CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 marzo 2018, n. 5785
Tributi – IVA – Controllo della dichiarazione annuale – Cartella di pagamento per mancato riconoscimento del credito – Assenza di preventivo avviso di recupero o avviso bonario – Nullità della cartella
Ritenuto in fatto
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, nei confronti di M. s.r.l. con socio unico, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 57/30/2013, depositata in data 26/03/2013 con la quale, in una controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento, era stata confermata la decisione n. 231/06/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo che aveva accolto il ricorso della contribuente, stante il ritenuto mancato invio dell’avviso bonario.
In particolare, i giudici della Commissione Tributaria Regionale, nel rigettare l’appello dell’Agenzia delle Entrate, hanno evidenziato che in relazione al mancato riconoscimento di un rimborso IVA di ingente importo appariva necessario instaurare il prescritto contraddittorio.
Resiste il contribuente con controricorso, illustrato con memoria.
Ritenuto in diritto
1. Con il primo motivo di ricorso l’Ufficio lamenta la violazione dell’art. 54 bis del D.P.R. 600/73 (ndr art. 54 bis del D.P.R. 633/72) e dell’art. 6, comma 5, l. 212/00, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., nella quale la Commissione Regionale sarebbe incorsa annullando la cartella pur in assenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Il motivo non è fondato.
2. Ed invero, il dPR 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 54 bis, comma 2, riconosce in capo all’amministrazione finanziaria il potere di: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante riguardo alla determinazione del volume d’affari e alla liquidazione dell’imposta; b) correggere gli errori materiali riscontrati nel riporto delle eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni; c) controllare la tempestività dei versamenti dell’imposta (acconto, conguaglio, liquidazione periodica) e la loro coerenza con le risultanze della dichiarazione annuale. Si tratta, pacificamente, di controllo formale che avviene attraverso procedure automatizzate dalle quali è scevra l’attività di verifica della posizione sostanziale della parte contribuente. Anche di recente le S.U. di questa Corte hanno ribadito che il procedimento di controllo automatizzato dei dati è eseguito senza alcun intervento diretto degli uffici e in forza delle disposizioni di legge di cui ai ricordati artt. 36 bis e 54 bis può essere attivato nei casi di mancata considerazione dei pagamenti effettuati errata o incompleta trasmissione e/o ricezione dei dati della dichiarazione, errori di compilazione della dichiarazione da parte del contribuente sanabili e facilmente riconoscibili, errata individuazione del contribuente, incoerenza della dichiarazione, eccedenze di imposta non completamente confermate dal sistema informativo concludendosi la procedura con un atto liquidatorio ai fini dell’iscrizione a ruolo a titolo definitivo (cfr. Cass. S.U. n. 17758/2016).
Questa Corte ha affermato che con tali modalità non possono risolversi questioni giuridiche, chiarendo, in particolare, che il mancato riconoscimento di un rimborso IVA non può essere ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto implica, appunto, verifiche e valutazioni giuridiche; con la conseguenza che il disconoscimento del credito e l’iscrizione della conseguente maggiore imposta deve avvenire previa emissione di motivato avviso di rettifica (ordinanza n. 5318/12).
Nella specie, trattandosi del potere dell’Ufficio di recuperare tramite cartella di pagamento somme in relazione alle quali il contribuente ha ritenuto di vantare un credito verso il Fisco, ma da quest’ultimo disconosciute, discende che il disconoscimento del credito di imposta non poteva avvenire mediante l’emissione di una cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, ma richiedeva un previo avviso di recupero di credito di imposta; in difetto di previo avviso di recupero, sarebbe stato necessario quanto meno l’avviso bonario, la cui mancanza è stata quindi correttamente ritenuta dalla Commissione Tributaria Regionale causa di illegittimità della cartella impugnata.
3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la carente motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 5
4. Il motivo deve essere disatteso.
La CTR ha, sia pure in maniera sintetica, adeguatamente motivato sulla necessità di previa instaurazione del contraddittorio, nel ritenuto caso di errori o incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, essendo stata richiesta una somma diversa da quella dichiarata, in seguito al contestato riconoscimento di un rimborso Iva di ingente importo.
Il ricorso deve essere, conseguentemente, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre accessori.