CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 ottobre 2018, n. 24646
Tributi – Reddito di impresa – Assunzione agevolata di personale collocato in mobilità da altra azienda del gruppo societario – Configurazione del reato di truffa ai danni dell’Inps – Indeducibilità del costo del personale
Ritenuto che
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, n. 2997/24/2016, dep. 1.12.2016, emessa su impugnazione di avviso di accertamento anno 2007 (ai fini Ires e Irap, a seguito di Pvc della GGFF), con il quale era stato recuperato il costo del personale collocato in mobilità, al supposto fine preordinato di operare fraudolente assunzioni in aziende del medesimo gruppo, per fruire di indebite agevolazioni contributive previste per il ricollocamento di personale in mobilità, riconosciute dall’INPS.
La CTR, richiamando la decisione di primo grado – che aveva accertato che nella fattispecie “si è indubbiamente realizzata una truffa ai danni dell’INPS” – ha ritenuto non sussistere alcuna rilevanza di carattere tributario nel vantaggio contributivo acquisito dalla società G.P., ritenendo non pertinente l’applicazione dell’art. 14 L. 537/1993, confermando la decisione della CTP che aveva ritenuto deducibili il costo del lavoro dell’impresa calzaturiera, documentato dalla sua contabilità e correlativa appostazione in bilancio, “secondo i corretti canoni della inerenza”.
La società è rimasta intimata.
Considerato che
1. Con l’unico motivo del ricorso sì deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 14 comma 4 bis L. 537/93 ex art. 360 n. 3 c.p.c.,
Il motivo va accolto, in quanto riguardo alle imposte sui redditi, a norma della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis, (nella formulazione introdotta con il D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 1, conv. L. n. 44 del 2012), non sono deducibili i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività nel caso di illeciti penalmente rilevanti (cfr. Cass. n. 26461 del 2014; v. anche Cass. 5342/13, n. 31059 del 28/12/2017).
Nella fattispecie, il costo relativo al reclutamento del personale – collocato nelle liste di mobilità della A. srl, azienda madre della G.P. srl e da questa assunto – ancorchè regolarmente sostenuto e appostato in bilancio, era direttamente connesso alla fattispecie di reato (truffa ai danni dell’Inps) e quindi indeducibile ai sensi della norma indicata.
La sentenza va conseguentemente cassata, con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, che provederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Puglia, in diversa composizione.