CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 dicembre 2021, n. 39051

Rapporto di lavoro – Crediti a carico del Fondo di Garanzia – Insolvenza del datore di lavoro – Procedura di esecuzione forzata

Rilevato che

1. con sentenza 26 novembre 2019, la Corte d’appello di Firenze rigettava la domanda di E.B. di condanna dell’Inps al pagamento di € 2.165,95, per ultime tre mensilità a carico del Fondo di Garanzia: in riforma della sentenza di primo grado, che l’aveva invece accolta;

2. in base alla ragione più liquida, rispetto a quella di prescrizione del credito, essa riteneva l’insufficienza della sola esecuzione mobiliare tentata, senza altre ricerche, a carico del datore di lavoro, non soggetto a fallimento;

3. con atto notificato il 1° luglio 2020, il lavoratore ricorreva per cassazione con unico motivo, cui l’Inps resisteva con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Considerato che

1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1 d.lg. 80/1992, anche con riferimento alla Direttiva 80/987/CEE, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto insufficiente la sola esecuzione mobiliare tentata presso la sede dell’impresa, pure avendo dato atto l’ufficiale giudiziario di precedenti pignoramenti negativi di altri creditori: non potendosi onerare dell’esperimento di azioni esecutive verosimilmente infruttuose il lavoratore, che pure aveva dimostrato, con l’istanza presentata, rigettata dal Tribunale per carenza dei requisiti, non essere il proprio datore di lavoro soggetto a fallimento (unico motivo);

2. esso è infondato;

3. è noto che, ai fini della tutela prevista in favore dei lavoratori per i crediti a carico del Fondo di Garanzia, in caso di insolvenza del datore di lavoro, ove quest’ultimo non sia assoggettabile al fallimento, sia ammissibile un’azione nei confronti del Fondo, purché il lavoratore abbia esperito in modo serio e adeguato, ancorché infruttuoso, una procedura di esecuzione forzata, salvo che risulti l’esistenza di altri beni aggredibili con l’azione esecutiva (Cass. 11 luglio 2003, n. 10953; Cass. 1 luglio 2010, n. 15662; Cass. 20 novembre 2017, n. 27467);

3.1. nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato in fatto, con argomentazione congrua non sindacabile nell’odierna sede di legittimità, la mancata diligenza ordinariamente esigibile dal lavoratore creditore, essendosi egli limitato “ad effettuare un solo pignoramento mobiliare presso la sede del datore di lavoro”, senza procedere, come pur avrebbe dovuto, ad “effettuare altre ricerche presso altri luoghi nella disponibilità del datore di lavoro … così come accertare la titolarità di beni immobili, producendo una visura immobiliare negativa” (primo e secondo capoverso di pg. 4 della sentenza);

4. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza ed esenzione dal contributo unificato, come in dispositivo;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in euro 200,00 per esborsi e euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non s applica l’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002.