CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 aprile 2020, n. 7773 – In tema di classamento di immobili, qualora il classamento avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la classe o rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni