CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 aprile 2020, n. 7771
Tributi – Accertamento catastale – Rettifica classamento e del valore della rendita – Complesso immobiliare in concessione per esercizio di operazioni portuali – Destinazione ad uso commerciale e/o industriale – Assegnazione categoria D/8 – Legittimità
Fatto
Ritenuto che:
Con sentenza nr 122/2913 la CTR di Firenze, sez distaccata di Livorno, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza nr 53 della CTP di Livorno con cui era stata accolta l’impugnativa promossa dalla C.I.L.P. nei riguardi dell’avviso di accertamento afferente il complesso immobiliare che elevava la categoria catastale da E/1 a D/8 ed elevando di conseguenza il valore della rendita da 90.153,00 ad € 166.111,00.
Rilevava che la contribuente era concessionaria dell’area situata in Livorno Banchina in forza di un provvedimento rilasciato dall’Autorità Portuale in data 24.12.2008 ed era abilitata a svolgere esclusivamente l’esercizio di operazioni portuali sicché la categoria attribuita doveva ritenersi conforme all’attività esercitata dovendosi escludere i presupposti di modifica della categoria catastale e rivalutazione della rendita.
Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resiste con controricorso la C.I.L.P. eccependo l’inammissibilità dell’appello per la mancata notifica del gravame a tutte le parti del giudizio di primo grado.
Diritto
Considerato che:
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 e degli articoli 61 del DPR 1949 nr. 1142 nonché dell’art. 2, commi 40 e 41 decreto legge 2006 nr 262 convertito con modificazioni dalla legge 2006 nr 286 in relazione all’art. 360, primo comma nr 3 c.p.c..
L’ufficio,ricostruito il quadro normativo di riferimento,ritiene che ai fini dell’attribuzione della categoria catastale ciò che occorre verificare è la destinazione d’uso dell’intera unità immobiliare o delle singole porzioni che deve essere diversa da quella commerciale e dunque non strettamente strumentale all’esercizio della destinazione funzionale dell’unità immobiliare principale.
Osserva, in particolare, che la sentenza impugnata, in contrasto con le norme che regolano la materia de qua, avrebbe attribuito la categoria senza tener conto delle caratteristiche del complesso immobiliare.
Con un secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 RDL 1939 nr 652 nonché degli art. 27 e ss DPR 1949 nr 1142 in relazione all’art. 360, primo comma nr 3 c.p.c..
Sostiene che la CTR si sarebbe posta in contrasto con la normativa in tema di determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale o particolare nella parte in cui aveva accolto le argomentazioni della contribuente..
Afferma in particolare che l’Ufficio aveva adottato un metodo sintetico – comparativo utilizzando i valori di mercato indicati, in corrispondenza di ciascuna tipologia di fabbricato, nella relazione allegata in cui erano illustrati tutti gli elementi idonei a porre la contribuente nelle condizioni di predisporre una adeguata difesa.
Da ultimo (terzo motivo) lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, primo comma nr 5 c.p.c.
Sostiene infatti che la sentenza impugnata si sarebbe limitata a confermare la sentenza di primo grado senza svolgere alcuna ulteriore considerazione riguardo ai motivi di appello e in particolare all’uso commerciale o industriale dell’immobile circostanza decisiva ai fini dell’individuazione della categoria.
In primo luogo deve essere esaminata la questione di rito sollevata dalla controricorrente la quale denuncia la nullità del procedimento di appello per la mancata integrazione del contraddittorio nei riguardi della Compagnia Portuale di Livorno, parte della prima fase di giudizio.
Quest’ultima unitamente alla odierna ricorrente avevano impugnato l’avviso di accertamento eccependo l’illegittimità della notifica dell’atto impositivo in quanto diretto ad un soggetto diverso dal reale concessionario demaniale.
Ora ,secondo quanto emerge dagli atti di causa, il giudice di primo grado aveva respinto l’eccezione preliminare relativa alla notifica sicché la C.I.L.P., quale parte vittoriosa, avrebbe dovuto riproporla in appello con la conseguenza che la stessa si deve ritenere implicitamente rinunciata ex art. 56 del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, – come il corrispondente art. 346 c.p.c.
Va peraltro osservato che nelle more del giudizio di appello, come del resto dà atto la stessa controricorrente, veniva rettificata l’intestazione catastale dell’area rispetto alla quale con efficacia da 24.9.2012 risulta proprietario del Demanio Pubblico dello Stato-Ramo Marina Mercantile e quale titolare del diritto di superficie la CILP Srlu”.
In ogni caso l’assunto secondo cui l’art. 354 cod. proc. civ., comma 1 opererebbe anche in caso di litisconsorzio meramente processuale, e segnatamente di cause scindibili, è, comunque infondato.
E invero, in linea con la portata tassativa della predetta norma (cfr. Cass. civ. 4 novembre 2013, n. 24684; Cass. civ. 9 marzo 2012, n. 3712), deve ritenersi che la rimessione al primo giudice, quando si riconosca che nel relativo giudizio doveva essere integrato il contraddittorio, si riferisce alle sole ipotesi di litisconsorzio necessario, ex art. 102 cod. proc. civ., a quei casi cioè in cui la violazione del precetto darebbe luogo ad una sentenza inutiliter data per oggettiva inidoneità della stessa a produrre effetti nei confronti di tutti i soggetti di una determinata situazione sostanziale, unitaria e plurilaterale (Cass 2015 nr 18496).
I primi due motivi di ricorso,che vanno esaminati congiuntamente per l’intima connessione,sono fondati.
Questa Corte infatti ha affermato il principio, a cui intende dare continuità, secondo cui: “In tema di ICI, sono assoggettate al pagamento dell’imposta in quanto non classificabili in categoria E, le aree c.d. scoperte che risultino indispensabili al concessionario del bene demaniale per lo svolgimento della sua attività, atteso che il presupposto dell’imposizione è che ogni area sia suscettibile di costituire un’autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito” (Cass. n. 10031 e 10032 del 2017 e n. 4221 del 2019) Secondo l’orientamento di questa Corte la L. 28 gennaio 1994, n. 84, eliminando la riserva, a favore delle compagnie portuali e dei gruppi portuali, delle operazioni di sbarco, di imbarco e di maneggio delle merci, in attuazione sia del principio della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost., comma 1, sia del principio comunitario di libera concorrenza, ha imposto la trasformazione in società delle compagnie e dei gruppi portuali “per l’esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali” (L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 21, comma 1, lett. a).(…)” (Cass. n. 7651/06).
Posta la natura privata, esercitata in forma concorrenziale, dell’attività dei concessionari dei beni demaniali portuali, gli stessi sono assoggettabili al pagamento dei tributi anche in tema di lei per l’utilizzo delle aree scoperte senza le quali non potrebbero svolgere la propria attività commerciale.
Inoltre, questa Corte ha già stabilito che non possono essere classificati in categoria E, e, quindi, esenti da ICI, gli immobili destinati ad un uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, è, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “In tema di classamento, ai sensi del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, convertito, con modificazioni, nella L. n. 286 del 2006, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto dal R.D.L. n. 652 del 1939, art. 5 e dal D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 40, immobili per se stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell’ente titolare” (cfr. Cass. n. 20026/15; 2019 nr 13136).
La qualificazione nel gruppo E è propria di quegli immobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri ecc…) con una marcata caratterizzazione tipologico- funzionale, costruttiva e dimensionale che li rende sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica di commercio e di produzione industriale.
Una conferma di tale impostazione è data della L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, a tenore del quale “Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale”.
Dal che si evince come la legge instauri una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria E, da un lato, e destinazione dell’immobile ad uso commerciale o industriale, dall’altro.
Ne consegue che per un corretto censimento catastale dell’area portuale non può essere utilizzato il criterio formale ed astratto della localizzazione ma è necessario accertare se lo svolgimento dell’attività del terminalista venga esercitata secondo parametri imprenditoriali. E’, inoltre, irrilevante che le attività “portuali” siano di pubblico interesse. L’interesse generale allo svolgimento dell’attività non esclude che quest’ultima sia esercitata secondo criteri economici tipici dell’impresa commerciale.
A supporto delle suesposte osservazioni va segnalato l’orientamento di questo Collegio (Cass. 10031/2017, 1369/2017, 20259/2017, 20026/2015), formatosi proprio con riferimento alle aree portuali scoperte, che ha avuto modo di tenere distinto il fenomeno dell’impresa esercente attività portuale (quindi, lucrativa) dallo svolgimento di un servizio pubblico che è proprio, nell’attuale fase, dell’autorità di vigilanza del settore.
Ciò in quanto, sempre secondo quanto affannato da questa Corte, “la L. 28 gennaio 1994, n. 84, eliminando la riserva, n favore delle compagnie portuali e dei gruppi portuali, delle operazioni di sbarco, di imbarco e di maneggio delle merci, in attuazione sia del principio della libertà di iniziativa economica ex art. 41, comma 1, Cost. sia del principio comunitario di libera concorrenza, ha imposto la trasformazione in società delle compagnie e dei gruppi portuali “per l’esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali” (L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 21, comma 1, lett. a)..” (Cass. n. 7651/06).
L’esercizio da parte del Compagnia in forma concorrenziale dell’attività commerciale comporta il necessario utilizzo dei siti demaniali dati in concessione, senza i quali non potrebbero svolgersi tutte quelle operazioni a pagamento (movimentazione e gestione di prodotti forestali,contenitori e merci varie ecc.) destinate al servizio portuale.
Lo sfruttamento dell’area da parte di un operatore commerciale in forma privatistica ed esclusiva non può non avere incidenza in tema di ICI, in quanto “ciò che conta ai fini dell’imposizione è che l’area in considerazione sia suscettibile di costituire un’autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito” (Cass. 10031/2017, 1369/2017, 20259/2017, 20026/2015).
Nè può ritenersi esclusa l’esistenza del presupposto impositivo in relazione ad un’area per il semplice fatto che sulla stessa non insista un edificio.
L’autonomia funzionale e reddituale del sito oggetto di controversia comporta che l’immobile destinato ad uso commerciale e/o industriale non possa essere classato in categoria E, con conseguente esenzione dall’imposta ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. b).
E’, infatti, insegnamento di questa Corte (con richiamo ad una disciplina sopravvenuta ai fatti di causa, ma esplicativa di una regola già individuabile in precedenza), quello secondo cui “In tema di classamento, ai sensi del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, convertito, con modificazioni, nella L. n. 286 del 2006, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere: compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 5 e del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 40, immobili per se stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell’ente titolare” (Cass. n. 20026/15).
Ciò premesso poiché nella specie si tratta di un magazzino utilizzato per il deposito delle merci lo stesso deve ritenersi funzionalmente indispensabile al concessionario del bene demaniale per svolgere la propria attività imprenditoriale.
La decisione impugnata va pertanto cassata e decisa nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente.
Le spese relative alla fase di merito vanno compensate in ragione del consolidarsi dell’evoluzione giurisprudenziale nelle more del giudizio.
Le spese di questa fase vanno poste a carico della controricorrente secondo il principio della soccombenza e liquidate in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.
P.Q.M.
– accoglie il primo e secondo motivo del ricorso assorbito il terzo;
– cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso della contribuente; compensa le spese di merito.
– condanna la controricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese della fase di legittimità che si liquidano in complessivi € 3500,00 oltre ad accessori di legge e SPA.
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