CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 luglio 2020, n. 14627

Tributi – IVA – Detrazione – Inerenza – Assenza di operazioni attive – Acquisti relativi ad attività preparatoria d’impresa – Finalità imprenditoriali

Fatti di causa

Rilevato che

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente relativo a diniego di rimborso IVA per l’anno 2011;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello dell’Ufficio affermando che l’atto di incarico a vendere una delle due abitazioni, sprovvisto di data certa e di inoppugnabili requisiti di natura probatoria, non può essere rilevante affinché possa sostenersi il carattere di imprenditorialità, per la quale non risultano compiuti altri atti o attività d’impresa;

la parte contribuente proponeva ricorso affidato ad unico motivo di impugnazione mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso.

Ragioni della decisione

Considerato che:

con l’unico motivo di ricorso, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 30, comma 3, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972 per avere ritenuto, senza alcuna valutazione circa l’inerenza delle operazioni all’attività d’impresa (costruzione e rivendita di edifici residenziali), che il compimento di un’unica e isolata operazione da parte di una società, ossia la vendita della prima villa, non fosse sufficiente ad integrare il requisito dell’esercizio dell’attività d’impresa ex art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972;

considerato che secondo questa Corte:

In tema di IVA, deve riconoscersi il diritto alla detrazione per lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili di proprietà di terzi (nella specie impianti fotovoltaici) purché sia presente un nesso di causalità con l’attività d’impresa o professionale, ancorché potenziale o di prospettiva, e ciò anche qualora – per cause estranee al contribuente – la predetta attività non abbia potuto concretamente esercitarsi (Cass. n. 34291 del 2019);

in tema di IVA, ai fini della detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive occorre accertarne l’effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia tuttavia richiesto il concreto svolgimento dell’attività di impresa, potendo la detrazione dell’imposta spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché finalizzate alla costituzione delle condizioni d’inizio effettivo dell’attività tipica (Cass. n. 23994 del 2018);

in tema d’IVA, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, è inerente all’esercizio dell’impresa anche l’acquisto di beni e servizi destinati alla costituzione delle condizioni necessarie perché l’attività tipica possa cominciare, rientrando nel concetto di strumentalità altresì le attività meramente preparatorie, purché il contribuente dimostri l’effettiva e concreta riferibilità dei beni alla futura produzione di ricavi, tenuto conto, in particolare, della loro natura e del tempo intercorso tra l’acquisto e l’uso, senza che la sussistenza dei predetti requisiti possa presumersi in ragione della sola qualità di società commerciale dell’acquirente (Cass. 18475 del 2016);

ritenuto che la CTR non si è attenuta ai suddetti principi laddove – mediante una motivazione estremamente carente sia in fatto che in diritto che nello spiegare il collegamento tra il fatto e il diritto – non ha dato conto né di quale fosse l’attuale attività imprenditoriale o quella destinata ad essere svolta in futuro dalla società né dell’effettiva inerenza o meno dell’operazione rispetto a tali finalità imprenditoriali, e non ha spiegato perché anche una sola ed isolata operazione non potesse dare luogo ad una attività preparatoria d’impresa quando non anche addirittura esecutiva dell’attività d’impresa stessa (specie tenendo conto che, secondo la ricorrente, la società in questione ha per oggetto sociale la costruzione e rivendita di edifici residenziali) e infine ha preteso – contrariamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza citata – che l’attività suscettibile di detrazione dell’IVA rivesta i caratteri della continuità e della stabilità, che sono requisiti tipici dell’attività d’impresa e non anche di quella ad essa meramente preparatoria, pure rilevante ai fini della detraibilità dell’IVA;

ritenuta pertanto la fondatezza del motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.