CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 ottobre 2018, n. 24850 – In sede di impugnazione di un provvedimento aziendale di sospensione per messa in Cassa integrazione, effettuato a norma della legge n. 223 del 1991, ove venga contestata, da parte del lavoratore, la mancata osservanza dei criteri di scelta dei lavoratori da porre in mobilità, grava sul datore di lavoro l’onere di indicare e provare le circostanze di fatto poste a base dell’applicazione dei suddetti criteri