CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 aprile 2021, n. 9478
Tributi – IRPEF – Accertamento sintetico del reddito – Redditometro – Indici di capacità contributiva – Tenore di vita familiare – Impiego di liberalità – Onere di prova
Considerato in fatto
1. D.M.U. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno avverso l’avviso con il quale per l’anno di imposta 2011 veniva accertato, ai sensi dell’art. 38 IV comma dpr 600/1973, il maggior reddito di € 51.126 con conseguente ripresa a tassazione delle imposte.
2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.
3. Sull’impugnazione dell’Agenzia, la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello rilevando che il contribuente non aveva fornito prove idonee a superare la presunzione di maggior reddito per spese sostenute dal contribuente.
4. Avverso la sentenza della CTR D.M.U. ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.
Ritenuto in diritto
1. Con il primo motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del dPR 600/73 e dell’art. 2697 cc, in relazione all’art. 360 1° comma nr. 3 e 4 cpc; si sostiene che la CTR abbia erroneamente richiesto, ai fini del superamento della presunzione operata dall’ufficio, la prova non solo dell’esistenza delle risorse sufficienti a giustificare le spese contestate al contribuente – onere pienamente assolto D.M. – ma anche il loro impiego indirizzato al sostenimento delle spese.
1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione dell’art. 38 del dpr 600/1973 in relazione all’art. 360 1° comma nr 3 e 4 e nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112. Si argomenta che l’avviso di accertamento era carente di motivazione circa la determinazione delle spese di trasporto apoditticamente quantificate in € 22.000 e che le risorse reddituali disponibili erano sufficienti a coprire le spese sostenute.
2. Il primo motivo è infondato in quanto non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza.
2.1 Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente la motivazione dell’impugnata statuizione non riposa sull’asserita mancanza di prova del nesso causale tra le asserite disponibilità finanziarie del ricorrente e le accertate spese poste a fondamento dell’accertamento sintetico.
2.2 La CTR, infatti, dopo aver premesso che il reddito sintetico è stato ricostruito sulla base delle spese di sostentamento del nucleo familiare e per investimenti risultanti dalla documentazione fornita dallo stesso contribuente, pur riconoscendo giustificati i pagamenti delle rate di mutuo, ha affermato, confermando quanto già argomentato dal giudice di primo grado, che il D.M. ha offerto, con riferimento alla disponibilità di risorse atte a far fronte alle altre spese , “solo considerazioni generiche e sprovviste di elementi di prova” ed in particolare non ha documentato le dedotte donazioni ricevute durante il periodo in esame.
3 II secondo motivo è inammissibile sotto plurimi profili.
3.1 Innanzitutto in relazione alla carenza di motivazione dell’atto impositivo non vi è una espressa critica alla statuizione della CTR ma si fa valere un vizio dell’atto.
3.2 Ove si volesse qualificare la doglianza, per l’espresso riferimento dell’art. 112 nella rubrica del motivo, come omessa pronuncia sulla motivazione dell’atto, va rilevato che il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza non avendo il ricorrente riportato nel ricorso il contenuto dell’atto di appello né indicato la sede dove reperirlo ed, in ogni caso, la censura è infondata in quanto la CTR ha sia pur non in maniera esplicita statuito sul punto affermando la legittimità dell’avviso di accertamento fondato sulla disciplina di cui all’art. 38 dPr nr. 600/73.
3.3 Per il resto le argomentazioni fatte valere con il motivo di censura, formulato come violazione o falsa applicazione di legge, si risolvono in realtà in una critica all’accertamento in fatto compiuto dai giudici di secondo grado censurabile solamente, attraverso il corretto paradigma normativo del vizio di motivazione, e dunque nei limiti di cui art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito dalla L. n. 134 del 2012, ove non consentito., come nel caso di specie,dalla << doppia conforme>>, (Cass., 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass., 12 febbraio 2004, n. 2707).
4. Conclusivamente il ricorso va rigettato.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
– Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 2.300 per compensi oltre spese prenotate a debito.
– Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 06 novembre 2019, n. 28564 - In tema di imposte sui redditi, l'accertamento del reddito con metodo sintetico (cd. redditometro), ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 giugno 2021, n. 17859 - La determinazione del reddito delle persone fisiche - ove effettuata con metodo sintetico sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 settembre 2021, n. 25032 - In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 aprile 2021, n. 10301 - In tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, in presenza di dati certi ed incontestati, non è consentito pretendere una motivazione specifica…
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 9478 depositata il 6 marzo 2024 - In sede di esecuzione è consentito, in forza del disposto di cui all'art. 676 cod. proc. pen., disporre la confisca per equivalente del profitto del reato di cui…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 dicembre 2020, n. 28265 - In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…