CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 marzo 2022, n. 7489 – La presunzione di cui all’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/73 e dall’art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633 prevede che i prelevamenti e gli importi riscossi nell’ambito di rapporti bancari, in difetto di indicazione del soggetto beneficiario o in mancanza di annotazione nelle scritture contabili, sono considerati ricavi o compensi posti a base delle rettifiche operate ai sensi degli arti. 38-41 dello stesso decreto, ove il contribuente non dimostri che ne ha tenuto conto nella dichiarazione dei redditi ovvero che tali somme rimangono escluse dalla formazione dell’imponibile