CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 ottobre 2020, n. 21729
Fallimento – Ammissione al passivo – Crediti tributari iscritti a ruolo – Estratto di ruolo su supporto analogico prodotto dal concessionario di riscossione – Validità
Rilevato che
1. Il Tribunale di Bari, con decreto del 21.5.2015, ha rigettato l’opposizione ex art. 98 I. fall. proposta da Equitalia Sud s.p.a. per ottenere l’ammissione allo stato passivo del Fallimento E. S.a.s. della somma di euro 2.698.179,26, per crediti iscritti nei ruoli formati e resi esecutivi a norma dell’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, in ragione della mancanza di sottoscrizione dell’asseverazione – richiesta dall’art. 5, comma 5, del d. I. n. 669/1996 – della conformità al ruolo degli estratti del ruolo medesimo prodotti dalla concessionaria.
Equitalia Sud S.p.a. ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Il Fallimento di E. S.a.s. non ha svolto difese.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo Equitalia Sud S.p.a. lamenta la violazione dell’art. 5, comma 5, del d. I. n. 669/1996, rilevando che la norma in questione non attribuisce al concessionario il potere di asseverare la conformità dell’estratto di ruolo al ruolo, ma solo quello di asseverare la provenienza dell’atto dall’ente impositore, e non richiede che detta asseverazione sia sottoscritta.
Il motivo è fondato, anche se per ragioni di diritto diverse da quelle dedotte dalla ricorrente.
Come già ripetutamente affermato da questa Corte (Cass. nn. 31190/2017, 16603/2018, 16112/2019) l’art. 5, comma quinto, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il quale prevede che «sono validi agli effetti della procedura di riscossione dei tributi i certificati, le visure e qualsiasi atto e documento amministrativo rilasciati, tramite sistemi informatici o telematici, al concessionario del servizio della riscossione dei tributi qualora contengano apposita asseverazione del predetto concessionario della loro provenienza», non è riferibile agli estratti dei ruoli, che sono formati dallo stesso concessionario sulla base del documento informatico consegnatogli: il Tribunale ha pertanto erroneamente ritenuto applicabile tale norma al caso di specie.
Il riferimento normativo appropriato è invece rappresentato dall’art. 23 del d.lgs. n. 82 del 2005, nel testo, in vigore dal 25 gennaio 2011, sostituito dall’art. 16, comma primo, del d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, il quale, al secondo comma, stabilisce che «le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale, se la loro conformità non è espressamente disconosciuta», aggiungendo che «resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico»
Nella specie, non risultando che il curatore ne avesse contestato la conformità all’originale, era dunque precluso al Tribunale di disconoscere l’efficacia probatoria degli estratti del ruolo prodotti dalla ricorrente, trattandosi di copie parziali su supporto analogico di un documento informatico, formate nell’osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dall’ente creditore al concessionario della riscossione, ed aventi quindi il medesimo valore del ruolo.
All’accoglimento del motivo consegue la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa, per un nuovo esame, al Tribunale di Bari, in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
Restano assorbiti gli ulteriori due motivi di ricorso.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso e, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
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