CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 marzo 2019, n. 6856
Tributi – ICI – Terreno inserito in zona D del piano regolatore generale ed incluso in un’area di sviluppo Industriale – Qualificazione di area edificabile
Premesso che
1. la s.a.s. Q.S.A. di F.LLi C. ricorre per la cassazione della sentenza emessa il 17 settembre 2014 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 7802/46, con cui, in controversia sulla legittimità di un avviso di liquidazione per lci del 2006 relativa ad un terreno sito in Comune di Pietramelara (CE), la commissione ha affermato che il terreno, inserito in zona D del piano regolatore generale ed incluso in un’area di sviluppo Industriale era da considerarsi edificabile (e non, come sostenuto dalla ricorrente, agricolo) e che la valutazione fattane dall’ufficio tecnico del Comune e a base dell’avviso era illegittima perché priva di riferimento ai parametri di legge (art. 5, comma 5, d.lgs. 504/92) mentre era da confermare la valutazione sostitutiva che già, sul rilievo di tale illegittimità, era stata effettuata dai giudici di primo grado;
2. con il primo motivo di ricorso, la società lamenta falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 504/92, per avere la commissione omesso sia di annullare l’avviso, pur avendone riscontrato l’illegittimità per inosservanza dei parametri di quantificazione del valore del terreno previsti dalla norma, sia di fare diretta applicazione dei medesimi parametri;
3. con il secondo motivo di ricorso, la società lamenta, sotto la rubrica di omesso esame di un fatto decisivo e controverso, che la commissione ha trascurato il giudicato formatosi sulla sentenza con cui era stato ritenuto carente di motivazione altro avviso fondato sulla valutazione dell’ufficio tecnico comunale posta a base anche dell’atto impositivo ora in questione;
4. con il terzo motivo di ricorso, la società lamenta falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 504/92, come interpretato dall’art. 11 quaterdecies del d.l. 30 settembre 2005, n. 205 (ndr art. 11 quaterdecies del d.l. 30 settembre 2005, n. 203), conv, dalla I. 2 dicembre 2005, n. 248 e dell’art. 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. dalla I. 4 agosto 2006, n. 248, per avere la commissione ritenuto il terreno inserito in zona D e dunque edificabile malgrado il Comune non avesse “mai prodotto documentazione attestante l’effettiva inclusione in zona D del terreno in questione limitandosi a produrre un certificato di destinazione urbanistica ove si fa(ceva) generico riferimento alla zona D”;
5. il Comune di Pietramelara resiste con controricorso;
6. la società ricorrente ha depositata memoria;
Considerato che
1. il secondo motivo di ricorso, logicamente preordinato agli altri, è inammissibile per difetto di specificità (art. 366 c.p.c.) non essendo stato trascritto nel ricorso l’avviso di accertamento oggetto della sentenza passata in giudicato. Il motivo è per di più infondato atteso che il vincolo del giudicato (art. 2909 c.c.) cade su uno o più fatti che, accertati in modo definitivo in esito ad un primo giudizio, vengano in esame anche in un giudizio successivo, e che pertanto tale vincolo non è ravvisabile nel caso rappresentato dalla ricorrente in cui nel primo giudizio è stato accertato il difetto ai motivazione di un avviso di liquidazione diverso da quello ora in questione (con la conseguenza che incensurabilmente la commissione tributaria regionale, decidendo nel merito, ha, in modo implicito ma inequivocabile, rigettato l’eccezione di giudicato sollevata);
2. il terzo motivo di ricorso, logicamente preordinato al primo, è inammissibile in quanto, al di là della formulazione facente riferimento alla falsa applicazione di leggi sul presupposto applicativo dell’imposta, veicola una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio prodotto dal Comune e sulla base del quale la commissione ha ritenuto il terreno inserimento in zona D;
3. il primo motivo di ricorso, con il quale viene lamentato che la commissione non ha tratto le conseguenze della rilevata illegittimità dell’avviso per mancato rispetto dei criteri di stima del valore del terreno, è infondato in quanto la commissione ha in realtà tratto tali conseguenze confermando la valutazione del terreno effettuata dai giudici di primo grado in sostituzione di quella originaria;
4. conclusivamente, il primo motivo di ricorso deve essere rigettato, il secondo e il terzo devono essere dichiarati inammissibili;
5. le spese seguono la soccombenza;
6. il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.lgs. 115/2002;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la s.a.s. Q.S.A. di F.LLi C. a rifondere al Comune di Pietramelara le spese del giudizio, liquidate in €2300,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
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