CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 dicembre 2021, n. 39051 – Ai fini della tutela prevista in favore dei lavoratori per i crediti a carico del Fondo di Garanzia, in caso di insolvenza del datore di lavoro, ove quest’ultimo non sia assoggettabile al fallimento, sia ammissibile un’azione nei confronti del Fondo, purché il lavoratore abbia esperito in modo serio e adeguato, ancorché infruttuoso, una procedura di esecuzione forzata, salvo che risulti l’esistenza di altri beni aggredibili con l’azione esecutiva