CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 dicembre 2020, n. 28054
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza – Contributo di solidarietà – Natura del contributo di solidarietà – Legittimità in relazione alla realizzazione di equilibri di bilancio
Rilevato che
la Corte di appello di Torino, con ordinanza del 9 luglio 2015 emessa ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti avverso la decisione con la quale il tribunale di Torino aveva condannato la stessa Cassa a restituire ad A.D., dottore commercialista in quiescenza dal mese di marzo 2002, il contributo di solidarietà versato nel quinquennio 2009-2013 ( pari ad Euro 8.056,37);
la corte territoriale, in applicazione dei principi affermati dal Giudice di legittimità in varie pronunce (Cass. n. 26229/2014, Cass. n. 26303/2014, Cass. n. 53/2015), ha ritenuto non dovuto il contributo invece preteso dalla Cassa di Previdenza e, quindi, l’impugnazione priva di ragionevoli possibilità di essere accolta;
avverso la sentenza del Tribunale di Torino e della citata ordinanza della Corte d’appello di Torino, ha proposto ricorso per cassazione la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria;
resiste, con controricorso e successiva memoria, A.D.;
Considerato che
con il primo motivo di censura, è dedotta la violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l’art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008; violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; violazione della L. n. 201 del 2011, art. 24; violazione degli artt. 3 e 38 Cost., in relazione, tutti, all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
con il secondo motivo, è dedotta la violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l’art. 22 del Regolamento della Cassa, tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
entrambi i motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto attinenti alla natura del contributo di solidarietà ed alla sua ritenuta legittimità anche in relazione alla realizzazione di equilibri di bilancio;
i motivi sono infondati alla luce di un consolidato orientamento, anche confermato con le più recenti decisioni, assunto da questa Corte di legittimità (da ultimo Cass. n. 982/2019; n. 603/2019; n. 16814/2019);
si è affermato che “In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del “prò rata” e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel “genus” delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore” (Cass. n. 31875/2018); Cassazione n. 603/2019 ha ulteriormente rilevato che “Appare utile, al fine di confermare l’estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del prò rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l’analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un “prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all’art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)”;
sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un “criterio di determinazione del trattamento pensionistico”, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla C.. in vista della presente adunanza, non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle svariate in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l’orientamento formatosi va confermato ed i motivi devono, pertanto, essere rigettati;
il ricorso deve, quindi, essere rigettato e le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo e con distrazione in favore dei procuratori del contro-ricorrente che hanno reso la dichiarazione prevista dall’art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in solido ai procuratori antistatari, avvocati S.T., A.M. e M.M.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
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