CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 gennaio 2019, n. 265
Mancato pagamento di contribuzione previdenziale – Omessa notifica delle medesime cartelle esattoriali – Tardiva opposizione
Ritenuto che
con sentenza n. 384/2012, la Corte d’appello di Cagliari Sez. Staccata di Sassari ha rigettato l’impugnazione proposta da N.P. contro la sentenza di primo grado con la quale era stata dichiarata inammissibile l’opposizione proposta dallo stesso P. nei confronti dell’Inps e di Equitalia Centro s.p.a. avverso alcune cartelle emesse nei suoi confronti per il mancato pagamento di contribuzione previdenziale per un importo complessivo pari ad euro 18.128,19, fondata sul presupposto della mancata notifica delle medesime cartelle esattoriali, poste da Equitalia Centro s.p.a. a fondamento dell’intervento nella esecuzione immobiliare proposta ai danni di N.P., nonché sull’estinzione dei medesimi debiti a seguito di precedente condono tombale e prescrizione; a fondamento della decisione la Corte d’appello ha sostenuto che il Tribunale aveva correttamente rilevato la regolarità della notifica delle cartelle con conseguente tardività dell’opposizione proposta ex art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999;
avverso la sentenza N.P. ricorre per cassazione con due motivi, illustrati da successiva memoria, nei quali deduce: a) violazione e o falsa applicazione degli artt. 140 cod. proc. civ., 2697 cod. civ. e 60, primo comma lett. e)„ del d.P.R. n. 600/2003; b) omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, che ravvisa nel fatto che la sentenza impugnata ha omesso di prendere in considerazione i contenuti della sentenza della Commissione tributaria regionale del 30.4.2009 che aveva dichiarato illegittimi gli accertamenti in oggetto a seguito di avvenuto condono tombale ai sensi dell’art. 9 I. n. 289 del 2001;
l’Inps ed Equitalia Centro s.p.a. resistono con controricorso;
Considerato che
Il primo motivo è infondato;
il ricorrente – come emerge dal ricorso- ha depositato in data 20 febbraio 2009, ricorso in opposizione al fine di opporsi all’intervento di Equitalia Centro s.p.a. nella procedura esecutiva datato 27 ottobre 2008 dal quale si apprendeva dell’esistenza delle quattro cartelle e della loro avvenuta notifica, così intendendo recuperando l’azione di opposizione alle cartelle sottese all’intervento medesimo, in ordine alle quali il termine di cui all’art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999 era decorso, e ciò facendo valere sia ragioni di natura formale che di merito; il P. ha giustificato le modalità di esercizio di tale azione facendo riferimento alla nullità della notificazione delle cartelle di cui avrebbe appreso l’esistenza solo a seguito del deposito dell’atto di intervento;
sostiene il ricorrente che la nullità della notifica delle cartelle deriverebbe dalla circostanza che il notificatore aveva provveduto, dopo aver depositato l’atto presso la casa comunale, ad affiggere l’avviso all’albo del comune mentre avrebbe dovuto affiggerlo alla porta dell’abitazione del ricorrente ai sensi dell’art. 140 cod.proc.civ. con ciò violando il disposto dell’art. 60, primo comma lett. e) del d.P.R. n. 600 del 2003;
invero, occorre premettere che, discutendosi ancora nel presente giudizio dell’operata notifica della cartella esattoriale, essa non può annoverarsi tra i rapporti esauriti ai quali non si applicano gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, secondo cui nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione, o comunque che siano decorsi dieci giorni dalla spedizione di detta raccomandata informativa (v. Cass. n. 11057 del 9/5/2018, Cass. n. 9782 del 19/04/2018, Cass. n. 25079 del 26/11/2014);
è stato altresì chiarito che il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che l’omissione di uno di essi (quale l’avviso di avvenuto deposito del piego alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario) la rende nulla; tale nullità resta, peraltro, sanata, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., se il destinatario abbia comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell’ufficio postale (Cass. n. 19522 del 30/09/2016, Cass. n. 27479 del 30/12/2016);
nel caso di specie, l’ affissione dell’avviso di avvenuto deposito del piego presso la casa comunale anziché, alla porta dell’abitazione di residenza del destinatario non poteva determinare inesistenza della notifica (in coerenza con la stretta delimitazione delle ipotesi di inesistenza individuate dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 14916 del 20/07/2016), ma la nullità, dovendosi dunque indagare se ne fosse comunque sopravvenuta la sanatoria per raggiungimento dello scopo giacché in tema di notificazione eseguita ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26,D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 140 cod. proc. civ., la raccomandata con la quale viene data notizia del deposito nella casa comunale, avendo finalità informativa e non tenendo luogo dell’atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta, ma solo al regolamento postale;
ciò premesso, nel caso di specie, deve dirsi realizzato il raggiungimento dello scopo della notifica, in quanto il destinatario ha certamente ricevuto la raccomandata presso il proprio indirizzo ed ha scelto di omettere il ritiro presso l’ufficio postale del plico contenente la detta raccomandata informativa determinando la compiuta giacenza;
inoltre, il ricorrente ha dimostrato di conoscere i contenuti delle cartelle sin dalla data della insinuazione alla procedura esecutiva; opera dunque la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., che è superabile solo se la persona destinataria dia prova di essersi trovata senza sua colpa nell’impossibilità di prendere cognizione del plico (Cass. n. 15315 del 04/07/2014), dovendosi ritenere raggiunto lo scopo della notifica nulla ove il contribuente abbia conosciuto il contenuto della cartella (Cass. n. 11051 del 09/05/2018);
le considerazioni svolte, idonee a confermare il giudizio di inammissibilità dell’opposizione proposta sia sotto il profilo dei motivi di forma che di merito, impongono di rigettare anche il secondo motivo di ricorso che è subordinato alla ammissibilità dell’opposizione;
il pagamento delle spese del giudizio di cassazione segue la soccombenza come da dispositivo;
l’esito del giudizio costituisce il presupposto per la affermazione della sussistenza dell’obbligo di pagamento dell’ulteriore importo previsto a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
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