CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 ottobre 2020, n. 21868 – L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, i quali hanno la facoltà di attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti e acquisire la titolarità di rapporti poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, così che laddove gli associati abbiano deciso per tale soluzione, sussiste la legittimazione dello studio professionale associato rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente che ha conferito l’incarico, salvo ove si tratti di prestazioni per l’espletamento delle quali la legge richiede particolari titoli di abilitazione