Rilevato che
In data 28/05/2018 la Società ricorrente ed i soci conferivano con procura speciale all’Avv. F.B. e all’Avv. A.D., unitamente e separatamente, «il potere di rinunciare alla prosecuzione del processo relativo al ricorso per cassazione iscritto al R.G. n. 401/2015 in data 8/01/2015».
In pari data il procuratore speciale della Società M. S.A.S. di S.R. & C. e di S.R., in proprio e quale legale rappresentante della Società, e di F.I., trasmetteva a questa Corte atto di rinuncia al ricorso in Cassazione R.G. n. 401/2015, notificandolo altresì all’Avvocatura dello Stato, all’Agenzia delle Entrate Centrale e all’Agenzia delle Entrate di Varese.
Con tale atto la Società ed i soci citati dichiaravano di rinunciare al ricorso per cassazione n. 401/2015 R.G., avendo aderito alla rottamazione di tutte le cartelle relative agli avvisi di accertamento oggetto del ricorso per cassazione e non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio.
In data 28/08/2018 l’Avvocatura dello Stato, in calce alla procura speciale citata, apponeva il visto per accettazione.
La rinuncia al ricorso, fatta dai ricorrenti e comunicata alla Avvocatura dello Stato, che ha apposto il visto per accettazione, comporta, restinzione del processo.
Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di rinuncia determinata dall’adesione a definizione agevolata; non sussistono i presupposti per imporre ai ricorrenti il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la causa di estinzione è sopravvenuta (vedi Cass., 07/06/2018, n. 14782; anche Cass. n. 31732/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 marzo 2020, n. 7364 - Estinzione del giudizio anche in assenza di accettazione ad opera della controparte per adesione alla procedura di rottamazione e saldo a stralcio di tutte le cartelle
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 marzo 2022, n. 9550 - Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo gli (ex) soci aderito alla "definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione - rottamazione…
- Commissione Tributaria Regionale per il Molise sezione VI sentenza n. 692 depositata il 16 settembre 2019 - L'articolo 4 del D.L. n. 119/2018, inerente lo stralcio integrale di tutte le cartelle esattoriali inferiori o pari ai mille euro senza alcuna…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 31 marzo 2022, n. 10462 - Il procedimento va dichiarato estinto per aver rinunciato al ricorso per cassazione, avendo aderito alla definizione agevolata dei crediti affidati agli Agenti della riscossione ("rottamazione…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 6827 depositata il 7 marzo 2023 - Le somme percepite dal lavoratore/contribuente a titolo risarcitorio costituiscono reddito imponibile solo e nei limiti in cui abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 25969 depositata il 6 settembre 2023 - Il ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio può essere fondato soltanto sulla deduzione dell’infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedente…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: i dati tratti da server non c
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 7475 deposi…
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…