CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 novembre 2018, n. 28611
Lavoro – Indennità di trasferta – Pretesa creditoria per contributi e premi – Variazione del rapporto assicurativo – Diversa classificazione tariffaria del rischio assicurato
Rilevato
– che con sentenza del 24 marzo 2017, la Corte d’Appello di Trieste, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Gorizia, rigettava entrambi i ricorsi proposti dalla M. S.r.l. il primo nei confronti sia dell’INPS che dell’INAIL inteso a richiedere l’accertamento negativo delle pretesa creditoria dei predetti Istituti per contributi e premi su emolumenti erogati ai dipendenti a titolo di indennità di trasferta, il secondo nei confronti del solo INAIL, inteso ad impugnare il provvedimento di variazione del rapporto assicurativo emesso dal predetto Istituto in ragione della diversa classificazione tariffaria del rischio assicurato per i dipendenti M. in servizio presso l’area aziendale di F.;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, non diversamente dal primo giudice, la legittimità della variazione tariffaria disposta dall’INAIL e, in dissenso rispetto alla decisione di primo grado, sussistente la pretesa creditoria azionata dall’INPS per non aver la Società, considerata onerata della prova della sussistenza dei requisiti legittimanti lo sgravio contributivo richiesto, assolto al predetto onere;
che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resistono, con controricorso, l’INPS e l’INAIL;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata; che la Società ricorrente ha poi presentato memoria;
Considerato
che, con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c., imputa alla Corte territoriale il malgoverno delle regole sull’onere della prova confutando l’assunto da cui muove la Corte medesima circa la riconducibilità della questione oggetto del giudizio alla materia degli sgravi contributivi e della fiscalizzazione degli oneri sociali;
che il motivo si rivela infondato dovendosi condividere il convincimento espresso dalla Corte territoriale per cui nella specie, relativa all‘omesso versamento di contributi e premi su emolumenti erogati a titolo di indennità di trasferta, si verte in materia di sgravi contributivi, conseguendone che a fronte della pretesa azionata dagli Istituti previdenziali, il cui fatto costitutivo, pacifico tra le parti, è dato dalla sussistenza del rapporto di lavoro (e non come si vorrebbe sostenere da parte del ricorrente il carattere fittizio delle trasferte cui sono imputati gli emolumenti sottratti agli oneri contributivi ed assicurativi), è onere della Società provare il fatto impeditivo della medesima, dato dalla sussistenza delle ragioni di esonero dal versamento;
che, pertanto conformandosi alla proposta del relatore, il ricorso va rigettato; la Corte peraltro non ha deciso sulla base del mancato assolvimento dell’onere della prova ma ha valutato la prova.
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti di entrambi gli Istituti contro ricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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