CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 aprile 2019, n. 9890
Tributi – Agevolazioni fiscali – Prima casa – Dichiarazione di successione – Diritto di abitazione
Ritenuto che
A.C. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Molise, n. 293/1/17 dep. 25/5/17, che ne ha respinto l’appello su impugnazione del diniego di rimborso per imposta ipotecaria 2007, asseritamente versata in eccedenza in occasione della dichiarazione di successione del padre G.C., in relazione alla casa coniugale, sulla quale spettava il diritto di abitazione alla madre della ricorrente, moglie del defunto C., I.M., ancorché non indicata fra gli eredi nella dichiarazione di successione e in mancanza di dichiarazione della stessa di voler usufruire delle agevolazioni, ex art. 69 co. 3 I. 342/2000.
La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, con decisione riformata dalla CTR, che ha accolto l’appello dell’Ufficio, che aveva proceduto alla liquidazione delle imposte sulla base dei valori indicati nella dichiarazione di successione, in mancanza di dichiarazione di volontà del coniuge superstite “di volersi avvalere della normativa tributaria agevolativa per l’acquisto della prima casa”, dichiarando non sussistere il diritto al rimborso richiesto.
L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso, eccependo che una diversa liquidazione delle imposte avrebbe potuto essere conseguita esclusivamente a seguito di presentazione di dichiarazione di successione integrativa o modificativa, ex art. 28 d.lgs. 346/90, entro 12 mesi dall’apertura della successione; inoltre ai sensi dell’art. 69 co. 4 I. 342/2000, le dichiarazioni di cui alla nota II bis dell’art. 1 della tariffa “sono rese dall’interessato nella dichiarazione di successione o nell’atto di donazione”, e quindi solo con le predette modalità. Per fruire dell’agevolazione bisognava pertanto indicare il coniuge superstite fra i successori, e/o presentare dichiarazione correttiva; in caso contrario manca una diretta relazione fra il bene e il soggetto beneficiario dell’agevolazione.
Considerato che
1. Con l’unico motivo si deduce violazione di legge, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 31 d.lgs. 346/90; art. 17 d.lgs. 347/90; art. 69, 4 I. 342/2000, art. 10 I. 212/00, per avere la CTR ritenuto, pur non contestando il diritto di abitazione del coniuge superstite, ex art. 540 c.c., che per fruire delle agevolazioni cd. prima casa sarebbe stato necessario che gli eredi presentassero dichiarazione di successione, integrativa o modificativa, ex art. 28 d.lgs. 346/90, entro 12 mesi dall’apertura della successione. Rileva che la dichiarazione integrativa o modificativa va presentata nel diverso caso in cui vengano modificate le quote, senza che aumenti il valore dell’asse ereditario. Nella dichiarazione di successione era stata evidenziata, peraltro, la presenza del diritto di abitazione del coniuge sulla casa per la quale sussisteva il beneficio, con conseguente diritto al beneficio dell’agevolazione prima casa, qualora sussistano le condizioni di legge.
2. Il motivo è infondato.
3. Va premesso che il diritto di abitazione, riservato dall’art. 540, secondo comma, cod. civ. al coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare, si configura come un legato “ex lege”, che viene acquisito immediatamente da detto coniuge, secondo la regola di cui all’art. 649, secondo comma, cod. civ., al momento dell’apertura della successione.
4. Va premesso ancora che l’agevolazione, prevista nella nota II bis dell’art. 1 della Tariffa allegata all’imposta di registro (D.P.R. 131/1986), si applica a tutti gli atti comportanti …. il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione) di case di abitazione non di lusso, in presenza di una pluralità di requisiti soggettivi ed oggettivi (tipologia dell’immobile, ubicazione dello stesso, assenza di altri diritti immobiliari nello stesso Comune, novità nel godimento dell’agevolazione), per cui spetta, nel ricorrere degli stessi requisiti, anche nel caso di abitazioni (non di lusso e relative pertinenze) acquistate per successione o per donazione, in base a quanto previsto dall’art. 69 della L. 34 del 2000.
5. Ciò premesso, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, che considera sufficiente ai fini del riconoscimento dell’esenzione d’imposta l’avere indicato nella dichiarazione di successione la presenza del diritto di abitazione del coniuge sulla casa per la quale sussisteva il beneficio (agevolazione cd. prima casa), va qui rilevato che il diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare implica per il titolare il beneficio solo se sussistono le condizioni di legge, che devono essere comunque invocate dal richiedente. Trattasi di norma agevolativa, e quindi di stretta interpretazione, per cui spettava al contribuente richiedere le dette agevolazioni presentando una dichiarazione di successione, integrativa o modificativa, ex art. 28 d.lgs. 346/90 entro 12 mesi dall’apertura della successione.
6. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, per il principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ex art. 13, comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in €. 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ricorrono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ex art. 13, comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
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