CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 marzo 2020, n. 6559
Tributi – Accertamento catastale – Classamento – Procedura DOCFA – Rettifica classamento – Diverso apprezzamento dei medesimi dati indicati nella dichiarazione DOCFA – Legittimità
Ritenuto
1. – La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 4.778/17 del 22 giugno 2017, pubblicata il 16 novembre 2017, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brescia n. 423/2014 di accoglimento del ricorso proposto dalla società contribuente G. s.r.l. avverso l’avviso di accertamento catastale, notificato il 19 febbraio 2014, col quale la Agenzia delle entrate aveva attribuito la categoria D/6 all’area di circa 85 ettari e agli impianti colà insistenti (docce, spogliatoi, locali di ricovero per sacche e attrezzi, locali di segreteria e accessori) in agro di Soiano del Lago e comuni limitrofi, disattendendo la proposta, formulata dalla società, colla dichiarazione DOCFA, di attribuzione della categoria E/9.
2. – L’ Avvocatura generale dello Stato, mediante atto del 26 gennaio 2018, ha proposto ricorso per cassazione.
3. – La società contribuente ha resistito mediante controricorso del 7 marzo 2018.
E con memoria del 28 novembre 2019 ha insistito per il rigetto del ricorso.
Considerato
1. – La Commissione regionale tributaria ha motivato la conferma della decisione appellata, osservando che effettivamente I’avviso di accertamento catastale era nullo per vizio di motivazione; che col provvedimento impugnato la Agenzia delle entrate non aveva enunciato «elementi che spieghino perché la proposta DOCFA era stata rifiutata»; e soltanto colle controdeduzioni, presentate alla Commissione tributaria provinciale, aveva «tardivamente» fornito «qualche indicazione in più in merito alla scelta di attribuire la categoria D/6».
2. – La Avvocatura generale dello Stato ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e in relazione all’art. 1. comma 10, del d. m. 19 aprile 1994, n. 701.
Obietta la ricorrente, con corredo di citazioni di pertinenti arresti di legittimità: l’avviso di accertamento è adeguatamente motivato; il provvedimento che è conseguito dichiarazione DOCFA (presentata dalla contribuente «nell’ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa»), contiene la indicazione di tutti i dati identificativi della unità immobiliare, della categoria, della classe e della consistenza attribuite; il classamento (differente da quello proposto dalla dichiarante) deriva soltanto dal diverso apprezzamento dei medesimi dati indicati dalla parte.
3. – Il ricorso merita accoglimento.
3.1 – Nella giurisprudenza di legittimità è affatto consolidato il principio di diritto secondo il quale: «in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita […] se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’ oggetto dell’eventuale contenzioso» (Sez. 5, ordinanza n. 12777 del 23/05/2018, Rv. 648513 – 01; cui adde Sez. 5, ordinanza n. 12777 del 23/05/2018, Rv. 648513 – 01; Sez. 6 – 5, ordinanza n. 12497 del 16/06/2016, Rv. 640020 – 01).
A tale principio – la Corte lo ribadisce ai sensi dell’art. 384, primo comma, cod. proc. civ., condividendo le ragioni sviluppate nei pertinenti arresti – non si è uniformata la Commissione tributaria regionale.
Il Giudice a quo ha, infatti, erroneamente reputato – così incorrendo nella violazione di legge – che fosse da escludere la sussistenza stessa della motivazione dell’avviso di accertamento, il quale conteneva la indicazione dei dati oggettivi, della categoria e della rendita attribuite all’ immobile, là dove il diverso classamento conseguiva esclusivamente alla differente valutazione tecnica dell’ immobile, senza che l’ufficio avesse disatteso alcuno degli elementi di fatto indicati dalla contribuente.
3.2 – Conseguono alle considerazioni che precedono I’ accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata, il rinvio – anche per le spese del presente giudizio di legittimità – alla Commissione tributaria regionale della Lombardia (in diversa composizione) per l’esame delle questioni circa il merito del classamento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.
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