CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 novembre 2018, n. 28795
Impresa artigiana – Iscrizione all’albo – Requisiti – Riconoscimento del privilegio al credito – Preminenza dei “fattore lavoro” sul capitale investito
Fatti di causa
Il Tribunale di Roma Sez.Fall., con decreto n. 363/2013, ha respinto l’opposizione, ex art. 98 L.F., proposta dalla B.T.C. srl, avverso lo stato passivo del fallimento E.D.A. in liq. Spa, dichiarato esecutivo con decreto del 23/9/2009, con il quale il credito della opponente, di € 338.465,00 per opere edili, installazioni elettroniche ed ulteriori lavori eseguiti, negli anni 2004, 2006 e 2007, presso i cantieri di Monte Redentore in Martina Franca e Gravina di Puglia, è stato ammesso, non in via privilegiata, ma in via chirografaria. In particolare, il Tribunale ha precisato che, quanto ai periodo anteriore all’entrata in vigore della novella di cui al d.l. 5/2012, conv. in I. 35/2012, che ha modificato l’art. 2751 bis c.c., l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, ex art. 5 L. 443/1985, non spiega alcuna influenza sul riconoscimento del privilegio, dovendosi ricavare la nozione di impresa artigiana dai criteri generali dettati dall’art. 2083 c.c., cosicché occorre verificare la circostanza che il risultato dell’attività, espresso come volume di ricavi, sia imputabile prevalentemente, rispetto agli altri fattori della produzione, all’apporto personale del titolare e dei soci, nella specie non provata (emergendo anzi, dai bilanci relativi a quegli anni, un’incidenza molto rilevante, rispetto al fattore lavoro e quindi alla «professionalità» ed alle «attitudini del proprio legale rappresentante», del costo delle materie prime e dei servizi).
Avverso il suddetto decreto, la B.T.C. srl propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, notificato il 18/11/2013, nei confronti del Fallimento E.D.A. in liq. spa (che non svolge attività difensiva).
Ragioni della decisione
1. La ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 2083 c.c., non avendo il Tribunale valutato la ricorrenza o meno della prevalenza della componente lavoro, intesa non solo in senso quantitativo ma anche qualitativo e funzionale, sugli altri fattori produttivi nel suo complesso, ricomprendendo, oltre al lavoro del titolare, anche quello dei dipendenti; 2) con il secondo motivo, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ex art. 360 n. 5 c.p.c., avendo il Tribunale revocando pregressa ordinanza ammissiva della prova orale richiesta da B.T.C., impedito alla ricorrente di dimostrare la prevalenza dei lavoro personale del titolare, in quanto direttore tecnico della società, anche dal punto di vista qualitativo; 3) con il terzo motivo, l’omesso esame, ex art. 360 n. 5 c.p.c., circa un fatto decisivo controverso, rappresentato dall’ammissione, con domanda tardiva, al passivo ne medesimo fallimento, per altri crediti, sorti nello stesso periodo, con li riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis c.c.
2. La prima censura è infondata.
Questa Corte ha già affermato (cfr. Cass., sez. un., 20 marzo 2015, n. 5685) che, ai fini dell’operatività dell’art. 2751 bis c.c., come modificato dall’art. 36 d.l. 5/2012, conv. in legge n. 35/2012 (in base al quale, ai fini dell’attribuzione del privilegio, l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane costituisce un presupposto indispensabile, anche se non sufficiente, dovendosi accertare la coesistenza degli altri elementi indicati nella c.d. Legge quadro artigianato n. 443/1985), occorre fare riferimento al momento in cui il credito sorge, non a quello in cui esso viene fatto valere. Le Sezioni unite hanno, quindi, enunciando il seguente principio di diritto: «In tema di privilegio generale sui mobili, l’art. 2751-bis, 1° comma, n. 5, cod. civ., come sostituito dall’art. 36 d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla l. 4 aprile 2012, n. 35, laddove accorda il privilegio ai crediti dell’impresa artigiana “definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti”, non ha natura interpretativa e valore retroattivo, facendo difetto sia l’espressa previsione nel senso dell’interpretazione autentica, sia i presupposti di incertezza applicativa che ne avrebbero giustificato l’adozione, sicché, riguardo al periodo anteriore all’entrata in vigore della novella, resta fermo che l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane ex art. 5 l. agosto 1985, n. 443, non spiega alcuna influenza sul riconoscimento del privilegio, dovendosi ricavare la nozione di “impresa artigiana” dai criteri generali di cui all’art. 2083 c.c.».
Il Tribunale ha dunque correttamente fatto applicazione del disposto di cui all’art. 2083 c.c., vertendosi in tema di ammissione al passivo di crediti sorti anteriormente all’entrata in vigore della Novella 2012 (conf., di recente, Cass. 13887/2017).
Ora, l’art. 2083 cod. civ. definisce piccolo imprenditore l’artigiano che eserciti una attività professionale, organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, occorrendo valutare dunque l’attività svolta, il capitale impiegato, l’entità dell’impresa, il numero dei lavoratori, l’entità e la qualità della produzione, i finanziamenti ottenuti (Cass. S.U. 5685/2015). Pertanto, l’artigiano va considerato un normale imprenditore commerciale, come tale sottoposto alle procedure concorsuali, allorché abbia organizzato la sua attività in guisa da costituire una base di intermediazione speculativa e da far assumere al suo guadagno i connotati del profitto, avendo in tal modo organizzato una vera e propria struttura economica a carattere industriale con un’autonoma capacità produttiva, sicché l’opera di esso titolare non sia più né essenziale né principale (cfr. Cass. 22 dicembre 2000, n. 16157; ord. 31 maggio 2011, n. 12013; 4 luglio 2012, n. 11154; 6 ottobre 2005, n. 19508)
Questa Corte (Cass. 17996/2011;Cass. 9340/1997; Cass. 6221/1995), già da tempo, aveva chiarito che «ai fini del riconoscimento del privilegio al credito vantato da impresa artigiana, ai sensi dell’art. 2751 bis, n. 5, cod. civ., occorre la preminenza dei “fattore lavoro” sul capitale investito e la prevalenza del lavoro personale del titolare dell’impresa, che va intesa non solo nel senso quantitativo, ma anche in senso funzionale e qualitativo, in rapporto con le caratteristiche strutturali fondamentali dell’impresa e con la natura del bene prodotto o del servizio reso» (e tale preminenza è stata riconosciuta sulla base della natura manuale dell’attività di panificazione svolta dal titolare dell’impresa, il quale preparava l’impasto, nonché della sostanziale coincidenza tra costo dei salari e utile dell’imprenditore, dell’esiguo numero dei dipendenti e della preminenza rispetto al capitale fisso, di salari e utili).
L’art. 2083 c.c., a differenza dell’art. 3 secondo comma L. 443/1985, nel porre quale requisito dell’impresa artigiana anche quello della preminenza del fattore «lavoro» sul «capitale», non fa riferimento all’intera componente della «forza lavoro» e, quindi, anche all’attività dei dipendenti, ovvero al lavoro altrui, ma soltanto all’attività dei titolare dell’impresa e dei componenti della sua famiglia (Cass, 5980/2005). Peraltro, quand’anche possa essere ricompreso, ai fini della prevalenza del fattore lavoro su quello capitale, il lavoro altrui, dei dipendenti dell’imprenditore, si deve trattare di un numero esiguo di dipendenti (Cass. 17996/2011).
3. Il secondo motivo è inammissibile, alla luce della nuova formulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., essendo il controllo sulla motivazione limitato all’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. In ogni caso, il motivo è altresì infondato, in quanto il fatto lamentato (vale a dire il fatto storico oggetto della prova testimoniale inizialmente ammessa, con ordinanza poi revocata) non era decisivo, alla luce di quanto esposto al par.2.
4. Il terzo motivo è improcedibile. Con esso, al di là dell’improprio riferimento all’art. 360 n. 5 c.p.c., si deduce, in sostanza, la violazione dei principi sul giudicato, in quanto il Tribunale avrebbe omesso di motivare e trascurato di rilevare che, per altri crediti, sorti nello stesso periodo, alla medesima società, in sede di ammissione al passivo su domanda tardiva, era stato riconosciuto privilegio come richiesto ai sensi dell’art. 2751 bis; ma la ricorrente, in violazione dell’art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c. non ha prodotto copia degli atti da cui risulterebbe l’ammissione privilegiata di tali altri crediti e non ne ha neppure richiamato il contenuto in ricorso.
5. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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