CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 marzo 2022, n. 7595
Tributi – Accertamento – Accessi volti alla sola acquisizione della documentazione posta a fondamento dell’accertamento – Termine dilatorio ex art. 12, co. 7, Legge n. 212 del 2000
Rilevato che
– con la sentenza di cui sopra il giudice di secondo grado ha rigettato l’appello dell’Ufficio e per l’effetto confermato la pronuncia della CTP di Napoli che aveva sancito la illegittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per IVA, IRES ed IRAP 2003 in capo alla società G. s.r.l.
– ricorre l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato due motivi e notificato ai controricorrenti stante la cancellazione dal registro imprese della società G. s.r.l.; resistono i sigg. ri D.G., V.R.F.N., G.G., in tale veste;
Considerato che
– va preliminarmente disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva di cui al controricorso, nell’interesse della sig. ra G.G.; invero poiché la pretesa per maggiori tributi è riferita all’anno 2003, il difetto in capo alla stessa della qualità di socio, contestato nell’anno 2009 come dedotto da parte controricorrente, è circostanza del tutto irrilevante;
– venendo quindi all’esame dei motivi, con il primo mezzo l’Amministrazione Finanziaria denuncia la nullità della sentenza ex artt. 36 c. 2 d. Lgs. n. 546 del 1992, 132 c.p.c. e 118 disp. Att. ne c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., in subordine per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. e in via ancora più gradata per insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere la CTR in primo luogo reso motivazione apparente, senza considerare la circostanza relativa – nel caso di specie – all’accesso eseguito dai verificatori solo al fine di acquisire documentazione contabile, cadendo quindi in errore in ordine ai presupposti di fatto posti a base del giudizio; secondariamente per aver reso motivazioni comunque inconferenti rispetto al giudizio; in terzo luogo per aver motivato comunque in modo insufficiente;
– il motivo, nella sua tricefala ancorché gradata formulazione, che in concreto costituisce una censura di tipo motivazionale, è in ogni caso inammissibile;
– poiché infatti la sentenza oggetto di gravame risulta depositata in data successiva all’11 settembre 2012 trova qui applicazione quanto ai motivi di ricorso e ai vizi deducibili per cassazione, il nuovo testo dell’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. (come modificato dal d. L. 22 giugno 2012, n. 83, cosiddetto “Decreto Sviluppo”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11-08-2012); tal disposizione, per l’appunto applicabile alle sentenze pubblicata a partire dall’11 settembre 2012, consente di adire la Suprema Corte per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;
– conseguentemente, poiché formulate in concreto con riferimento al previgente testo del n. 5 di cui sopra, tutte le censure aventi per oggetto, in sostanza, il difetto di motivazione non sono consentite e devono esser dichiarate inammissibili; è costante l’orientamento di questa Corte nel ritenere (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione che qui si eccepisce in ricorso;
– comunque, con riferimento alla presente fattispecie, relativa pacificamente (come si evince della sentenza impugnata) alla notifica ante tempus dell’avviso di accertamento rispetto ai 60 giorni previsti a favore del contribuente ex lege per le osservazioni a seguito della redazione di PVC, questa Corte ha recentemente statuito (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 701 del 15/01/2019; Sez. 5, Sentenza n. 22644 del 11/09/2019) che proprio in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente), nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, opera una valutazione ex ante in merito alla necessità del rispetto del contraddittorio endo-procedimentale, sanzionando con la nullità l’atto impositivo emesso ante tempus, anche nell’ipotesi di tributi “armonizzati”, senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debba essere effettuata la prova di “resistenza”, invece necessaria, per i soli tributi “armonizzati”, ove la normativa interna non preveda l’obbligo del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (ad es., nel caso di accertamenti cd. a tavolino), ipotesi nelle quali il giudice tributario è tenuto ad effettuare una concreta valutazione ex post sul rispetto del contraddittorio;
– proprio con riferimento al caso che ci occupa, questa Corte ha chiarito (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10388 del 12/04/2019), che la garanzia del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, quale espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente, si applica anche agli accessi cd. istantanei, ossia quelli volti alla sola acquisizione della documentazione posta a fondamento dell’accertamento, sicché, anche in detta ipotesi, è illegittimo, ove non ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’atto impositivo emesso ante tempus;
– alla luce della decisione del primo motivo di ricorso, il successivo motivo è assorbito in quanto divenuto irrilevante ai fini del decidere;
– conseguentemente, il ricorso è rigettato;
– le spese sono regolate dalla soccombenza;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 5.600,00 oltre a euro 200 per esborsi; al 15% per spese generali, CPA ed iva di legge che pone a carico di parte soccombente.