CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 aprile 2021, n. 9423
Tributi – Riscossione – IVA – Cartella di pagamento ex art. 54-bis del DPR n. 633 del 1972 – Esistenza di ulteriore credito d’imposta – Compensazione giudiziale – Richiesta nel ricorso – Necessità
Rilevato che
– R.G. proponeva ricorso avverso cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo per Iva, per l’anno d’imposta 2008, nascente da controllo automatizzato ex artt. 36 bis DPR 600/73 e 54 bis DPR 633/72.
– Nel contraddittorio tra le parti, la commissione tributaria provinciale di Milano pronunciava sentenza con cui rigettava il ricorso.
– Avverso detta sentenza proponeva appello il contribuente; resistevano sia l’Agenzia delle Entrate che Equitalia Nord spa.
– La Commissione tributaria regionale pronunciava la sopra menzionata sentenza con la quale rigettava il gravame.
– Per la cassazione di detta sentenza il contribuente propone ricorso affidato a due motivi.
– Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; Equitalia Nord spa, intimata, non si è costituita.
Considerato che
– Il ricorso consta di due motivi che recano: 1) “Omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., su un motivo di appello ritualmente dedotto (con il quale si era eccepita la compensazione) in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.”; 2) “Omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su un motivo ritualmente dedotto (nel quale si contestava la richiesta di euro 28.387,54 per interessi, sanzioni e altri compensi in cartella) in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4
– Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove la CTR afferma che “L’appellante deduce infine, come emerge dallo stesso avviso bonario, l’esistenza di un suo credito d’imposta diverso dall’IVA di euro 67.773,00 di cui tuttavia non risulta essere stata chiesta la compensazione né con il ricorso proposto in primo grado né con il presente ricorso in appello”.
– Il motivo non è fondato.
– Parte ricorrente deduce omessa pronuncia in punto compensazione tra debiti e crediti, questione sollevata -a suo dire- in via di eccezione e diretta a provocare l’annullamento della cartella in contestazione.
– La sentenza impugnata si sottrae alla dedotta censura, là dove si consideri che – al penultimo capoverso della motivazione – la stessa afferma che “L’appellante deduce, infine, come emerge dallo stesso avviso bonario inviatogli dall’Agenzia prima della iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di IVA, l’esistenza di un credito d’imposta diverso dall’IVA di euro 67.773,00 di cui, tuttavia, non risulta essere stata chiesta la compensazione giudiziale né con il ricorso proposto in primo grado né con il presente ricorso in appello”. In buona sostanza, la CTR ha affermato che non v’è stata la compensazione in parola e non che -si badi- il credito non fosse sussistente: da ciò discende che l’error in procedendo denunciato con il primo motivo non sussiste.
– Con il secondo motivo il ricorrente muove analoga censura alla sentenza impugnata per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla contestazione della pretesa in punto interessi, sanzioni e altri compensi.
– Il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente si limita a riportare, nella presente sede, la doglianza come rappresentata in sede di appello, senza nulla precisare in ordine alla posizione assunta al riguardo nel giudizio di primo grado, così incorrendo nella violazione del principio di autosufficienza.
– Conclusivamente, il primo motivo va rigettato, il secondo va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo, condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.