CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 novembre 2018, n. 28843
Licenziamento intimato al lavoratore dal datore di lavoro interposto – Inesistenza – Fittizietà della cessione di ramo d’azienda
Rilevato che
1. la Corte d’Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Castrovillari, dichiarava giuridicamente inesistente il licenziamento intimato il 28.10.2014 nell’ambito di una procedura per riduzione di personale ex l. n. 223 del 1991 da Ass. Coop. Cooperativa Sociale Onlus a C.B., per difetto di titolarità all’esercizio del potere di recesso in capo all’Associazione. La Corte rilevava infatti che il licenziamento era stato intimato allorché il rapporto tra le parti era già cessato, a seguito della cessione del ramo d’azienda cui il B. era addetto alla C.S. Società Cooperativa sociale Onlus avvenuta con effetto dal 1.7.2014. Riteneva poi che il vizio da cui era affetto l’atto espulsivo, presupponendo che il rapporto di lavoro fosse già cessato, escludesse sia la reintegra che la tutela indennitaria, mentre l’asserita fittizietà della cessione costituiva una nuova allegazione, inammissibile ex art. 437 c.p.c. in quanto introducente un nuovo tema d’indagine.
2. Per la cassazione della sentenza C.B. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso l’intimata Associazione;
3. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, e le parti hanno depositato memorie (quella del B. risulta però tardiva).
Considerato che
1. con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, commi 4 e 5, l. n. 300/1970 con riferimento all’art. 1173 c.c., deduce l’erroneità della qualificazione del licenziamento come inesistente, sostenendone la rilevanza quale fatto giuridico produttivo di obbligazioni, tanto più in considerazione della prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro presso l’Associazione intimata, non avendo avuto effettivo corso la concordata cessione del ramo di azienda;
2. con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, commi 4 e 5, l. n. 300/1970, il ricorrente lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale che ha escluso l’applicabilità delle misure sanzionatorie conseguenti alla declaratoria di nullità del recesso;
3. con il terzo motivo di ricorso viene prospettata la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. lamentandosi il vizio di ultrapetizione in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa pronunziando su questioni quale quella relativa all’inesistenza del licenziamento estranee alle allegazioni ed eccezioni delle parti.
4. I primi due motivi, così come già ritenuto da questa Corte in fattispecie sovrapponibile (v. Cass. n. 19672 del 24/7/2018), cui occorre dare continuità, sono inammissibili.
Occorre premettere che la qualificazione giuridica d’inesistenza dell’atto di recesso adottato da chi non sia datore di lavoro è coerente con gli insegnamenti di questa Corte (v., per il caso di licenziamento intimato dal datore di lavoro interposto, Cass. n. 13790 del 06/07/2016, Cass. n. 11957 del 11/09/2000).
Il ricorrente non censura la motivazione della Corte d’appello ove ha ritenuto essere allegazione nuova e pertanto inammissibile ex art. 437 c.p.c. l’asserita fittizietà della cessione di ramo d’azienda. Ne risulta che le argomentazioni sottese ai primi due motivi di ricorso non colgono la ratio decidendi del giudice di merito, continuando a presupporre l’esistenza di un rapporto di lavoro con l’Ass. coop. convenuta al momento del licenziamento, esistenza che è stata esclusa allo stato degli atti dal giudice di merito e da cui, solo, avrebbero potuto conseguire le conseguenze ripristinatorie o risarcitorie previste a carico del datore di lavoro dall’art. 18 st.lav.
5. Il terzo motivo è poi infondato, considerato che la Corte territoriale ha riferito essere stato allegato dal B., sin dal ricorso introduttivo, il difetto di legittimazione dell’intimata Associazione all’esercizio del potere di recesso per l’intervenuta cessione del ramo d’azienda, circostanza risultante anche dagli atti di causa.
Ne consegue che la Corte territoriale si è attenuta all’insegnamento consolidato secondo il quale l’applicazione del principio “iura novit curia”, di cui all’art. 113, comma 1, cod. proc. civ., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (v. da ultimo Cass. n. 8645 del 09/04/2018). Né nel fare ciò la Corte d’appello ha violato il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all’art. 112 cod. proc. civ., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d’ufficio o attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato, considerato che il decisum attiene propriamente ai vizi del recesso oggetto di impugnazione, come qualificati sulla base delle deduzioni ritualmente formulate dalle parti, né è stato attribuito alcun bene non oggetto di domanda.
6. Per tali motivi il ricorso, manifestamente infondato, va rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
7. La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza.
8. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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