CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 settembre 2020, n. 18657 – Non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione o di un’eccezione di nullità, quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise – sia pure con una pronuncia implicita della loro irrilevanza o di infondatezza – in quanto superate e travolte, anche se non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di altra questione