CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 febbraio 2022, n. 4156
Indennità di trasferta – Regime contributivo – Lavoratori subordinati e a progetto – Ius superveniens rappresentato dall’art. 7-quinquies del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193
Fatti di causa
1. con sentenza n. 823 del 2015, la Corte d’appello di Bologna ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado – che aveva accolto l’opposizione proposta da E.I. s.r.l. avverso ruoli e cartelle di pagamento aventi ad oggetto contributi e premi non versati sugli importi erogati ai lavoratori a titolo di indennità di trasferta e rimborsi chilometrici ai lavoratori subordinati e a progetto – respingendo l’opposizione limitatamente alla contribuzione e accessori relativi alle somme erogate ai co.co.prò. a titolo di indennità di trasferta nella misura del 50 per cento;
2. avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, ulteriormente illustrato con memoria;
3. l’INAIL ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli;
4. E.I. s.r.l. è rimasta intimata;
Considerato che
5. con il primo motivo la parte ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni di legge (in sintesi, art. 51, comma d.P.R. .n.917 del 1986 come modificato dal d.lgs. n.355 del 2003 nella (formulazione applicabile ratione temporis per effetto del rinvio disposto dall’art. 6 d.lgs. n.314 del 1997 che ha modificato l’art. 12 legge n.153 del 1969), per avere la Corte territoriale ritenuto che, una parte dei lavoratori dipendenti (sentenza pag.6-9 primo capoverso), sia a tempo indeterminato sia a termiine, fossero da qualificare come trasfertisti e per avere ritenuto la parte della retribuzione erogata a tale titolo non assoggettata a contribuzione in alcuna misura;
6. assume l’INPS che così qualificato tale gruppo di lavoratori – a differenza di quanto preteso dall’INPS ma trattasi di giudizio di fatto insindacabile in cassazione – dalla qualificazione della specie dedotta in giudizio come trasfertismo (attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi dalla sede di lavoro) l’affermata non assoggettabilità a contribuzione delle somme erogate a tale titolo, in luogo della assoggettabilità a contribuzione nella misura del 50 per cento, viola l’art. 51, comma d.P.R. .n.917 del 1986 come modificato dal d.lgs. n.355 del 2003 nella formulazione applicabile ratione temporis per effetto del rinvio disposto dall’art. 6 d.lgs. n.314 del 1997 che ha modificato l’art. 12 legge n.153 del 1969 intitolato determinazione del reddito ai fini contributivi; conseguentemente avrebbero dovuto essere accertate, prima, le somme erogate a tale titolo e, poi, calcolata la contribuzione sul 50 per cento delle stesse e, infine, computati sanzioni e interessi, essendo pacifico l’inadempimento dell’obbligazione contributiva;
7. con il secondo motivo, la parte ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di merito, in riferimento ai dipendenti indicati nel mezzo che precede, in riforma della pronuncia di primo grado, affermato la completa esenzione da contribuzione dell’indennità erogata ai trasfertisti, benché il devolutum fosse stato limitato, per quanto qui rileva, alla riforma dei capi della sentenza di primo grado aventi ad oggetto la qualificazione dei lavoratori come trasfertisti e l’affermata coerenza dei versamenti contributivi, gravando la sentenza perché i lavoratori non avrebbero potuto essere qualificati trasfertisti e dovuto essere assoggettata al regime della trasferta, cosi come i rimborsi sperse erogati a tal fine;
8. con il terzo motivo, riproducendo le violazioni di legge dedotte con il primo mezzo e deducendo violazione dell’art. 2697 cod.civ., la parte ricorrente impugna i capi della sentenza che, per varie categorie di lavoratori, hanno riconosciuto l’espletamento di attività lavorativa in regime di trasferta, assoggettato a contribuzione nella misura del 50 per cento l’indennità di trasferta e esentato da contribuzione le spese per trasporto, vitto e alloggio (dipendenti del cantiere di Zelzate, in Belgio; i co.co.prò. che hanno lavorato nel cantiere di Zelzate; indennità chilometrica erogata per spostamenti nell’ambito del cantiere di porto Viro, esteso per più comuni e indennità chilometrica erogata per spostamenti dalla sede aziendale verso il cantiere in Belgio o a Bruxelles);
9. assume l’INPS che, esclusi i lavoratori qualificati come trasfertisti le cui indennità erogate a tale titolo devono essere assoggettate a contribuzione nel limite del 50 per cento del loro ammontare, con riferimento agli altri numerosi lavoratori, che hanno percepito l’indennità di trasferta a vario titolo – per trasferte all’interno del territorio italiano ovvero all’estero, ovvero rimborsi spese per trasferte al di fuori del comune o all’estero, era necessario provare, con onere a carico del datore di lavoro, trattandosi di ipotesi eccettuativa della pretesa contributiva, per ciascuno dei lavoratori, l’importo giornaliero erogato a tale titolo, se vi era stato e in che limiti il rimborso di spese di vitto e alloggio e i rispettivi importi e se le stesse fossero stata documentate;
10. i motivi possono essere esaminati congiuntamente, tutti involgendo il presunto errore dei giudici di merito nel qualificare la prestazione resa dai numerosi lavoratori di cui al verbale di accertamento come trasferta e l’assoggettamento a contribuzione delle somme erogate a titolo di trasferta e rimborsi spesa;
11. in argomento è adesso intervenuto il D.L. n. 193 del 2016, art. 7- quinquies (conv. con L. n. 225 del 2016), il quale, nel dettare disposizioni in materia di «Interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti», ha disposto, al comma 1, che «il comma 6 dell’art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» debba interpretarsi «nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta», precisando poi, al comma 2, che «Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell’art. 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51»;
12. interpretando l’anzidetta disposizione, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che essa abbia introdotto una norma retroattiva autoqualificata di “interpretazione autentica”, in base alla quale l’eventuale continuatività della corresponsione del compenso per la trasferta non ne modifica l’assoggettabilità al regime contributivo (e fiscale) meno gravoso di quello stabilito in via generale per la retribuzione imponibile rispettivamente previsto previsto sia nell’art. 11, legge n. 467 del 1984, sia nel vigente art. 51, comma 6, d.P.R. n. 917 del 1986 (così come nel successivo art. 48, comma 6, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 314 del 1997 (Cass.,Sez.Un., n. 27093 del 2017);
13. è consolidato il principio secondo cui, allorché lo jus superveniens comporti la necessità di accertamenti in fatto incompatibili con il giudizio di legittimità, la decisione di merito deve essere cassata con rinvio (cfr. in tal senso Cass. n. 3824 del 2020, Cass. n. 13460 del 2016, sulla scorta di Cass. nn. 5224 del 1998 e 5888 del 2005);
14. nel riesaminare la vicenda, il giudice del rinvio dovrà attenersi all’ulteriore principio secondo cui, posto che l’invocazione dello jus superveniens e il giudizio positivo sulla idoneità della nuova disciplina giuridica ad incidere sulla decisione della lite costituiscono fattori sufficienti e determinanti per la cassazione della sentenza, dev’essere consentita, in sede di rinvio, l’esibizione di quei documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l’applicazione della nuova regola giuridica (cfr. in tal senso già Cass. n. 5224 del 1998, cit.).
15. in ragione dei principi di diritto dianzi esposti, la sentenza impugnata va conclusivamente cassata e la causa rinviata ad altro giudice, designato in dispositivo, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Provvedendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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