CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 ottobre 2018, n. 24741 – La responsabilità, a seguito di infortunio del datore di lavoro, ex art. 2087 c.c. possa escludersi solo allorquando il rischio sia stato generato da una attività che non abbia alcun rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa o che esorbiti del tutto dai limiti di essa