CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 marzo 2021, n. 6437
Tributi – Accertamento – Attività di taxista – Rideterminazione maggiori ricavi basata sulla “corsa media” – Valore probatorio – Valutazione critica sulla sussistenza o meno degli studi statistici
Rilevato che
1. Il contribuente esercita attività di taxista nel comune di Firenze e per l’anno di imposta 2003, l’Ufficio ne rideterminava il reddito con forma analitico induttiva, ritenendo inattendibili le dichiarazioni esposte, pur coerenti con gli studi di settore, segnatamente ricostruendo il maggior numero dei chilometri percorsi dalla vettura in servizio, cui applicava la lunghezza media di una corsa ed il relativo costo medio, in base a proprie rilevazioni statistiche. All’importo degli incassi così ricostruito sono stati dedotti i costi come esposti dallo stesso contribuente, ricavandone l’imponibile su cui è stata operata la ripresa a tassazione.
2. Il primo grado esitava in una riduzione dell’imponibile accertato, avverso cui proponeva appello il contribuente, esitando una parziale riforma della sentenza ed una nuova rideterminazione dei suoi ricavi, parzialmente più favorevole rispetto al primo grado, mentre era rigettato l’appello incidentale dell’Amministrazione, teso a difendere la ricostruzione dell’Ufficio, ripristinando l’originario ammontare accertato.
Avverso questa sentenza propone ricorso il contribuente affidandosi a tre motivi di gravame, cui replica il patrono erariale, interponendo altresì ricorso incidentale affidato ad unico motivo.
In prossimità dell’udienza la parte privata ha depositato memoria.
Considerato che
Vengono proposti tre motivi di gravame in via principale.
1. Con il primo motivo si prospetta il vizio di cui all’art. 360 n. 4 c.p.c. per omissione di pronuncia sui motivi di gravame, nullità della sentenza per violazione art. 112, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella sostanza lamentando non siasi data risposta in sentenza ai puntuali capi di domanda formulati in appello.
2. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatto decisivo, segnatamente il fondamento probatorio della “corsa media”, quali l’inesistenza dello studio statistico comunale sulla percorrenza dei taxi, sulla durata della corsa media, sull’uso promiscuo dell’auto, come riprodotti ai fini dell’autosufficienza a pag. 42 e ss del ricorso.
La questione è già approdata a questa Corte che ha avuto modo di indicarne gli assi cartesiani per un corretto inquadramento (cfr. Cass. V, n. 25343/2020). I motivi, per la loro stretta connessione possono essere trattati insieme e sono fondati. Dalla lettura della breve sentenza non si evince alcuna risposta alle doglianze del contribuente, né una valutazione critica sulla sussistenza o meno degli studi statistici usati per la rideterminazione dei ricavi, soprattutto non si evince il ragionamento che ha condotto la CTR all’accoglimento parziale dell’appello ed alla quantificazione dei ricavi in € 45.000,00, integrando così i vizi di omissione di pronuncia e di omesso esame del fatto. Ed infatti, deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. VI-5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. “minimo costituzionale” di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI – 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr., recentemente, Cass. V, n. 24313/2018).
3. Con il terzo motivo si profila censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 39, comma primo, lett. d) d.P.R. n. 600/1973, quindi l’assenza dei presupposti per l’accertamento analitico induttivo, nonché violazione degli art. 2727 e 2729 c.c.. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento dei precedenti.
4. Fondato il ricorso principale, occorre esaminare il ricorso incidentale.
Con l’unico motivo si prospetta difetto di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., non comprendendosi in base a quale calcolo o ragionamento la CTR sia pervenuta alla diversa quantificazione dei ricavi, rispetto all’accertamento dell’Ufficio.
Il ricorso incidentale resta assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale di sostanzialmente analoga e speculare doglianza.
In definitiva, il ricorso principale è fondato, merita accoglimento e, per l’effetto, resta assorbito il ricorso incidentale.
P.Q.M.
Accoglie i primi due motivi del ricorso principale, assorbito il terzo ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Toscana cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
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