CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 giugno 2020, n. 10997
Personale del comparto Enti pubblici non economici – Riqualificazione professionale – Ricollocazione del personale – Interpretazione delle norme del CCNL, del contratto integrativo di ente e del bando di avvio della procedura – Valorizzazione dell’esperienza acquisita con l’esercizio delle mansioni, a prescindere dall’inquadramento formale
Rilevato che
1. con sentenza in data 30 aprile-26 giugno 2014 nr. 199 la Corte d’appello di GENOVA confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto la domanda proposta da L.C. e A.F., dipendenti dell’INPS inquadrate nell’area A, per la condanna dell’ INPS ad avviare in loro favore il percorso formativo di riqualificazione previsto dall’articolo 2, comma diciotto, CCNI INPS 2006, in esecuzione dell’articolo 25,comma cinque, CCNL ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI.
2.La Corte territoriale esponeva che il percorso di riqualificazione del personale inquadrato nell’area A – al fine di accedere all’area superiore B, profilo B1 – era stato previsto dall’articolo 25,comma 5, CCNL 2002- 2005, a tenore del quale la contrattazione collettiva dell’ente, in via eccezionale e per una sola volta nell’arco di vigenza del medesimo CCNL, poteva promuovere iniziative di riqualificazione professionale intese alla ricollocazione del personale in servizio nell’area A verso la posizione iniziale dell’area B.
3.Tale disposizione era stata puntualizzata dall’articolo 2,comma 18, del contratto collettivo (integrativo) 2006, che prevedeva la attivazione di percorsi formativi del personale inquadrato nell’area A, in servizio presso l’INPS o altro ente del comparto enti pubblici non economici alla data del 31.12.2002 ed inserito nei ruoli dell’Istituto alla data dell’1 gennaio 2006.
4. In coerenza con tali previsioni il bando di avvio della procedura di riqualificazione prevedeva tre requisiti: l’essere inquadrati nell’area A; l’essere in servizio alla data del 31.12.2002 presso l’INPS o altre ente del comparto enti pubblici non economici; l’essere inserito nei ruoli dell’istituto a far data dall’1 gennaio 2006.
5. Il collegio d’appello osservava che la riqualificazione interessava il personale inserito nei ruoli dell’istituto all’1. gennaio 2006 che svolgeva al 31.12.2002 mansioni inquadrabili nell’area A («in servizio»), con la finalità di avere riguardo al percorso professionale effettivo, a prescindere dall’inquadramento formale.
6. Le appellate erano in possesso di tali requisiti, in quanto era pacifico che alla data del 31.12.2002, benchè inquadrate nei ruoli della REGIONE LIGURIA, prestavano servizio presso l’INPS, in virtù della convenzione stipulata tra l’INPS e la REGIONE per lo svolgimento delle funzioni trasferite all’INPS in materia di provvidenze per gli invalidi civili;
le predette già svolgevano quelle mansioni che al momento del passaggio nei ruoli dell’INPS avevano dato luogo all’inquadramento nella posizione A2.
7. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l’INPS, articolato in un unico motivo, cui le intimate hanno opposto difese con controricorso.
Considerato che
1. con l’unico motivo l’INPS ha denunciato — ai sensi dell’articolo 360 nr.3 cod.proc.civ.— violazione e falsa applicazione degli articoli 7 e 130 D.Lgs. 112/1998, dell’articolo 52 L. 388/2000, dell’articolo 1 DPCM 9 luglio 2001, dell’articolo 26 bis Legge Regionale LIGURIA 2 aprile 2001 nr. 4 . Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, comma uno e 25, comma cinque, CCNL ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI 2002-2005.
2. L’ ente, richiamati i contenuti della disciplina legislativa sul decentramento delle funzioni amministrative in materia di trattamenti economici in favore degli invalidi civili, ha esposto che in data 8 giugno 2001 era stata stipulata una convenzione con la Regione Liguria ai sensi dell’articolo 26 bis della Legge Regionale LIGURIA 2 aprile 2001 nr. 4 ( a tenore del quale la Regione si avvaleva dell’INPS per lo svolgimento della funzione concessoria trasferitale dall’ articolo 130, comma due, D.Lgs.112/1998). In attuazione della convenzione, le intimate, dipendenti della Prefettura, assegnate alla REGIONE LIGURIA per effetto del DPCM 9 luglio 2001, venivano dislocate presso l’INPS nel giugno 2001.
3. Con DM 27 settembre 2002 i dipendenti di cui all’elenco allegato allo stesso DM, tra cui le signore C. e F., erano stati dichiarati cessati dal servizio alle dipendenze del Ministero dell’Interno dall’1 luglio 2001.
4. Tanto premesso in fatto, l’INPS ha dedotto che il CCNL 2002- 2005 ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI— articoli 1 e 25, comma 5 – non poteva trovare applicazione alle intimate prima dell’anno 2005, anno in cui esse erano state immesse nei ruoli dell’INPS.
5. Neppure ricorreva una ipotesi di comando o distacco giacchè la collocazione presso l’INPS non era avvenuta per lo svolgimento di funzioni dell’ente, visto che la funzione di concessione delle provvidenze in materia di invalidità civile era rimasta in capo alla REGIONE.
6. Il « personale inquadrato nell’area A in servizio presso l’Istituto alla data del 31.12.2002» (di cui all’articolo 25 CCNL 2002-2006) era quello appartenente al comparto ENTI PUBBLICI, pur se non inquadrato nei ruoli dell’INPS. Nel medesimo senso disponeva il contratto integrativo, articolo 2,comma 18 ed allegato A.
7.Le signore C. e F. alla data del 31.12.2002 non erano inquadrate nell’area A, in quanto dipendenti della Regione; la posizione A2 era stata loro attribuita solo al momento del trasferimento all’INPS.
8. Il ricorso è inammissibile.
9. Nella parte in cui si deduce la violazione delle norme, statali e regionali, relative al decentramento amministrativo delle funzioni di concessione delle provvidenze economiche agli invalidi civili (e del DPCM attuativo della normativa statale) la inammissibilità della censura discende dalla sua estraneità alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
10. La ricostruzione del quadro normativo compiuta dall’INPS è infatti funzionale unicamente ad affermare che le controricorrenti alla data del 31.12.2002 erano dipendenti della Regione Liguria, transitate dal MINISTERO dell’INTERNO all’ente regionale in attuazione delle previsioni sul decentramento amministrativo.
11. La sentenza impugnata, tuttavia, ha dato atto del loro inquadramento alla data del 31.12.2002 nei ruoli della Regione e del servizio presto presso l’INPS in virtù della convenzione stipulata con la Regione Liguria in data 31.5.2001 (pagina 5 della sentenza, in fine).
12. La ratio decidendi è piuttosto fondata sulla interpretazione delle norme del CCNL, del contratto integrativo di ente e del bando di avvio della procedura, nel senso che il requisito dell’essere «inquadrati nell’area A, in servizio presso l’INPS o altro ente del comparto enti pubblici non economici alla data del 31.12.2002» debba essere inteso come svolgimento, a tale data, di mansioni «inquadrabili» nell’area A (pagina 5 della sentenza, terzo capoverso), indipendentemente dall’appartenenza al ruolo della Regione.
13. In altri termini, nella interpretazione del giudice dell’appello la procedura di riqualificazione intendeva valorizzare la esperienza acquisita con l’esercizio delle mansioni, a prescindere dall’inquadramento formale (pagina 5, terzo capoverso).
14.Rispetto a tale sviluppo argomentativo appare pertinente unicamente la censura di violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 25 CCNL 2002-2005 ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI.
15. Non sono state proposte censure, invece, in relazione alle previsioni del contratto collettivo nazionale integrativo nè del bando di concorso, che sarebbero state deducibili in questa sede esclusivamente sotto il profilo della violazione dei canoni di ermeneutica dei contratti, ex articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.
16. Tale carenza determina la inammissibilità del ricorso, posto che ai sensi dell’articolo 25, comma cinque, CCNL 2002-2005 la sede delegata a promuovere iniziative di riqualificazione professionale del personale è la contrattazione collettiva di ente.
17. L’INPS, pertanto, avrebbe dovuto trascrivere le previsioni dell’articolo 2, comma 18, CCNI INPS 2006 e dell’allegato A allo stesso contratto nonché del bando della selezione ( messaggio INPS del 25 febbraio 2008), indicando i canoni di ermeneutica contrattuale violati nella sentenza impugnata.
18. Il ricorso opera, invece, un non-consentito salto logico omettendo di dare il dovuto rilievo al contratto integrativo, attuativo della delega operata dalla sede nazionale nonché alle previsioni del bando, costituente la lex specialis della selezione.
19. Da ciò consegue la inammissibilità del ricorso.
20. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
21. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 ( che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto .
P.Q.M.
dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200 per spese ed € 4.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con attribuzione al difensore.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
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