CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 ottobre 2018, n. 24773
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Ricorso in cassazione – Principio di autosufficienza del ricorso – Atti citati – Mancata trascrizione o mancata indicazione della collocazione nel fascicolo di merito – Inammissibilità del ricorso
Rilevato che
1. L’O.N.M. d’Italia, in persona del suo legale rappresentante p.t., ha proposto ricorso per cassazione contro Equitalia Gerit S.p.a. Agente per la riscossione per la provincia di Roma, nonché contro l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale 1 di Roma, avverso la sentenza n. 5451/2014 con cui la corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile, ex art. 331 c.p.c., l’appello proposto dall’odierna ricorrente in impugnazione della sentenza n. 16255/2011 del Tribunale di Roma.
La vicenda traeva origine da un atto di pignoramento presso il terzo Ministero della Pubblica Istruzione, promosso da Equitalia Gerit S.p.a., a fronte del quale il debitore esecutato O.N.M. d’Italia proponeva opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 co. 2 c.p.c., in ragione della asserita impignorabilità dei crediti in questione. Il tribunale, tuttavia, rigettava l’opposizione ritenendo che i beni fossero legittimamente pignorabili. Il giudice di seconde cure rilevava che nell’atto di appello risultava citata in giudizio la “Direzione Provinciale Roma 1 di Roma” e non, invece, l’Agenzia delle Entrate, parte del primo grado di giudizio e rispetto alla quale ordinava l’integrazione del contraddittorio. Non risultando ottemperato tale ordine nel termine perentorio, il giudice dichiarava l’appello inammissibile, ai sensi dell’art. 331 c.p.c.
2. Equitalia Sud S.p.a., incorporante della Equitalia Gerit S.p.a., e l’Agenzia delle Entrate hanno proposto controricorso.
Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Considerato che
3. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia», limitandosi a rilevare che la notifica dell’appello era stata effettuata presso lo stesso indirizzo a cui era stato notificato il ricorso in primo grado e che era palese come il riferimento alla “direzione provinciale Roma 1” fosse un mero errore di battitura, essendo il ricorso chiaramente rivolto all’Agenzia delle Entrate, il cui timbro era stato apposto anche sulla ricevuta di ritorno.
3.1. Il motivo è inammissibile per una duplice ragione. Innanzitutto censura il vizio motivazionale alla stregua del tenore dell’art. 360 n. 5 c.p.c. previgente alla modifica legislativa del 2012, che ha ristretto il perimetro del sindacato sulla motivazione alla ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo” (corrispondente ad una motivazione tanto apparente da risultare inesistente: cfr. cass. civ. ss. uu. nn. 8053 e 8054 del 2014, secondo cui l’anomalia motivazionale si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione).
Ciò premesso, il motivo si palesa inammissibile anche sotto il profilo della carenza del requisito di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c., disposizione che costituisce il precipitato normativo del c.d. principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Il ricorrente fa riferimento alla notifica dell’appello e al timbro apposto sulla ricevuta di ritorno, senza trascrivere i suddetti atti né indicandone la collocazione nel fascicolo di merito, impendendo così a codesto giudice di legittimità di accedere al sindacato delle censure svolte.
3.2. Il secondo e il terzo motivo, recanti le generiche censure di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia” e “violazione ed errata applicazione delle norme di diritto” sono parimenti inammissibili perché non censurano una ratio decidendi della sentenza impugnata, ma reiterano argomentazioni svolte nel giudizio di merito e relative alla pignorabilità dei crediti, questione su cui la corte d’appello non si è pronunciata, avendo essa esclusivamente dichiarato la inammissibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 331 c.p.c.
L’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere. Ne consegue che il motivo che non rispetti tale requisito si deve considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ. e nell’art. 375 c.p.c. con il riferimento alla “mancanza dei motivi”.
4. Il ricorso è conclusivamente dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
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