CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 marzo 2018, n. 5781
Tributi – Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Iscrizione a ruolo
Ritenuto in fatto
C.R. ricorreva avverso una cartella di pagamento notificata da Equitalia Lecce s.p.a. eccependo la nullità dell’iscrizione a ruolo per mancata notifica dell’avviso bonario.
La CTP di Lecce con sentenza n.956/05/2009 rigettava il ricorso.
Interposto appello dal contribuente, la C.T.R. della Puglia, con sentenza n.234/22/2011 depositata il 3.11.2011 confermava la sentenza di primo grado.
Nei confronti della suddetta pronuncia il contribuente propone ricorso per cassazione, notificato in data 12.12.2012 sulla base di due motivi.
La difesa erariale si è costituita con controricorso.
Ritenuto in diritto
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente premesso che, a seguito della sentenza in questa sede impugnata, aveva già definito con l’amministrazione erariale la propria posizione debitoria lamenta la violazione “e la falsa applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 462/1997”, affermando il diritto al pagamento nella misura ridotta del 10% delle sanzioni irrogate per effetto dell’omessa notifica dell’avviso bonario.
1.a. Il motivo non è fondato
L’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli artt. 36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di tributi diretti) e 54-bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riscontri l’esistenza di irregolarità tali da ingenerare incertezze sulla dichiarazione essendovi, solo in tale ipotesi, l’obbligo di comunicazione per la liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi.
L’art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”. Situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo (Cass. n. 8342/2012).
In particolare, al cospetto della tardività del versamento di quanto dovuto, va esclusa la sussistenza dell’obbligo dell’amministrazione d’inviare comunicazione d’irregolarità al contribuente, con la conseguente esclusione dei presupposti per ottenere la riduzione ad un terzo delle sanzioni amministrative” (Cass. n. 20040/2015).
L’insussistenza dei presupposti per la comunicazione d’irregolarità essendosi nella specie al cospetto di omessi o tardivi versamenti di quanto dovuto sulla base della stessa dichiarazione del contribuente, rende giustizia della tesi di parte ricorrente secondo cui l’omessa comunicazione d’irregolarità al contribuente le avrebbe impedito di ottenere la riduzione ad un terzo delle sanzioni amministrative ai sensi del d.lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2, in quanto non le spettava.
E’, infatti, orientamento di questa Corte quello secondo cui non è ravvisabile un pregiudizio indiretto – conseguente al mancato invio della previa comunicazione al contribuente – incidente sulla possibilità di fruire del beneficio della riduzione della sanzione pecuniaria irrogata per tardivo od omesso versamento della imposte dovute; e ciò, da un lato, perché l’omessa comunicazione dell’invito al pagamento prima dell’iscrizione a ruolo, con la riduzione e per gli effetti previsti dal D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2, non determina la nullità di tale iscrizione e degli atti successivi, ma una mera irregolarità, inidonea ad incidere sull’efficacia dell’atto, e dall’altro perché l’interessato può comunque pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notifica della cartella, sempreché quella comunicazione fosse dovuta (in termini, Cass. 13759/2016; Cass. 12023 del 2015; Cass. 12 febbraio 2013, n. 3366).
1.3. Pertanto, nessuna violazione del disposto di cui al citato d.lgs. n. 462 del 1997 risulta commessa dal giudice di appello giacché, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente nel motivo in esame, tale disposizione non attribuisce affatto al contribuente il diritto di ottenere sempre, in caso di controllo automatico della dichiarazione, la riduzione delle sanzioni, prevista invece solo nel caso, nella specie non ricorrente, in cui dal predetto controllo emerga “un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione” (art. 36 bis e 54 bis citati).
In conclusione, va ribadito il principio secondo il quale non è motivo di nullità della cartella di pagamento, emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, l’omissione della comunicazione al contribuente dell’esito dei controlli automatici disposti sulle dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta sui redditi o di quella sul valore aggiunto (Cass. n. 3366/2013).
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. nonché insufficiente e carente motivazione.
Il ricorrente si duole del fatto che il Giudice di appello abbia omesso di pronunciarsi sulla rideterminazione delle sanzioni in caso di omesso invio dell’avviso bonario.
2. a.Il motivo non è fondato.
La CTR ha diffusamente motivato sul dedotto omesso invio dell’avviso bonario e sulla insussistenza, nella specie, del diritto del contribuente al suo invio atteso che le maggiori imposte iscritte a ruolo erano state regolarmente dichiarate dal contribuente e non versate, circostanza che esclude il diritto alla riduzione delle sanzioni.
Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna la parte soccombente a rifondere le spese di lite di questa fase, liquidate in € 1.400,00, oltre alle spese prenotate a debito, oltre accessori di legge.
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