CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 giugno 2021, n. 16148
Tributi – Contenzioso tributario – Ricorso in cassazione – Notifica a mezzo posta – Controparte assente all’udienza – Omesso deposito della cartolina di ritorno – Mancata prova della notifica del ricorso – Inammissibilità
Osservato che
l’Agenzia delle Entrate notificò alla SOCIETÀ C.E. A.R.L. L.S. (d’ora in avanti, breviter, “Z.”) un avviso di accertamento per riprese I.V.A. relativamente all’avvenuta assegnazione di alloggi in proprietà ai soci della medesima cooperativa;
che la Z. impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Messina la quale, con sentenza 127/5/06 accolse il ricorso;
che l’Agenzia delle Entrate propose appello innanzi alla C.T.R. della Regione Siciliana, sez. st. di Messina che, con sentenza n. 105/27/14, depositata il 15.1.2014, rigettò il gravame ritenendo – per quanto in questa sede ancora rileva – che l’accertamento induttivo condotto nei confronti della società contribuente non fosse giustificato, per non avere (a) questa, “per definizione”, fine di lucro e (b) l’ufficio contestato in alcun modo i bilanci depositati dalla stessa;
che avverso tale sentenza l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; è rimasta intimata la Z.;
Considerato che
con il primo motivo la difesa dell’AGENZIA lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.) la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, per non essersi la C.T.R. pronunziata in ordine al motivo di appello concernente l’insussistenza di qualsivoglia decadenza, a carico dell’Ufficio, dal potere impositivo, dovendosi individuare, quale data di compimento delle operazioni oggetto di accertamento (e, dunque, determinante ai fini del decorso del termine quinquennale ex art. 57, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, per la conseguente ripresa I.V.A.), non già quella di assegnazione degli alloggi ai soci, bensì quella – successiva – di stipula del relativo rogito, ex art. 6, comma 2, lett. d) – bis, del d.P.R. n. 633 del 1972;
che con il secondo motivo parte ricorrente, dolendosi (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della l. n. 289 del 2002, nonché dell’art. 6, comma 2, lett. d) – bis e dell’art. 57, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, sostanzialmente ripropone la medesima censura articolata nel primo motivo, per l’ipotesi in cui dovesse ritenersi che la C.T.R. abbia implicitamente rigettato il motivo di appello concernente l’erronea individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di decadenza predetto;
che con il terzo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione dell’art. 55, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 e la falsa applicazione dell’art. 54 del medesimo d.P.R., per avere la C.T.R. erroneamente escluso la legittimità dell’avviso di accertamento sulla base della incontestata regolarità delle scritture contabili della Z. laddove, in assenza di dichiarazione, l’Ufficio poteva procedere ad accertamento induttivo, “a prescindere da qualsiasi considerazione delle scritture contabili del contribuente”;
ritenuto, tuttavia, che il ricorso vada dichiarato inammissibile, per non avere l’AGENZIA DELLE ENTRATE depositato la cartolina di ritorno della notifica eseguita a mezzo posta nei confronti della Z. e, al contempo, per essere rimasta questa intimata;
che le Sezioni Unite hanno infatti chiarito che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell’art. 372, comma 2, cod. proc. civ.. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982 (Cass., Sez. U, 14.1.2008, n. 627, Rv. 600790-01. In senso conforme, più recentemente, Cass., Sez. 6-2, 12.7.2018, n. 18361, Rv. 649461-01);
che, in conseguenza, in mancanza (a) dell’avvenuto deposito dell’avviso di ricevimento della notifica del ricorso introduttivo degli alloggi ai soci, bensì quella – successiva – di stipula del relativo rogito, ex art. 6, comma 2, lett. d) – bis, del d.P.R. n. 633 del 1972;
che con il secondo motivo parte ricorrente, dolendosi (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della l. n. 289 del 2002, nonché dell’art. 6, comma 2, lett. d) – bis e dell’art. 57, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, sostanzialmente ripropone la medesima censura articolata nel primo motivo, per l’ipotesi in cui dovesse ritenersi che la C.T.R. abbia implicitamente rigettato il motivo di appello concernente l’erronea individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di decadenza predetto;
che con il terzo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione dell’art. 55, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 e la falsa applicazione dell’art. 54 del medesimo d.P.R., per avere la C.T.R. erroneamente escluso la legittimità dell’avviso di accertamento sulla base della incontestata regolarità delle scritture contabili della Z. laddove, in assenza di dichiarazione, l’Ufficio poteva procedere ad accertamento induttivo, “a prescindere da qualsiasi considerazione delle scritture contabili del contribuente”;
ritenuto, tuttavia, che il ricorso vada dichiarato inammissibile, per non avere l’AGENZIA DELLE ENTRATE depositato la cartolina di ritorno della notifica eseguita a mezzo posta nei confronti della Z. e, al contempo, per essere rimasta questa intimata;
che le Sezioni Unite hanno infatti chiarito che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell’art. 372, comma 2, cod. proc. civ.. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 cod. proc. civ.;
tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982 (Cass., Sez. U, 14.1.2008, n. 627, Rv. 600790-01. In senso conforme, più recentemente, Cass., Sez. 6-2, 12.7.2018, n. 18361, Rv. 649461-01);
che, in conseguenza, in mancanza (a) dell’avvenuto deposito dell’avviso di ricevimento della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità eseguita nei confronti della Z., nonché (b) della prova dell’avvenuta attivazione per ottenerne un duplicato e (c) stante l’omessa presentazione di qualsivoglia istanza di rimessione in termini ad opera della difesa dell’AGENZIA, tenuto altresì conto (d) della mancata costituzione della società contribuente, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile;
che nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, non essendosi la SOCIETÀ C.E. A.R.L. L.Z. costituita né avendo svolto attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara, per le causali di cui in motivazione, il ricorso inammissibile.
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