CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 settembre 2021, n. 24245
Tributi – Contenzioso tributario – Parti del giudizio – Agenzia delle Entrate Riscossione – Patrocinio affidato ad avvocato del libero foro – Legittimità
Rilevato
che l’Agenzia delle entrate riscossione propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Veneto, di accoglimento dell’appello proposto dal contribuente Z.R. avverso una sentenza CTP Rovigo, che aveva respinto il suo ricorso avverso un estratto di ruolo, nel quale erano elencate alcune cartelle di pagamento; la CTR ha ritenuto inammissibile la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate riscossione, siccome avvenuta a mezzo di avvocato del libero foro; ha, inoltre, rilevato che erroneamente l’Agenzia delle entrate riscossione si era limitata a produrre in giudizio i referti di notifica delle cartelle esattoriali, indicate nell’estratto di ruolo impugnato, mentre avrebbe dovuto altresì produrre le cartelle, cui tali referti si riferivano;
Considerato
che il ricorso è affidato a due motivi:
che, con il primo motivo. l’Agenzia delle entrate riscossione lamenta violazione artt. 11 comma 2, 12 comma 1, 15 comma 2 sexies d.lgs. n. 546 del 1992, 1 comma 8 d.l. n. 193 del 2016, convertito nella legge 225 del 2016, 4 novies d.l. n. 34 del 2019, convertito nella legge n. 58 del 2019, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ., in quanto erroneamente la sentenza impugnata aveva affermato che l’Agenzia delle entrate riscossione non poteva ricorrere al patrocinio di un avvocato del libero foro, stante il chiaro dettato del d.l. n. 34 del 2019, da ultimo citato, alla stregua del quale, qualora la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ed il patrocinio di un avvocato del libero foro è collegata alla riconduzione della fattispecie alla convenzione intercorsa fra l’Agenzia delle entrate riscossione e l’Avvocatura dello Stato, ovvero all’indisponibilità di quest’ultima ad assumere il patrocinio, il fatto stesso che l’Agenzia delle entrate riscossione si sia costituita a mezzo dell’uno o dell’altro postula necessariamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza alcun bisogno di allegazioni o prove al riguardo;
che, con il secondo motivo di ricorso. l’Agenzia delle entrate riscossione lamenta violazione e falsa applicazione artt. 2697 cod. civ. e 26 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto insufficiente, ai fini della prova della regolare notifica delle cartelle, elencate nell’estratto di ruolo, la produzione dell’estratto di ruolo e delle relate di notifica delle cartelle; invero non sussisteva alcun onere in capo all’agente della riscossione di produrre in giudizio la copia integrale delle cartelle sia perché l’amministrazione non era in grado di produrre in giudizio le cartelle di pagamento, il cui unico originale era in possesso della parte debitrice, sia perché l’estratto di ruolo era una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nelle cartelle esattoriali; e, quanto alle relate di notifica, era sufficiente l’avvenuta produzione in giudizio degli avvisi di ricevimento delle raccomandate a.r., con cui la notifica delle cartelle era stata eseguita;
che il contribuente non si è costituito;
che il primo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate riscossione è fondato;
che, invero, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. n. 30008 del 2019; Cass. n. 31241 del 2019), con l’istituzione dell’Agenzia delle entrate riscossione si è passati dalla previsione di un’integrale ed esclusiva devoluzione del suo patrocinio all’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, alla previsione di un patrocinio che può essere affidato anche ad avvocati del libero foro; il legislatore cioè, tenendo conto dell’esigenza di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita Agenzia delle entrate riscossione, ha delineato un sistema nel quale, impregiudicata la generale facoltà dell’Agenzia anzidetta di farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati innanzi ai Tribunali, ai Giudici di pace ed alle Commissioni tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati all’Avvocatura dello stato su base convenzionale, è consentito all’Agenzia delle entrate riscossione di avvalersi anche di avvocati del libero foro, secondo un meccanismo sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell’Agenzia delle entrate riscossione a mezzo dell’Avvocatura dello Stato ovvero degli avvocati del libero foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità;
che, peraltro, l’orientamento di cui sopra ha ricevuto ulteriore conferma dall’art. 4 novies del d.l. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019, recante norme di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’Agenzia delle entrate riscossione; la norma in esame ha fornito un’interpretazione autentica dell’art. 1 comma 8 del d.l. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016, recante norme in materia di soppressione di E. e di patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, chiarendo appunto che il rapporto fra l’Agenzia delle entrate riscossione e l’Avvocatura dello Stato intanto assume un rilievo speciale in quanto sussista una convenzione fra tali due enti; e, nella specie, nessuna convenzione risulta essere stata stipulata fra i due enti;
che è altresì fondato il secondo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate;
che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10326 del 2014; Cass. n. 12888 del 2015; Cass. n. 14822 del 2017), per respingere la contestazione, con cui il contribuente destinatario di una cartella di pagamento neghi di averne ricevuto la notificazione, è sufficiente che l’Agente della riscossione dia la prova di avere eseguito regolarmente la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 26 comma 1 del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio della raccomandata con avviso di ricevimento; e detta prova può essere fornita dall’Agente della riscossione mediante la produzione di copia dell’avviso di ricevimento, attestante la ricezione del plico raccomandato da parte del destinatario, senza che sussista in capo all’Agente della riscossione l’onere di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento notificata, anche perché la cartella esattoriale è la stampa del ruolo in unico originale, notificata alla parte, si che l’Agente della riscossione non sarebbe comunque in grado di produrre in giudizio le cartelle esattoriali, atteso che il suo unico originale è in possesso della parte debitrice;
che, da quanto sopra, consegue l’accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate riscossione e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Veneto in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Veneto in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
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