CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 ottobre 2020, n. 21827

Tributi – Agevolazioni fiscali – Esenzione decennale ILOR – Requisiti – Nuova impresa – Esclusione – Compagine sociale – Maggioranza composta da soci di altra società esistente – Revoca benefici

Ritenuto che

La società F.I. srl, con sede in Corchiano (VT), ricorre contro la sentenza depositata il 21.6.2013, con cui la CTC, sezione del Lazio, ha respinto il ricorso contro la sentenza della CTR (la quale a sua volta aveva respinto l’appello contro la sentenza della CTP di rigetto del ricorso), escludendo che essa avesse diritto a godere esenzione decennale ILOR.

Tutti i suddetti organi giudicanti, infatti, avevano rilevato la mancanza di uno dei requisiti fondamentali per godere della suddetta esenzione, e cioè quello della “novità” dell’attività imprenditoriale, avendo ritenuto che le circostanze di fatto del caso concreto – e cioè che la ricorrente fosse una società solo formalmente nuova, ma in realtà composta dagli stessi soci di una già esistente snc, tranne uno, e svolgesse la medesima attività di quest’ultima – portassero a tale conclusione.

La società ricorre, quindi, sulla base di due motivi.

Si costituisce l’ufficio con controricorso.

Considerato che

Con il primo motivo la società deduce omessa pronuncia su questioni controverse rilevanti per la controversia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.).

La CTC si è limitata ad esplicitare la conclusione del suo ragionamento senza motivare e prendere in considerazione le osservazioni formulate dal contribuente sull’interpretazione della normativa in questione e sulle caratteristiche e l’attività della nuova società.

Con il secondo motivo deduce vizio di legge in relazione al combinato disposto di cui all’art. 8 legge n. 614 del 1966, e all’art. 30 d.P.R. n. 601 del 1973 (art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.).

La CTC ha errato sull’interpretazione del concetto di “nuova impresa”.

I motivi, che possono essere trattati congiuntamente, attesa la comune tematica proposta sotto diversi punti di vista, sono infondati.

La sentenza della CTC è certamente sintetica, ma esprime due concetti:

– nella specie manca il requisito della “novità” perché l’impresa ha la stessa formazione della preesistente, e il cambio di un solo socio nella compagine societaria non fa diventare “nuova” la seconda società.

– il mero impulso ad una attività economica non integra “novità”.

Ora, già per l’esenzione decennale da ogni tributo diretto sul reddito, prevista dall’art. 8 legge 29 luglio 1957, n. 635, in relazione a località economicamente depresse, si era sostenuto che essa riguardava le “nuove” imprese che sorgessero in dette zone per effetto di nuove iniziative o di trasferimenti aziendali da altre zone e, pertanto, non spettasse nelle ipotesi di meri mutamenti soggettivi della titolarità dell’impresa, come quando una nuova società si sostituisca ad altra nell’esercizio di una preesistente attività imprenditoriale, avvalendosi delle stesse attrezzature e maestranze.

II medesimo principio si afferma per il riconoscimento dell’esenzione decennale dall’ilor, prevista dall’art. 30, primo comma, d.P.R. 29.9.1973 n. 601 e dall’art. 8 legge 22.7.1966 n. 614 per le nuove imprese artigiane costituite nelle zone depresse, atteso che la “novità” della costituzione dell’impresa va intesa in senso oggettivo, nel senso che deve trattarsi di una nuova struttura aziendale che apporti nuovi, effettivi elementi di sviluppo produttivo ed occupazionale nelle zone predette, sicché il beneficio non può essere invocato nel caso di prosecuzione o di normale espansione aziendale di un’impresa già esistente che continui la precedente attività, sia pure con una diversa denominazione o anche con il mutamento meramente soggettivo nella titolarità dell’impresa stessa (Sez. I, n. 5058 del 1998; conforme Sez. V, n. 14620 del 2000).

In tal senso anche sez. VI-5 n. 6704 del 2013, secondo cui

Il beneficio dell’esenzione decennale dai tributi diretti sul reddito, prevista dai primi due commi dell’art. 8 della legge n. 614 del 1966, in favore delle nuove imprese artigiane e delle nuove piccole e medie imprese industriali che si costituiscono nelle zone depresse dell’Italia settentrionale e centrale, non compete nel caso di ampliamento, trasformazione o ammodernamento di opifici già esistenti, ma solo nel caso in cui l’azienda presenti il requisito della novità, consistente nell’apporto di elementi di sviluppo imprenditoriale nelle predette zone, e, pertanto, va negato in ipotesi di semplice trasferimento di attività in un nuovo stabilimento, preso in locazione, e non di creazione di una nuova attività industriale.

E sez. V, n. 6328 del 2008, ha affermato

In tema di agevolazioni tributarie, al fine di accertare la spettanza del beneficio dell’esenzione decennale, accordato dall’art. 8 della legge 22 luglio 1966 n.614 alle imprese artigiane e industriali operanti nelle zone del centro-nord riconosciute depresse, ad una società che, costituita in altro luogo, si sia successivamente trasferita in zona depressa, occorre verificare in concreto se al trasferimento abbia corrisposto la creazione in detta zona di una realtà aziendale altrove non preesistente, ovvero si sia trattato della semplice trasposizione da un luogo ad un altro della medesima attività, potendo la società fruire dell’agevolazione in esame soltanto nella prima ipotesi.

Fa eccezione a tale principio il solo caso che la trasformazione o rinnovazione dell’azienda sia talmente rilevante da svolgere, in correlazione con la nuova forma societaria, effetti comparabili a quelli di nuovo stabilimento industriale (sez. V, n. 21778 del 2012), elemento che nella specie non emerge in alcun modo.

In questo senso, quando la CTC – sul presupposto di un accertamento di fatto, insindacabile in questa sede, comunque avvenuto, anche solo implicitamente – afferma che “il mero impulso” ad un’attività economica non è sufficiente per l’agevolazione, esprime, quindi, un principio corretto.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza. Sono, quindi, a carico del ricorrente, e, considerato il valore della causa, si liquidano in euro 4.100, oltre spese prenotate a debito.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo di cui all’art. 13 d.P.R. 115 del 2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio, liquidate in euro 4.100, oltre spese prenotate a debito.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo di cui all’art. 13 d.P.R. 115 del 2002.