CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 dicembre 2019, n. 32088
Tributi – ICI – Esenzione ex art. 7, D.Lgs. n. 504 del 1992 – Immobile utilizzato per attività agevolabili da soggetto diverso dal proprietario – Esclusione
Ragioni della decisione
Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue;
Con sentenza n. 205/1/2018, depositata il 16.1.2018 non notificata, la CTR della Sicilia accoglieva l’appello proposto da C.C.G. nei confronti del Comune di Palermo avverso la sentenza della CTP di Palermo che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente su controversia avente ad oggetto avviso di accertamento ICI relativo al 2011 sul presupposto del diritto all’esenzione ICI.
Il Comune di Palermo ricorre per la cassazione della sentenza affidando il suo mezzo a due motivi.
La intimata resiste con controricorso, illustrato con memoria.
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’omesso esame d un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.
2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7 comma 1 lett. I) d.lgs. 504/92 come modificato dall’art. 7, comma 2 bis del D.L. 30.9.2015, n. 203 a sua volta sostituito dall’art. 39 comma 1 del D.L. 4.7.2006 n.223 e dell’art. 59 lett. C) dlgs 446/97 nonché dell’art. 4 del regolamento comunale ICI e in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c..
In entrambi i motivi il ricorrente si duole del fatto che la CTR aveva omesso di considerare che i locali sono utilizzati dall’istituto G., centro educativo ignaziano, soggetto giuridico diverso dal contribuente proprietario.
Le censure sono suscettibili di trattazione unitaria; esse sono fondate.
L’orientamento di questa Corte è saldamente ancorato al concetto di utilizzazione diretta del bene da parte dell’ente possessore come condizione necessaria perché a quest’ultimo spetti il diritto all’esenzione prevista dall’art. 7, d.lgs. n. 504 del 1992, nel caso di esercizio delle attività considerate normativamente “esentabili”. È infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui, “In tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione dall’imposta che l’art. 7, comma 1, lett.i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, prevede per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, primo comma, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio d’attività commerciali), purché destinati esclusivamente – fra l’altro – allo “svolgimento d’attività assistenziali”, esige la duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito (Cass. n. 21756/2010). L’esenzione non spetta, pertanto, nel caso di utilizzazione indiretta, ancorché assistita da finalità di pubblico interesse” (cfr Cass. 18838/2006, 8496/2010, 2821/2012, più recentemente, Cass. n. 10483/2016).
In particolare, secondo Cass. n. 4502/2012 “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione prevista dall’art. 7, comma primo, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, e di un requisito soggettivo, costituito dal diretto svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (art. 87, comma primo, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, cui il citato art. 7 rinvia) (da ultimo Cass.12592/2019).
Nella specie la CTR ha omesso di esaminare se il soggetto giuridico che utilizza i locali sia diverso dal contribuente proprietario, circostanza contestata e non esaminata dalla CTR.
A tanto provvederà il giudice di rinvio che liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 marzo 2022, n. 7980 - In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) l'esenzione prevista dall'art. 7, comma primo, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 settembre 2019, n. 22223 - L'esenzione ICI resta subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di tali attività e di un requisito soggettivo,…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SARDEGNA - Sentenza 29 gennaio 2021, n. 65 - L'esenzione dall'ICI, prevista dall'art. 7, comma l, del D. Lgs. n. 504/1992, è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 agosto 2019, n. 21105 - In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), lo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, senza le modalità di un'attività commerciale,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 marzo 2020, n. 7502 - In tema di ICI, il requisito oggettivo necessario ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - costituito dallo svolgimento esclusivo nell'immobile…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 19665 depositata l' 11 luglio 2023 - In materia di ICI, nel caso in cui il contribuente abbia richiesto - con la rituale allegazione di perizia redatta dall'ufficio tecnico comunale o di dichiarazione sostitutiva…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…