CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 luglio 2018, n. 17973
Tributi – Agevolazioni fiscali – Accertamento – Riscossione – Spese di sponsorizzazione
Rilevato che
– in controversia relativa ad avviso di accertamento di maggiori imposte ai fini IVA, IRAP ed IRES con cui l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione una serie di costi non documentati e non inerenti sostenuti dalla società contribuente, esercente l’attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, con riferimento all’anno di imposta 2009, la predetta società propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui replica l’intimata con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la CTR, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla predetta società avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, riconosceva la deducibilità dei costi di sponsorizzazione e carburante soltanto nella misura del 50 per cento delle spese a quei titoli sostenute;
– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
– il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.
Considerato che
– il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente, in relazione alla questione della deducibilità dei costi di sponsorizzazione, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, è fondato e va accolto, alla stregua del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, «in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, sono assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale» (Cass. n. 14232 del 2017), «senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori» (Cass. n. 8981 del 2017; v., altresì, Cass. n. 7202 del 2017 e nn. 1420 e 13508 del 2018);
– orbene, la CTR non si è attenuta al suddetto principio là dove, pur in presenza di tutte le sopra indicate condizioni, per come desumibile dallo stesso contenuto della sentenza impugnata (pag. 4), ha escluso l’integrale deducibilità delle spese di sponsorizzazione documentate dalla società contribuente, comunque per un importo inferiore a quello massimo previsto dal citato art. 90, sulla base di valutazioni sulla «economicità dell’attività e la inerenza dei costi» precluse dalla praesumptio legis de qua;
– il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce la medesima questione posta con il primo motivo, ma in via subordinata, sotto il profilo del vizio motivazionale di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., deve ritenersi assorbito;
– è fondato anche il terzo motivo di ricorso con cui la ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; invero, la CTR ha omesso di pronunciare sui motivi di ricorso in appello (riprodotti per autosufficienza nel ricorso in esame) proposti dalla società contribuente con riferimento al mancato riconoscimento dei costi di assicurazione di un autoveicolo detenuto in comodato e quelli di acquisto di un box in ferro;
– in sintesi, vanno accolti il primo e terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR che in relazione alle spese di sponsorizzazione si atterrà ai principi giurisprudenziali sopra enunciati, che esaminerà i motivi di appello pretermessi e provvederà, quindi, alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il primo e terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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