CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 settembre 2021, n. 24245 – Per respingere la contestazione, con cui il contribuente destinatario di una cartella di pagamento neghi di averne ricevuto la notificazione, è sufficiente che l’Agente della riscossione dia la prova di avere eseguito regolarmente la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 26 comma 1 del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio della raccomandata con avviso di ricevimento