CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 novembre 2022, n. 33016
Prestazioni assistenziali – Assegno per il nucleo familiare – Cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno di lungo periodo – Familiari residenti nel paese d’origine – Diritto – Art. 2, co. 6-bis L. n.153/88 – Incompatibilità con la direttiva CE 2003/109 – Disapplicazione
Rilevato in fatto
La Corte d’appello di Firenze confermava la decisione di primo grado che aveva ritenuto discriminatoria la condotta dell’INPS volta a negare a H. R. T., cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno di lungo periodo e residente in Italia, l’assegno per il nucleo familiare. In particolare, secondo la Corte l’assegno spettava anche se i figli non risiedono in Italia ma nel paese d’origine, posto che tale limitazione non era conforme al diritto comunitario.
Avvero la pronuncia, l’INPS ricorre per un solo motivo.
Resiste H. R. T. con controricorso illustrato da memoria.
Considerato in diritto
Con l’unico motivo di ricorso, l’INPS deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 2, co.6-bis d. l. n.69/88, convertito in l. n.153/88, degli artt. 43 e 44 d. Igs n.286/98, nonché dell’art. 12 della direttiva 2011/98/UE e del d. Igs. n.40/14 attuativo della predetta direttiva, dell’art. 11, paragrafo 1 lett. d) e del paragrafo 4 direttiva 2003/109/CE e della connessa legge attuativa di cui al d. Igs n.3/07 anche in relazione alle Disposizioni sulla legge in generale, per avere la sentenza impugnata riconosciuto il diritto del ricorrente originario, cittadino extracomunitario e soggiornante di lungo periodo, alla percezione dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo in cui i suoi familiari non erano residenti in Italia ma in Pakistan. Secondo l’INPS, la normativa nazionale, che limita la nozione di nucleo familiare ai soli stranieri residenti i cui familiari siano parimenti residenti in Italia, non confligge con il principio di parità di trattamento previsto dal diritto comunitario.
Il motivo è infondato.
Questa Corte (sent.11165/17, seguita da Cass.16593/18) ha già avuto modo di affermare che l’assegno al nucleo familiare rientra nel novero delle prestazioni assistenziali da considerarsi essenziali, e quindi attratte all’ambito della direttiva CE 2003/109, rispetto alle quali, in base all’art.11, paragrafo 4 della stessa, non è possibile da parte degli gli Stati membri limitare la parità di trattamento. Ha poi aggiunto che, comunque, l’Italia non ha espresso di volersi avvalere della deroga consentita dall’art.11 paragrafo 2 della direttiva.
L’INPS sostiene in ricorso che non vi sarebbe violazione della parità di trattamento da parte della legge italiana, segnatamente l’art.2, co.6-bis l. n.153/88, che subordina l’assegno in favore degli stranieri in possesso di permesso per soggiorno di lungo periodo al fatto che anche i familiari risiedano in Italia.
A seguito di rinvio pregiudiziale operato da questa Corte (Cass.9021/19), sul tema è intervenuta la Corte di Giustizia UE con sentenza 25.11.2020, causa C-303/19. In essa (punti 37 e 38) la Corte ha precisato che “l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109 osta a una disposizione come l’articolo 2, comma 6-bis, della legge n. 153/1988, secondo il quale non fanno parte del nucleo familiare di cui a tale legge il coniuge nonché i figli ed equiparati di cittadino di paese terzo che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica italiana” e che l’Italia, in sede di recepimento della direttiva 2003/19, non ha espresso l’intenzione di avvalersi della deroga consentita dall’articolo 11, paragrafo 2, della medesima direttiva.
L’art.2, co.6-bis l. n.153/88 non è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza n.67/22, ha bensì dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale della norma, affermando che il giudice a quo è chiamato a disapplicare la norma di diritto interno incompatibile con la direttiva CE 2003/109 (v. sentenze Corte di Giustizia 9 marzo 1978, causa 106/77; 20 dicembre 2017, causa C-322/16; 24 ottobre 2018, causa C-234/17; 19 dicembre 2019, causa C-752/18; 16 luglio 2020, causa C-686/18). Nella stessa sentenza è stato altresì specificato che all’art.11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE deve riconoscersi effetto diretto nella parte in cui prescrive l’obbligo di parità di trattamento tra i cittadini di paesi terzi come considerati dalla stessa direttiva e i cittadini dello Stato membro in cui costoro soggiornano; a tale obbligo corrisponde il diritto del cittadino di paese terzo titolare di permesso di lungo soggiorno a ricevere le prestazioni sociali alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato membro.
L’obbligo di non differenziare il trattamento del cittadino di paese terzo rispetto a quello riservato ai cittadini degli stati in cui essi operano legalmente è imposto dalla direttiva 2003/109/CE in modo chiaro, preciso e incondizionato, come tale dotato di effetto diretto nel diritto interno.
Alla luce delle due ricordate sentenze, questa Corte deve procedere alla disapplicazione dell’art.2, co.6-bis l. n. 153/88, nella formulazione vigente ratione temporis, laddove subordina il diritto all’assegno per il nucleo familiare al cittadino straniero soggiornante di lungo periodo in Italia al fatto che i familiari siano parimenti residenti in Italia. L’efficacia diretta dell’art.11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE impone la parità di trattamento riservata ai cittadini italiani, rispetto al cui nucleo familiare non è previsto l’obbligo di soggiorno in Italia dall’art.2, co.6 l. n.153/88 (v. Corte di giustizia UE, sentenza 14 marzo 2018, causa C-482/16, ove è detto che l’eliminazione della discriminazione deve essere assicurata mediante il riconoscimento alle persone appartenenti alla categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui beneficiano le persone della categoria privilegiata. Il regime applicato alla categoria privilegiata costituisce il solo riferimento normativo da prendere in considerazione fino a quando il legislatore nazionale non abbia provveduto a ristabilire la parità di trattamento, e con essa la conformità del diritto interno a quello dell’Unione).
La disapplicazione dell’art.2, co.6-bis l. n.153/88 per come sopra individuata e l’applicazione a parte controricorrente dello stesso regime valevole per i cittadini italiani determina il rigetto del ricorso, con compensazione delle spese di lite del presente giudizio, attesa la novità della questione su cui mancavano precedenti giurisprudenziali di questa Corte, e che ha rese necessaria una successiva pronuncia della Corte di Giustizia UE.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite;
dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell’art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 luglio 2022, n. 23490 - Le disposizioni della Direttiva 2008/104 sul lavoro tramite agenzia interinale, pur non imponendo agli Stati membri l’adozione di una determinata normativa in materia, obbliga tuttavia gli…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 6788 depositata il 7 marzo 2023 - In tema di trattamento IVA la cessione di terreni edificabili, rileva la necessità di una interpretazione che contemperi la previsione dell'art.12 paragrafo 1 lett. b) della direttiva…
- Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza n. 1700 depositata il 20 febbraio 2023 - In forza dell’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24, un operatore economico che sia interessato, in particolare, da uno dei motivi di esclusione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 novembre 2020, n. 24606 - L'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 del d.l. 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 153 ha natura assistenziale, sicché, ai sensi dei commi 2 e 6…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 17 giugno 2021, n. C-58/20 e C-59/20 - L’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere…
- CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanza n. 29 del 27 febbraio 2024 - Rinvio alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi e per gli effetti dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la seguente questione pregiudiziale: se…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…