CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 novembre 2018, n. 28795 – In tema di privilegio generale sui mobili, l’art. 2751-bis, 1° comma, n. 5, cod. civ., come sostituito dall’art. 36 d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla l. 4 aprile 2012, n. 35, laddove accorda il privilegio ai crediti dell’impresa artigiana “definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti”, non ha natura interpretativa e valore retroattivo