CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 luglio 2018, n. 17994
Rapporto di lavoro – Docenti con contratto a tempo indeterminato – Differenze retributive scaturenti dalla mancata inclusione dell’indennità integrativa speciale nella quota di stipendio tabellare
Rilevato che
1. La Corte di appello di Lecce, accogliendo l’appello proposto dagli attuali resistenti, docenti di educazione fisica a tempo indeterminato presso diversi Istituti comprensivi, ha condannato il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca al pagamento, in favore ciascuno dei lavoratori, delle somme specificate in sentenza a titolo di differenze retributive scaturenti dalla mancata inclusione dell’indennità integrativa speciale nella quota di stipendio tabellare costituente la base di computo del compenso dovuto per le ore prestate oltre il normale orario (diciotto ore settimanali) nel periodo 1.1.2003/31.5.2007.
2. Gli appellanti avevano dedotto che il Tribunale si era fondato sulle sentenze nn. 1718, 1719 e 1720 del 2011 emesse dalla Corte di cassazione in fattispecie riguardanti la vigenza del C.C.N.L. anteriore, che non comprendeva l’indennità integrativa speciale nello stipendio e avevano evidenziato che l’articolo 76 C.C.N.L. 2003, a decorrere dal 1 gennaio stesso anno, aveva previsto il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.
3. La Corte territoriale ha accolto tale censura, osservando che il richiamo operato dall’articolo 85 del C.C.N.L. 2003 all’art. 70 C.C.N.L. 1995 si intende riferito come un rinvio non statico ma dinamico, nel senso che in questa norma era indicata solo la percentuale – che è rimasta immutata per volontà delle parti sociali in occasione dei successivi rinnovi -, mentre la base di calcolo è rappresentata dallo “stipendio tabellare in godimento all’interessato” senza ulteriori specificazioni; di conseguenza, poiché lo stipendio in godimento dal 1 gennaio 2003 è comprensivo dell’IIS, giusta la previsione innovativa di cui all’articolo 76, comma 3, C.C.N.L. del 14 luglio 2003, la retribuzione per le ore eccedenti andava computata di conseguenza, inglobando l’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.
4. Per la cassazione di tale sentenza il MIUR propone ricorso affidato ad un motivo. I lavoratori resistono con controricorso.
Considerato che
1. Con unico motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 70, co. 1 C.C.N.L. comparto scuola agosto 1995, dell’art. 76 e dell’art. 85 C.C.N.L. 2003, modificativo della struttura delle retribuzione. Si assume che la previsione di cui all’articolo 70 C.C.N.L. comparto scuola del 1995 prevede che ogni ora eccedente l’orario d’obbligo effettivamente prestata viene retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento e che la struttura della retribuzione delineata dall’art.63 dello stesso contratto distingue lo stipendio tabellare, comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e dell’indennità di funzione, dall’indennità integrativa speciale, così chiaramente intendendo escludere quest’ultima componente dalla base di computo dei compensi oggetto di causa.
2. Il ricorso è infondato.
3. La fattispecie ora all’esame ricade (come è pacifico in atti) nell’alveo applicativo del C.C.N.L. del 24 luglio 2003. Questo prevede, all’art. 28, che le attività aggiuntive e le ore eccedenti l’obbligo orario restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, “attualmente vigenti all’atto delle stipula del presente CCNL”; all’art. 76, comma 3, per quanto interessa nella presente sede, che “a decorrere dal 1.1.2003, l’indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare…”; al quarto comma dello stesso art. 76, che “per effetto degli incrementi indicati al comma 2, e del conglobamento di cui al comma 3, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2”; all’art. 85 (attività complementari di educazione fisica), primo comma, che “le ore eccedenti le 18 settimanali effettuabili, fino ad un massimo di 6 settimanali, del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva, vanno individuate ed erogate nell’ambito di uno specifico progetto contenuto nel POF, progetto che può riguardare anche la prevenzione di paramorfismi fisici degli studenti”; al secondo comma dello stesso art. 85, che, “ferma restando la spesa complessiva sostenuta nel decorso anno scolastico, il compenso in parola può essere corrisposto, nella misura oraria, maggiorata del 10%, prevista dall’art. 70 del CCNL del 4.8.1995, ovvero in modo forfetario e riguardare solo docenti di educazione fisica impegnati nel progetto in servizio nell’istituzione scolastica”.
4. La questione posta nel presente giudizio è se il richiamo al parametro dello stipendio tabellare contenuto nell’art. 70 CCNL del 1995, a sua volta richiamato dall’art. 85 del CCNL del 2003, debba essere inteso in senso statico o dinamico.
4.1. L’art. 70 del C.C.N.L. del 4 agosto 1995, richiamato dall’art. 85 C.C.N.L. del 2003, così disponeva al primo comma: “Per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo non rientranti nelle attività aggiuntive di insegnamento di cui all’art. 43, comma 2, il cui finanziamento grava sul fondo d’istituto, si applica il criterio di calcolo di cui all’art. 88, comma 4, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417. Ogni ora eccedente effettivamente prestata viene pertanto retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell’interessato”.
4.2. Alla luce della richiamata normativa contrattuale, deve ritenersi che, ai fini della determinazione della base di computo del compenso spettante per le ore eccedenti effettivamente prestate, la misura sia costituita dalla percentuale di 1/78 e il parametro sia costituito dallo stipendio tabellare. Se quest’ultimo muta nel tempo, correlativamente muta anche il parametro sulla cui base va calcolata la misura della quota oraria. Di conseguenza, il conglobamento dell’IIS nello stipendio tabellare operata dal C.C.N.L. del 2003 comporta che, a decorrere dal 1 gennaio dello stesso anno, muta la base di computo ai fini della determinazione del compenso per le ore eccedenti.
5. Tale soluzione non contraddice, ma è coerente con l’orientamento espresso da questa Corte (Cass. nn. 18229/2015, 18228/2015, 3050/2015, 2381/2015, 1486/2015, 14486/2014, 14484/2014, 24543/2013, 1717/2011, 23930 del 2010), laddove è stato affermato (seppure in fattispecie regolate dal previgente C.C.N.L.) che il richiamo operato nell’art. 70 comma 1 CCNL comparto scuola personale non dirigente del 4.8.95 (parte normativa 1994/1997 e parte economica 1994/1995) al D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4 è limitato al mero criterio di calcolo, e non riguarda la individuazione degli elementi retributivi che concorrono alla determinazione della retribuzione per le ore in eccedenza.
6. Poiché è mutata la disciplina contrattuale e il criterio di calcolo prende a parametro una percentuale dello stipendio tabellare, l’inclusione della indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare non consente, nella vigenza del CCNL 2003 e dunque a decorrere dal 1.1.2003, di escludere dalla base di calcolo del compenso oggetto di causa la componente IIS (v. la recente pronuncia di questa Corte n. 17213/2016).
7. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55. Le spese sono distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, avv. A.P..
8. Infine, occorre dare atto che non ricorrono i presupposti dell’obbligo del versamento, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Secondo l’orientamento interpretativo di questa Corte, tale obbligo non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. n. 1778 del 2016).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il MIUR al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.000,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
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