CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 dicembre 2020, n. 28050
Tributi – Agevolazioni “prima casa” – Revoca – Accertamento – Termine di decadenza – Notifica avviso di liquidazione a mezzo servizio postale – Effetti della notifica – Consegna all’ufficio postale
Premesso che
1. L’Agenzia delle Entrate, in data 12 gennaio 2012, consegnava al messo notificatore per la notifica a M.D. due avvisi di liquidazione, relativi, l’uno, all’imposta di registro dovuta in revoca delle agevolazioni “prima casa” delle quali il contribuente si era avvalso il 13 ottobre 2008, l’altro, alla maggiore imposta sul valore del mutuo contratto per l’acquisto;
2. Gli avvisi, emessi sul presupposto che il contribuente non aveva diritto alle suddette agevolazioni essendosene già avvalso per altro immobile del quale, il 13 ottobre 2008, data in cui se ne era di nuovo avvalso, risultava essere ancora proprietario, venivano impugnati davanti alla commissione tributaria provinciale di Roma per dedotta intempestività rispetto al termine decadenziale di cui all’art. 76 d.P.R.131/86 e per insussistenza del rappresentato presupposto;
3. Il ricorso veniva respinto con decisione confermata in appello dalla Commissione Regionale del Lazio con la sentenza in epigrafe;
4. Per la cassazione di tale sentenza il contribuente ricorre con due motivi;
5. L’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria di costituzione tardiva;
Considerato che
1. con il primo motivo di ricorso, il contribuente lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 149 e dell’art. 16 d.lgs. 546/1992” per avere la commissione negato che l’ufficio fosse decaduto dall’azione impositiva. Sostiene che ai fini del rispetto del termine triennale di decadenza previsto dall’art. 76 d.P.R., mentre la commissione aveva dato rilievo alla data – il 12 ottobre 2011, incontestabilmente entro il termine – di presentazione degli avvisi, da parte dell’Agenzia, all’ufficio postale attraverso cui erano poi stati recapitati, avrebbe dovuto essere invece dato rilievo al momento – oltre il termine – in cui l’avviso era stato inviato dall’ufficio postale poiché “qualora il messo speciale esegua la notifica dell’atto a mezzo del servizio postale quest’ultimo opera in quanto soggetto afferente all’ufficio tributario e, dunque, il perfezionamento della notifica avverrà solo al momento della spedizione dell’atto da parte dell’ufficio postale. In questa ipotesi, non trova applicazione il principio generale della anticipazione degli effetti della notifica poiché il messo autorizzato non assume una posizione di terzietà rispetto all’ufficio tributario che deve notificare l’atto al contribuente”;
2. il motivo è infondato.
Al di là dell’inconferente richiamo all’art. 16 del d.lgs. 546/92, dettato in tema di comunicazioni e notificazioni di atti del processo tributario, laddove invece la norma di riferimento è l’art. 52, comma 3, del d.P.R. 131/1986, richiamato dal successivo art. 76, e a sua volta, richiamante, l’art. 60 del d.P.R. 600/73, vale per le notifiche degli atti impositivi il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono per il notificante al momento della consegna del piego all’ufficiale giudiziario ovvero al personale del servizio postale e per il destinatario al momento della ricezione (Cass. 15298 del 10/06/2008);
3. con il secondo motivo di ricorso, il contribuente lamenta “omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”. Senza alcun riferimento alle affermazioni contenute nella sentenza secondo cui, inammissibilmente, rispetto all’art. 57 d.lgs. 546/92, e infondatamente, rispetto al testo della nota II bis all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986, il contribuente aveva fatto presente, per la prima volta in appello, il fatto che i due immobili per i quali aveva goduto delle agevolazioni si trovavano in comuni diversi (nel comune di Orbetello, quello acquistato per primo, e in comune di Roma, l’altro), il ricorrente insiste nel ribadire quel fatto. Il motivo è inammissibile proprio perché non riferito alle affermazioni contenute nella sentenza.
Resta assorbito il rilievo che la seconda delle affermazioni si sottrae ad ogni censura essendo in linea con la lettera della legge (v. nota II bis, cit., comma 1, lett. c);
3. il ricorso deve essere rigettato;
4. non vi è luogo a pronuncia sulle spese perché l’Agenzia non ha svolto attività difensiva;
5. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Dà atto dell’obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
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