CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 giugno 2020, n. 10981 – Il potere di autotutela cd. sostitutiva – in forza del quale l’Amministrazione può annullare l’atto illegittimo e sostituirlo con un altro di contenuto sostanzialmente identico, ma privo dei vizi originari – può essere esercitato anche durante il giudizio di impugnazione proposto contro detto atto, tuttavia, incontra i limiti dell’eventuale giudicato sul merito dell’impugnazione dell’atto oltre che del decorso del termine di decadenza per l’attività di accertamento o riscossione e del diritto di difesa del contribuente