CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 febbraio 2021, n. 3136 – Per ritenere come realizzato o meno il fenomeno successorio di regola generato dallo scioglimento della società occorre che di diritti di credito specificamente individuati o certi già prima dell’atto estintivo, quanto che  le parti, all’atto di scioglimento della società o comunque prima della cancellazione, non abbiano manifestato una univoca volontà di rinuncia a detti diritti, non potendosi certamente inferire una volontà abdicativa in via presuntiva dalla semplice cancellazione della società