CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 marzo 2019, n. 6857
Tributi – ICI – Avviso di accertamento – Notifica a mezzo posta raccomandata ordinaria
Premesso che
1. la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 9260/14 del 24 ottobre 2014, respingeva l’appello del Comune di Telese Terme contro la decisione della commissione provinciale di Benevento la quale aveva annullato la cartella di pagamento emessa nei confronti della srl C. & R., per difetto di notifica del prodromico avviso di accertamento dell’imposta comunale sugli immobili;
2. la Commissione regionale, in particolare, evidenziava che la prova dell’avvenuta notifica eseguita a mezzo di raccomandata ordinaria (asseritamente nell’ottobre 2010), non poteva essere desunta dai documenti prodotti dal Comune -il frontespizio dell’avviso di accertamento, l’avviso di ricevimento della raccomandata ed una attestazione di Poste Italiane spa – in quanto, per un verso, l’avviso di ricevimento recava il nominativo e l’indirizzo del destinatario ma non l’indicazione della data e delle modalità di consegna, né recava il timbro dell’ufficio postale, per altro verso, l’attestazione (“secondo cui la raccomandata era stata recapitata all’indirizzo del destinatario in data 13 ottobre 2010 e, constatata l’assenza dello stesso, immesso nella cassetta l’avviso di giacenza modello 26, era stata depositata presso l’ufficio postale e, decorso il termine di trenta giorni senza che fosse stata ritirata, era stata restituita al mittente”) era priva di qualsiasi valenza, atteso che “solo la copia dell’avviso di ricevimento completo di ogni sua parte poteva costituire prova della notifica”;
3. la Commissione aggiungeva che, anche ritenendo l’attestazione di Poste Italiane idonea ad integrare le risultanze dell’avviso di ricevimento, in ogni caso, era comunque stato omesso l’invio della raccomandata informativa, necessario, ai sensi dell’art. 7 della legge 890/1982 come modificato dal d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, conv. dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ai fini del perfezionamento della notifica;
4. il Comune ricorre per la cassazione delle sentenza della commissione tributaria regionale lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 40 del d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, dell’art. 1 comma 161, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, dell’art.8 della legge 20 ottobre 1982, n. 890 per avere la commissione, da un lato, ritenuto che la attestazione rilasciata da Poste Italiane non potesse dare prova dell’avvenuta notifica senza considerare che la prova discendeva già dagli altri documenti prodotti da esso ricorrente, dall’altro, ritenuto indispensabile l’invio della raccomandata informativa malgrado detto invio non fosse dalle norme concernenti il servizio postale ordinario;
5. la società resiste con controricorso;
6. il Comune ha depositato memoria illustrativa;
Considerato che
1. è incontroverso che la notifica di cui trattasi è stata eseguita dal Comune di Telese Terme, direttamente, a mezzo posta, con raccomandata “ordinaria” (v. primo capoverso della parte della sentenza impugnata, dedicata allo “svolgimento del processo”);
2. la disciplina di riferimento è data dall’art. 1, comma 161 della legge 296/2006, ai sensi del quale “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato“, e dall’art.40 del d.P.R. 655/1982 (recante il Regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156) secondo cui “gli oggetti di corrispondenza che non abbiano potuto essere distribuiti e non siano stati chiesti in restituzione dai mittenti sono tenuti per un periodo di quindici giorni negli uffici di destinazione, fatta eccezione per le stampe non fermo posta, per le quali il periodo è limitato a dieci giorni, e per le raccomandate, per le quali il periodo di giacenza è di trenta giorni. Deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”;
3. le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza dell’art. 7 della l. n. 890 del 1982 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) che si renda necessario l’invio della raccomandata informativa al destinatario (sul punto, vedasi, Cass. n. 17598/10 secondo cui nel caso di notifica per posta effettuata direttamente dall’Ufficio, “il notificante è abilitato alla notificazione dell’atto senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario (ferma restando, ovviamente, quella dell’ufficiale postale), e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, alle quali, pertanto, non si applicano le disposizioni della L. n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzato), bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario“);
4. la contraria affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, è errata;
5. per ciò che concerne la prova della notifica a mezzo di raccomandata, nessuna norma prevede che la stessa possa essere data solo dall’avviso di ricevimento e non anche tramite una attestazione dell’ufficio postale (quale l’attestazione del caso di specie) da cui risultino le modalità e la data della notifica medesima, essendo questa attestazione, come sancito dall’art.8 del d.P.R. 655/82, equipollente dell’avviso;
6. anche su questo punto, la sentenza impugnata è errata;
7. con riguardo alla data della avvenuta notifica, questa Corte ha già avuto modo di precisare che “in applicazione – non diretta ma analogica – della regola dettata nell’articolo 8, quarto comma, l.. 890/02 secondo cui “la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”, ed atteso che il regolamento 655/82 non prevede la spedizione di una raccomandata contenete l’avviso di giacenza, ma soltanto, all’articolo 25, il “rilascio dell’avviso di giacenza”, la data di perfezionamento della notifica, in caso di mancato recapito della raccomandata all’indirizzo del destinatario, è quella del decimo giorno dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore” (Cass. 2047/2016) e da ciò consegue, alla luce della attestazione prodotta dal Comune che nel caso di specie la data è quella del 23 ottobre 2010;
8. il ricorso va quindi accolto e la sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale della Campania va cassata;
9. poiché sia dal ricorso che dal controricorso emerge che la cartella di pagamento fu impugnata con atto notificato il 28 novembre 2012 e sul solo motivo per cui non era stata preceduta dalla notifica del prodromico avviso di accertamento, e non dunque per vizi propri, e stante il disposto degli artt.19, comma 3, e 21 del d.lgs. 546/92 (secondo cui ognuno degli atti autonomamente impugnabili -quali la cartella di pagamento- può essere impugnato solo per vizi propri; la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo; il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato), la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con dichiarazioni di inammissibilità dell’originario ricorso della contribuente;
10. le spese del merito devono essere compensate in ragione dello sviluppo della vicenda processuale;
11. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originario ricorso proposto dalla srl C. & R. avverso la cartella di pagamento notificatale dal Comune di Telese Terme; compensa le spese del merito; condanna la srl C. & R. a rifondere al Comune di Telese Terme le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2500,00, oltre spese forfetarie e accessori.
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