CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 ottobre 2020, n. 21895
Gestione autonoma coltivatori diretti – Contributi volontari versati – Contributi indebiti – Restituzione d’ufficio – Non sussiste – Iscritto alla gestione separata – Cessazione dell’attività lavorativa autonoma – Requisito contributivo per il diritto a pensione mediante il versamento di contributi volontari alla gestione medesima – Titolarità di un trattamento pensionistico diverso – Diritto alla liquidazione della pensione supplementare – Contributi astrattamente utilizzabili per beneficiare della pensione supplementare o del supplemento di pensione
Rilevato che
1. Con sentenza del 13.11.14, la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza del tribunale di Trani del 25.9.12, ha ordinato all’INPS la restituzione alla signora C.M. della somma di euro 21.604, a titolo di contributi volontari versati -nella gestione autonoma coltivatori diretti – dal fratello e dante causa della medesima, sig. C.A., nel periodo 28.10.99-16.1.06.
2. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che i contributi versati fossero indebiti e che l’Inps fosse tenuto alla restituzione d’ufficio ex articolo 10 DPR 1432/71, senza che occorresse la domanda amministrativa ritenuta invece necessaria dal giudice di prime cure.
3. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per un motivo; resiste con controricorso la signora C..
Considerato che
4. Con univo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. – violazione degli articoli 10 d.p.r. 1432/72, 9 d.lgs. 184/98; 5, u.c., d.p.r. 468/68; 7 I. 155/81; 2033 e 2041 c.c., per avere la sentenza impugnata trascurato che il generale principio in materia di contributi inutilizzati è quello relativo alla non restituzione.
5. Il controricorrente solleva eccezione di tardività del ricorso, deducendo che lo stesso è stato presentato in data 20.1.15, come da relata sottoscritta dall’ufficiale giudiziario, laddove il termine scadeva il giorno precedente 19. L’eccezione è infondata, posto che dalla medesima relata risulta l’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario in data 19, e che la sottoscrizione in calce all’atto attesta tutto il contenuto dell’atto, ivi compreso il riferimento temporale all’affidamento dell’atto (non occorrendo allo scopo una ulteriore sottoscrizione della relata per specifica attestazione della data di consegna). Peraltro, il ricorrente ha in ogni caso prodotto ricevuta -ritualmente sottoscritta dall’ufficiale giudiziario – della consegna dell’atto per la notifica, da cui risulta la data del 19.
6. Il ricorso dell’INPS è fondato.
7. Ai sensi dell’art. 1 del decreto 2 maggio 1996, n. 282, recante Regolamento recante la disciplina dell’assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all’art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’iscritto alla gestione separata di cui all’art. 1, qualora cessa l’attività lavorativa autonoma che ha dato luogo all’obbligo dell’iscrizione alla predetta gestione, può conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione mediante il versamento di contributi volontari alla gestione medesima.
Qualora gli iscritti alla gestione non raggiungono i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguono la titolarità di un trattamento pensionistico diverso, hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare.
I contributi versati nella gestione separata per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo a un supplemento di pensione, la cui liquidazione può essere richiesta per la prima volta quando sono decorsi due anni dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo cinque anni dalla data di decorrenza del precedente supplemento.
8. Nel caso di specie, deve evidenziarsi che si tratta di contributi volontari versati dal sig. C.A. nella gestione autonoma coltivatori diretti, per attività lavorativa svolta sia prima che dopo il conseguito pensionamento di vecchiaia.
9. Tali contributi non hanno consentito all’assistito di fruire di riliquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia (non essendo stata richiesta tale riliquidazione, per la parte di contribuzione volontaria relativa a periodi precedenti il pensionamento, e non essendo oggetto di questo giudizio), né del supplemento di pensione sulla pensione di vecchiaia in godimento (riferito questa volta ai contributi relativi a periodi successivi al pensionamento, oggetto di questo giudizio), del pari non richiesto dall’assistito; la domanda del supplemento presentata dalla sorella è stata invece respinta per l’ostacolo formale temporale relativo alla presentazione della domanda (ai sensi dell’art. 1 co. 3 del citato decreto, che consente come detto il supplemento solo dopo che siano decorsi due anni dalla costituzione della pensione).
10. In altri termini, i contributi volontari versati dall’assistito non sono contributi indebiti, ma sono contributi astrattamente utilizzabili per beneficiare della pensione supplementare o del supplemento di pensione ai sensi delle richiamate disposizioni.
11. In tal contesto, la sentenza impugnata ha fatto applicazione dell’art. 10 del d.p.r. n. 1432 del 1971, che prevede l’obbligo dell’ente previdenziale di rimborso all’assicurato dei contributi indebiti, considerando tali i “contributi versati in ritardo” o “in contrasto con le disposizioni” del decreto o “per periodi comunque coperti da contribuzione effettiva o figurativa”.
12. Ciò posto, deve rilevarsi che nella specie i contributi volontari versati non rientrano in alcuna delle categorie indicate dal d.p.r. predetto, bensì sono contributi solo rimasti inutilizzati in concreto (benché utilizzabili in astratto).
13. Ne consegue l’inapplicabilità della norma su richiamata relativa alla restituzione d’ufficio dei contributi e l’applicazione del principio generale – alla base del sistema delle assicurazioni sociali, proprio in quanto fondate sul principio assicurativo (v. Cass., Sez. L, Sentenza n. 27669 del 15/12/2005, Rv. 585652 – 01), secondo il quale in linea generale i contributi non utilizzati o non utilizzabili sono incamerati dall’ente previdenziale e non vengono restituiti all’interessato.
14. Il principio ha trovato applicazione sia con riferimento ai contributi utilizzati per la formazione della pensione supplementare che il pensionato ha facoltà di richiedere (Cass. Sez. U, Sentenza n. 879 del 17/01/2007, Rv. 594252 – 01), sia con riferimento a contributi che sia impossibile utilizzare (Cass., Sez. L – , Sentenza n. 30234 del 15/12/2017, Rv. 646480 – 01), Sez. L, Sentenza n. 12596 del 12/11/1999, Rv. 531090 – 01; Sez. Lav., sentenza n. 13382 del 29.10.01, Rv. 549883-01; vedi pure Cass. Sez. L, Sentenza n. 1572 del 26/01/2006, Rv. 586854 – 01), escludendosi il diritto alla restituzione in ragione dell’autonomia e del carattere non sinallagmatico dell’obbligazione contributiva e di quella previdenziale e, da un lato, della connessa inapplicabilità dei principi in materia di risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive, nonché delle norme in tema d’indebito oggettivo e di ingiustificato arricchimento, e dall’altro lato, dell’inesistenza di un principio generale di restituzione dei contributi legittimamente versati in relazione ai quali non si siano verificati, né possano più verificarsi i presupposti per la maturazione del diritto ad una prestazione previdenziale.
15. La sentenza impugnata va dunque cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda di restituzione proposta dalla signora C..
16. Le spese dell’intero processo, in relazione sia al due gradi del giudizio di merito che al giudizio di legittimità, possono essere compensate in considerazione del complesso carattere tecnico della materia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della lite proposto da C.M.. Spese dell’intero giudizio compensate.