CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 ottobre 2018, n. 24905
Imposte indirette – IVA – Istanza di rimborso – Crediti IVA – Contenzioso tributario
Rilevato che
Con sentenza in data 28 febbraio 2017 la Commissione tributaria regionale della Sicilia respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 51/3/12 della Commissione tributaria provinciale di Palermo che aveva accolto il ricorso del C.S. spa contro il diniego di rimborso IVA 1986-1987. La CTR, nella parte che qui rileva, osservava in particolare che il secondo motivo del gravame agenziale, con il quale si criticava la statuizione dei primi giudici in ordine agli interessi anatocistici dovuti sulla somma capitale rimborsanda, doveva considerarsi inammissibile, poiché, riguardando il “termine finale” di decorrenza di tali accessori ex art. 37, comma 5, d.l.223/2006, configurava una “nuova eccezione”, in quanto tale vietata dall’art. 57, comma 2, d.lgs. 546/1992.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.
L’intimata società contribuente non si è difesa.
Considerato che
Con l’unico motivo dedotto —ex art. 360, primo comma, nn. 3-4, cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione degli artt. 57, d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 37, comma 5, d.l. 223/2006, poiché la CTR ha ritenuto “nuova eccezione” l’affermazione -con un motivo di appello- del termine finale della decorrenza di interessi anatocistici sul capitale rimborsando al 4 luglio 2006, così come stabilito da quest’ultima disposizione legislativa.
La censura è fondata.
Va ribadito che:
–«In tema di contenzioso tributario, in caso di impugnazione del rigetto di un’istanza di rimborso, l’Amministrazione finanziaria può prospettare argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle espresse in sede amministrativa nella motivazione del provvedimento negativo, formulando nel giudizio, nel quale il contribuente assume il ruolo di attore sostanziale, proprie controdeduzioni ai sensi dell’art. 23 d.P.R. n. 546 del 1992 sempreché afferenti all’oggetto della controversia, sicché il giudice tributario può rigettare la domanda di rimborso sulla base di un motivo esposto in sede processuale» (Sez. 5, Sentenza n. 17811 del 09/09/2016, Rv. 640970 – 01);
–«In tema di rimborsi per i crediti IVA, con decorrenza dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore dell’art. 37, comma 5, del d.l. n. 233 del 2006 (conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006), non si calcolano gli interessi anatocistici sulle somme dovute a titolo di ritardato rimborso d’imposta al contribuente, mentre il principio dettato dall’art. 1283 c.c. continua ad avere pieno effetto per il periodo anteriore» (Sez. 5 Sentenza n. 15695 del 23/06/2017, Rv. 644698 – 01).
La sentenza impugnata è univocamente e radicalmente difforme dai principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali.
Infatti, da ritenersi pacifico in jure che l’art. 37, comma 5, d.l. 223/2006 fissa il termine finale di decorrenza degli interessi in oggetto al 4 luglio 2006, la deduzione di tale novitm normativo non può essere considerata quale “nuova eccezione” ed in quanto tale rientrante nella previsione preclusiva di cui all’art. 57, comma 2, d.lgs. 546/1992.
Trattasi invero semplicemente dell’allegazione dello jus superveniens (la causa è iniziata nel 2004 e dunque ben prima della emanazione della fonte normativa in questione), la cui applicabilità alla fattispecie concreta è integralmente rimessa al giudice, secondo il principio generale jura novit curia.
Il ricorso va dunque accolto in relazione al dedotto motivo, la sentenza impugnata va cassata e, decidendosi nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso introduttivo della lite va accolto nei termini di cui in motivazione.
Tenuto conto della reciproca soccombenza, le spese della lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito sul punto controverso, esclude gli interessi anatocistici posteriori al 4 luglio 2006; compensa le spese del processo.
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