CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 ottobre 2020, n. 21868
Compensi professionali – Studio professionale associato – Incarico diretto al singolo associato – Azione di recupero del credito da parte dello studio associato – Illegittimità
Ragioni in fatto
Lo “Studio D. & Associati – Associazione Professionale”, in persona del legale rappresentante, avv. C.D., conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lodi il Comune di Paullo, quale amministratore di sostegno di V.T., al fine di ottenere il pagamento della somma di € 12.240,00, somma al cui pagamento era tenuta la V., quale compenso per l’attività professionale svolta in suo favore.
Deduceva che la V., nel corso del giudizio di primo grado, avente ad oggetto la domanda di pagamento proposta nei confronti della medesima dalla C.&C. S.a.s., aveva conferito incarico all’attore, in sostituzione di un precedente difensore, e che a seguito dell’esito infausto del giudizio di primo grado, sempre avvalendosi dell’attività dello studio, aveva proposto appello.
Nel corso del giudizio di secondo grado, a causa del peggioramento delle condizioni di salute della convenuta, il Comune di Paullo era stato nominato amministratore di sostegno.
Poiché l’attore non aveva mai percepito alcun acconto, chiedeva all’amministratore di sostegno il pagamento delle spettanze sino a quel momento maturate, come da apposita nota specifica, senza che però tale richiesta avesse avuto alcun seguito.
Nella contumacia dei convenuti, nel corso del giudizio di primo grado interveniva il decesso della V. ed il processo era riassunto nei confronti di D.V.A., quale erede legittimo della parte defunta.
Il Tribunale adito, con la sentenza n. 130/2012 rigettava le domande ed a seguito di appello, la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 3640/2015, sempre nella contumacia dell’appellato D.V., rigettava il gravame.
Andava infatti confermata la correttezza della soluzione del Tribunale che aveva escluso che lo studio associato fosse legittimato a pretendere il pagamento di compensi derivanti da attività difensiva svolta sulla base di mandati difensivi conferiti in proprio, in primo grado, all’avv. D. ed all’avv. R.G., ed in appello, all’avv. D. ed all’avv. D.B., come confermato anche dal fatto che le richieste stragiudiziali erano state avanzate solo dal D..
I giudici di appello, a fronte della doglianza dell’appellante, che ribadiva come tutti i professionisti occupatisi della difesa della V. erano appartenenti all’associazione professionale, rilevavano che non emergeva che l’incarico fosse stato conferito ad una società di professionisti, né tale circostanza era stata specificamente dedotta dalla difesa dell’appellante, il quale non aveva in alcun modo chiarito come fosse regolato il rapporto tra i vari professionisti associati e l’associazione professionale, elemento indefettibile per configurare una legittimazione autonoma dell’associazione a stare in giudizio in persona dei suoi componenti.
Per l’effetto diveniva irrilevante il dato, sebbene pacifico, che il mandato fosse stato rilasciato dalla V. a professionisti facenti parte dello studio appellante.
La sentenza di prime cure meritava poi conferma anche nella parte in cui aveva disatteso la domanda nei confronti del Comune di Paullo, non essendo stato chiarito a che titolo l’amministratore di sostegno dovesse rispondere dei debiti della propria amministrata.
Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso D. C. e lo Studio Legale “D. & Associati” sulla base di quattro motivi.
Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase.
Ragioni in diritto
1. Preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto in proprio da D. C., in quanto soggetto che non risulta, in proprio, avere preso parte alle precedenti fasi del giudizio.
Ed, infatti, come si rileva, oltre che dall’intestazione della sentenza gravata e dalla narrazione in fatto nella stessa riportata, anche dalla stessa esposizione sommaria dei fatti di causa compiuta in ricorso, risulta che la domanda originaria ed il successivo appello sono stati proposti unicamente dallo Studio “D. & Associati – Associazione Professionale, senza che al giudizio abbia preso parte anche il D. in proprio (anzi risiedendo proprio nella distinzione tra il soggetto che ha prestato l’attività professionale e colui che invece ne richiede il pagamento, le ragioni del rigetto della domanda attorea).
Va pertanto ribadito il principio secondo cui (cfr. Cass. n. 520/2012) la qualità di parte legittimata a proporre ricorso per cassazione, come a resistervi, spetta ai soggetti che abbiano formalmente assunto la veste di parte nel previo giudizio di merito, con la conseguenza che va dichiarata inammissibile l’impugnazione proposta da o contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel suddetto giudizio (cfr. altresì Cass. n. 20565/2018, che ha escluso anche l’ammissibilità nel giudizio di Cassazione dell’intervento di terzi che non hanno partecipato alle pregresse fasi di merito).
2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1703 c.c. e dell’art. 83 c.p.c.
Una volta riconosciuto che il mandato alle liti era stato conferito a professionisti facenti parte dell’associazione professionale che ha agito in questa sede, la sentenza impugnata ha erroneamente escluso la legittimazione di quest’ultima a pretendere il pagamento dei relativi compensi professionali.
La V. si era, infatti, rivolta allo studio associato per ricevere assistenza professionale, ed era quindi per lei irrilevante accertare chi fosse il professionista incaricato poi della difesa tramite la procura.
Le regole che reggono l’attività dell’associazione professionale sono poi ricavabili dalla disciplina delle società di persone, la quale impone di ritenere che la società, così come ogni singolo socio, sono responsabili in solido per le cause acquisite.
La soluzione dei giudici di appello si pone poi in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto nel corso degli anni la legittimazione dello studio professionale associato ad esigere in proprio il pagamento dei compensi per l’attività professionale svolta dai singoli associati.
Il motivo è infondato.
Rileva in primo luogo il Collegio che benché anche in appello si facesse riferimento alle regole dettate in materia di società e specificamente di società di professionisti, non risulta fornita la prova che effettivamente il D. e gli altri professionisti che hanno svolto la loro attività a seguito del rilascio della procura da parte della de cuius, avessero effettivamente dato vita ad una società tra avvocati, emergendo, dalla stessa denominazione riferita al soggetto attore, quale riportata nello stesso ricorso (cfr. punto 15. dell’esposizione delle ragioni in fatto), che i vari legali si fossero limitati a dare vita ad un’associazione professionale.
Nel rinviare alla puntuale ricostruzione operata da Cass. S.U. n. 19282/2018 delle vicende normative che hanno segnato il superamento, per gli avvocati, del divieto di costituzione di società tra professionisti, va ricordato come, anche a seguito delle ultime modifiche normative, in caso di esercizio della professione in forma associata, la legge ribadisce la salvezza del principio di prestazione personale della professione (art. 4-bis, comma 3, L. 124/2017), così che l’incarico conferito alla società può essere svolto solo dai soci professionisti con le competenze richieste dalla natura della prestazione, assicurandone indipendenza e imparzialità per tutta la durata dell’incarico, il che smentisce a monte la condivisibilità dell’affermazione di parte ricorrente secondo cui fosse privo di rilevanza il fatto che il mandato fosse stato rilasciato a specifici professionisti, dovendo invece reputarsi che la sola appartenenza allo studio associato attribuisse il credito alla asserita società.
Trattasi però di affermazione che non può avere seguito, sia perché non risulta dimostrato che fosse stata effettivamente costituita, nei limiti in cui era consentito dalla normativa vigente ratione temporis, una società tra avvocati e che tutti i professionisti ai quali era stato rilasciato il mandato ne erano effettivamente soci, sia perché, come correttamente rilevato in sentenza, non era stata fornita la prova che la V., pur rilasciando le procure ai singoli legali, avesse inteso comunque instaurare un rapporto direttamente con la società.
Del pari infondata poi si rileva la pretesa del ricorrete ove si ritenga che, come appunto appare verosimile ritenere alla luce delle stesse espressioni riportate in ricorso, il D. e gli altri professionisti avessero dato vita ad un’associazione professionale.
Rileva al riguardo il principio affermato da questa Corte, secondo cui (Cass. n. 17718/2019) il rispetto del principio di personalità della prestazione, che connota i rapporti di cui agli artt. 2229 e ss. c.c., ben può contemperarsi con l’autonomia riconosciuta allo studio professionale associato, al quale può essere attribuita la titolarità dei diritti di credito derivanti dallo svolgimento dell’attività professionale degli associati allo studio, non rientrando il diritto al compenso per l’attività svolta tra quelli per i quali sussiste un divieto assoluto di cessione, sempre che però dagli accordi intervenuti tra gli associati emerga una specifica volontà di attribuire il diritto ad esigere il compenso allo studio associato.
In motivazione si è, infatti, rilevato che, alla luce dei più recenti sviluppi della giurisprudenza di questa Corte, deve ormai reputarsi superato l’orientamento, pur manifestato in alcune pronunce di legittimità, a mente del quale (cfr. Cass. n. 15633/2006) l’associazione tra professionisti – nella specie, tra avvocati – non configurandosi come centro autonomo di interessi dotato di propria autonomia strutturale e funzionale, né come ente collettivo, non assume la titolarità del rapporto con i clienti, in sostituzione ovvero in aggiunta al professionista associato).
La stessa difesa del ricorrente ricorda come sia avvenuta l’assimilazione da parte delle decisioni più recenti di questa Corte dell’associazione tra professionisti, sub specie di studio associato, all’associazione ex art. 36 c.c., assimilazione dalla quale si è tratta la conclusione per la quale (cfr. Cass. n. 15694/2011) poiché l’art. 36 cod. civ. stabilisce che l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, ne consegue che, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato – cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d’imputazione di rapporti giuridici – rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l’incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi (conf. Cass. n. 15417/2016; Cass. n. 8768/2018 che ha ribadito l’assimilazione della figura in esame alle associazioni non riconosciute).
Non appare poi contraddire tale esito il diverso principio affermato da Cass. n. 17683/2010 a mente della quale lo studio professionale associato, anche se privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi (quali le società personali, le associazioni non riconosciute, i condomini edilizi, i consorzi con attività esterna e i gruppi europei di interesse economico di cui anche i liberi professionisti possono essere membri) cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e che sono perciò dotati di capacità di stare in giudizio come tali, in persona dei loro componenti o di chi, comunque, ne abbia la legale rappresentanza secondo il paradigma indicato dall’art. 36 cod. civ.
Infatti, fermo restando che il suddetto studio professionale associato non può legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela, ove si tratti di prestazioni per l’espletamento delle quali la legge richiede particolari titoli di abilitazione di cui soltanto il singolo può essere in possesso, il rispetto del principio di personalità della prestazione, che connota i rapporti di cui agli art. 2229 e ss. c.c., ben può contemperarsi con l’autonomia riconosciuta allo studio associato, nel senso che pur potendosi attribuire la titolarità dei diritti di credito derivanti dallo svolgimento dell’attività professionale degli associati allo studio, resta obbligatorio che lo svolgimento della prestazione sia resa personalmente dal singolo associato munito dei requisiti che la legge impone per la prestazione richiesta, non rientrando il diritto di credito a titolo di compenso per l’attività svolta tra quelli per i quali sussiste un divieto assoluto di cessione, come peraltro ammesso anche ai fini tributari da questa Corte (cfr. Cass. n. 28957/2008 che, in relazione all’attività di arbitro svolta da un avvocato, e che rientra tra quelle tipiche della sua professione, ha ammesso che possa essere svolta da un professionista aderente ad una associazione professionale, costituita ai sensi dell’art. 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1815, ritenendo legittimamente che il professionista imputi compensi derivanti dall’attività di arbitro all’associazione professionale, ove tale obbligo sia previsto dall’atto costitutivo dell’associazione professionale, come peraltro ritenuto nella fattispecie, alla luce delle previsioni statutarie, oggetto del secondo motivo di ricorso).
Tali principi sono stati poi ribaditi anche dalla successiva giurisprudenza di legittimità che ha confermato che (Cass. n. 8358/2020) di norma il cliente che conferisca l’incarico a un legale che fa parte di uno studio associato è tenuto a versare l’onorario al professionista e non allo studio di cui quest’ultimo fa parte, data la natura personale dell’attività oggetto del mandato professionale, a meno che l’associazione sia regolata da appositi accordi, che possono attribuire all’associazione medesima la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità dei rapporti. Il giudice di merito deve accertare tale circostanza analizzando lo statuto dell’associazione (conf. Cass. n. 7898/2020, secondo cui l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, i quali hanno la facoltà di attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti e acquisire la titolarità di rapporti poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, così che laddove gli associati abbiano deciso per tale soluzione, sussiste la legittimazione dello studio professionale associato rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente che ha conferito l’incarico; conf. Cass. n. 3850/2020; Cass. n. 20185/2019).
La sentenza gravata risulta essersi conformata ai principi esposti, avendo a pag. 4 correttamente rilevato che mai l’attore aveva correttamente specificato quali fossero i termini in base ai quali, sulla scorta delle regole interne dell’associazione, erano disciplinati i rapporti tra singolo professionista e studio associato, onde poter pervenire al riconoscimento di un’autonoma legittimazione del secondo ad esigere dai clienti il pagamento del compenso relativo all’attività svolta personalmente dal primo.
Né tale deduzione risulta adeguatamente contrastata dal ricorrente, che apoditticamente assume che dalla sola creazione di uno studio associato deriverebbe il diritto di quest’ultimo di esigere i crediti sorti a seguito dell’attività degli associati, omettendo però di riferire se e quali fossero gli accordi interni e se la prova di tali accordi fosse stata effettivamente fornita nei gradi di merito, di tal che tale carenza assertiva e probatoria non può che condurre al rigetto della censura.
3. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione di una non meglio specificata norma nella parte in cui i giudici di appello hanno confermato il difetto di legittimazione passiva del Comune di Paullo, in quanto l’appellante non avrebbe chiarito a quale titolo l’amministratore di sostegno dovrebbe rispondere dei debiti assunti dalla propria amministrata.
Si deduce che nell’atto di appello si era fatto riferimento ai molteplici doveri che incombono sull’amministratore di sostegno, e soprattutto a quelli di carattere patrimoniale che gli impongono di gestire il patrimonio e di far fronte quindi alle spese necessarie al beneficiario.
Il motivo deve essere disatteso.
Infatti, oltre a doversi ribadire la correttezza dell’assunto del giudice di appello, che ha richiamato la regola secondo cui il rappresentante non può essere chiamato a rispondere dei debiti assunti dal rappresentato, quand’anche l’amministratore di sostegno abbia il compito di sostituirsi al beneficiario nel compimento dell’attività negoziale ovvero nell’adempimento delle obbligazioni – il che esclude che il Comune possa rispondere in proprio per debiti assunti dalla V. – risulta in realtà assorbente il rilievo per cui, una volta pervenutosi al rigetto della domanda dello studio associato rivolta nei confronti della V., per il rilievo del difetto di titolarità del diritto di credito in capo allo studio, resta precluso al ricorrente anche il diritto di agire nei confronti dell’amministratore di sostegno, quand’anche si volesse prospettare una sua responsabilità per inadempimento rispetto ai doveri gestori scaturenti all’incarico conferito, posto che solo l’effettivo titolare del diritto di credito rimasto inadempiuto, potrebbe dolersi di un’eventuale negligenza.
4. Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. per la pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c.
Si rileva che il giudice di appello avrebbe omesso di statuire interamente sulla domanda di condanna indirizzata verso tutti i convenuti.
A seguito della morte della V., era stato evocato in giudizio D.V.A. quale erede della parte defunta.
Una volta esclusa la legittimazione del Comune di Paullo, non poteva la Corte omettere di statuire anche in merito alla domanda di condanna nei confronti del D.V.. Il motivo è evidentemente infondato.
L’evocazione in giudizio del D.V. è avvenuta sul presupposto che lo stesso fosse erede della V., sicchè la sua responsabilità intanto potrebbe sussistere in quanto sussista una responsabilità della propria dante causa.
Come ricordato dallo stesso ricorrente, l’erede è chiamato a rispondere di tutti i debiti facenti capo al de cuius, secondo le regole proprie della successione ereditaria, così che, una volta esclusa una responsabilità della V. nei confronti dello studio associato, il rigetto della domanda avanzata nei confronti della prima implica evidentemente anche il rigetto della domanda poi indirizzata verso l’erede, essendo, quindi, quanto meno implicito il rigetto della richiesta di condanna del D.V. per effetto del rigetto della domanda di condanna inizialmente proposta nei confronti della V..
5. Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. (sic!), quanto all’erronea applicazione dei principi in tema di spese processuali ex art. 91 c.p.c.
Si sostiene che il giudice di appello ha erroneamente condannato il ricorrente al rimborso delle spese del grado in favore del Comune, laddove l’evidente fondatezza dei motivi di ricorso, impone, a seguito della cassazione della decisione gravata, di dover rivedere anche la statuizione in punto di spese.
La ravvisata infondatezza dei primi tre motivi di ricorso denota con evidenza come anche tale censura non sia meritevole di accoglimento, restando immutata la situazione di soccombenza del ricorrente in grado di appello con la conseguente correttezza della statuizione in ordine alle spese di giudizio.
6. Nulla a disporre quanto alle spese del presente giudizio, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.
7. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è in parte inammissibile ed in parte rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso proposto in proprio da D. C. e rigetta il ricorso proposto dallo Studio Legale “D. & Associati”.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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