CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 dicembre 2021, n. 39182 – Le note di variazione in diminuzione sono emesse facoltativamente dal cedente o dal prestatore di servizi entro termini differenziati a seconda della causa che ne giustifica l’emissione; il riferimento al limite temporale di un anno dall’operazione imponibile, entro cui si può procedere alla variazione, è compiuto dalla suddetta previsione normativa solo con riferimento all’ipotesi in cui il fatto sopravvenuto è consistito in un successivo accordo intercorso tra le parti e non anche alla diversa ipotesi in cui si è verificata la sopravvenuta inesigibilità del credito