CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 novembre 2021, n. 32488

Tributi – Riscossione – Cartella di pagamento – Interessi moratori per il ritardato pagamento – Modalità di calcolo

Rilevato che

La “C.M.S. S.p.A.” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria il 13 gennaio 2020 n. 126/01/2020, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per interessi residui sull’IRES relativa all’anno d’imposta 2006, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza il 19 dicembre 2018 n. 7431/09/2018, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che la cartella di pagamento contenesse una chiara esplicazione circa le modalità di calcolo degli interessi moratori. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. La ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che

Con unico motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che la cartella di pagamento contenesse l’indicazione delle modalità di calcolo degli interessi moratori.

Ritenuto che

1. Il motivo è infondato.

1.1. Per costante giurisprudenza di questa Corte, la cartella di pagamento deve indicare le modalità di calcolo degli interessi, in modo da consentirne il controllo da parte del contribuente ai fini di un effettivo esercizio del diritto di difesa da parte dello stesso (Cass., Sez. 5A, 19 aprile 2017, n. 9799; Cass., Sez. 6A-5, 22 giugno 2017, n. 15554; Cass., Sez. 6^-5, 6 luglio 2018, n. 17767; Cass., Sez. 5A, 21 ottobre 2020, n. 22900).

Comunque, quanto al profilo motivazionale concernente il calcolo delle sanzioni e degli interessi, è stato osservato che, poiché il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, per gli interessi fino alla iscrizione a ruolo ad opera dell’ente impositore; art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, per gli interessi moratori per il ritardato pagamento), risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica, è sufficiente il riferimento contenuto in cartella alle dichiarazioni da cui scaturisce il debito di imposta; parimenti, anche in relazione al computo delle sanzioni, adeguato è il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri e/o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere i criteri legali di calcolo (in termini: Cass., Sez. 5A, 8 marzo 2019, n. 6812; Cass., Sez. 5A, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 6^-5, 14 aprile 2021, n. 9764; Cass., Sez. 5, 11 giugno 2021, nn. 16517 e 16518).

Per cui, il riferimento all’iscrizione a ruolo, all’atto presupposto, al tipo di imposta, alla decorrenza ed all’entità degli accessori consente al contribuente di verificare la regolarità del calcolo da parte dell’amministrazione finanziaria.

1.2 Nella specie, il giudice di appello si è uniformato al principio enunciato, ritenendo che il calcolo degli interessi moratori costituisse il frutto di un’attività vincolata e, comunque, non fosse stato oggetto di contestazione specifica sugli errori di calcolo. Difatti, la cartella di pagamento in questione racchiudeva (come si evince anche dalla riproduzione in ricorso del relativo contenuto, in ossequio al canone dell’autosufficienza) elementi idonei a verificare la correttezza del computo del credito tributario, enunciando l’esatta quantificazione degli importi dovuti a titolo di accessori con un’agevole determinabilità dei criteri di calcolo.

2. Valutandosi la infondatezza dei motivi dedotti, dunque, il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; dà atto dell’obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.