CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 dicembre 2021, n. 39051
Rapporto di lavoro – Crediti a carico del Fondo di Garanzia – Insolvenza del datore di lavoro – Procedura di esecuzione forzata
Rilevato che
1. con sentenza 26 novembre 2019, la Corte d’appello di Firenze rigettava la domanda di E.B. di condanna dell’Inps al pagamento di € 2.165,95, per ultime tre mensilità a carico del Fondo di Garanzia: in riforma della sentenza di primo grado, che l’aveva invece accolta;
2. in base alla ragione più liquida, rispetto a quella di prescrizione del credito, essa riteneva l’insufficienza della sola esecuzione mobiliare tentata, senza altre ricerche, a carico del datore di lavoro, non soggetto a fallimento;
3. con atto notificato il 1° luglio 2020, il lavoratore ricorreva per cassazione con unico motivo, cui l’Inps resisteva con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
Considerato che
1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1 d.lg. 80/1992, anche con riferimento alla Direttiva 80/987/CEE, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto insufficiente la sola esecuzione mobiliare tentata presso la sede dell’impresa, pure avendo dato atto l’ufficiale giudiziario di precedenti pignoramenti negativi di altri creditori: non potendosi onerare dell’esperimento di azioni esecutive verosimilmente infruttuose il lavoratore, che pure aveva dimostrato, con l’istanza presentata, rigettata dal Tribunale per carenza dei requisiti, non essere il proprio datore di lavoro soggetto a fallimento (unico motivo);
2. esso è infondato;
3. è noto che, ai fini della tutela prevista in favore dei lavoratori per i crediti a carico del Fondo di Garanzia, in caso di insolvenza del datore di lavoro, ove quest’ultimo non sia assoggettabile al fallimento, sia ammissibile un’azione nei confronti del Fondo, purché il lavoratore abbia esperito in modo serio e adeguato, ancorché infruttuoso, una procedura di esecuzione forzata, salvo che risulti l’esistenza di altri beni aggredibili con l’azione esecutiva (Cass. 11 luglio 2003, n. 10953; Cass. 1 luglio 2010, n. 15662; Cass. 20 novembre 2017, n. 27467);
3.1. nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato in fatto, con argomentazione congrua non sindacabile nell’odierna sede di legittimità, la mancata diligenza ordinariamente esigibile dal lavoratore creditore, essendosi egli limitato “ad effettuare un solo pignoramento mobiliare presso la sede del datore di lavoro”, senza procedere, come pur avrebbe dovuto, ad “effettuare altre ricerche presso altri luoghi nella disponibilità del datore di lavoro … così come accertare la titolarità di beni immobili, producendo una visura immobiliare negativa” (primo e secondo capoverso di pg. 4 della sentenza);
4. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza ed esenzione dal contributo unificato, come in dispositivo;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in euro 200,00 per esborsi e euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non s applica l’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 luglio 2020, n. 14020 - Presupposto per l’accesso al Fondo di garanzia l. n. 297 del 1982 in favore dei lavoratori per il pagamento del TFR è l'insufficienza in tutto o in parte delle garanzie patrimoniali del debitore…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 31 agosto 2021, n. 23591 - Il lavoratore, creditore del trattamento di fine rapporto nei confronti di datore di lavoro non soggetto a fallimento, per poter chiedere il pagamento del trattamento al Fondo di garanzia istituito…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 1771 depositata il 20 gennaio 2023 - Quando il datore di lavoro non sia assoggettabile alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 febbraio 2022, n. 3164 - Il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione dei crediti a carico dello speciale Fondo di cui all'art. 2, l. n. 297/1982, ha natura…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37246 depositaya il 20 dicembre 2022 - I contributi previdenziali versati da società cooperative di lavoro in favore dei propri soci lavoratori, nel periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge 24 giugno 1997,…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2231 depositata il 25 gennaio 2023 - Le prestazioni erogate dal Fondo di garanzia gestito dall'INPS hanno natura previdenziale e non retributiva ed il fatto costitutivo consiste non già nella cessazione del rapporto di lavoro,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Lavoro a chiamato o intermittente: le regole, i li
Il lavoro intermittente (c.d. lavoro a chiamata) è disciplinato dal D.Lgs. n. 81…
- DURC: congruità della manodopera e campo di applic
Con l’articolo 8 del Decreto Legge n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazion…
- Credito di imposta per investimenti in beni strume
Nelle istruzioni della compilazione delle dichiarazione dei redditi 2023 per il…
- ISA 2023: cause di esclusione
L’Agenzia delle Entrate con proprio provvedimento ha approvato gli ISA (In…
- Irretroattività dell’art. 578-bis c.p.p. rel
la disposizione dell’art. 578-bis cod. proc. pen. ha, con riguardo alla confisca…