CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 settembre 2019, n. 22466
Tributi – Verifica fiscale con indagini bancarie – Versamento su conto corrente intestato al legale rappresentante, amministratore e socio – Imputazione ai ricavi della società – Onere di prova contraria analitica a carico del contribuente
Rilevato che
Con sentenza in data 22 giugno 2017 la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sezione distaccata di Livorno, accoglieva l’appello proposto dalla M. s.r.l. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente contro l’avviso di accertamento con il quale, in relazione all’anno d’imposta 2009, ai sensi degli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972, a seguito di verifica fiscale con indagini bancarie sui conti correnti intestati al legale rappresentante, amministratore e socio (con quota dell’80%) della società, veniva rettificato, ai fini IRES, IRAP ed IVA, il reddito imponibile dichiarato dalla società. Osservava la CTR che: l’Agenzia e la Guardia di Finanza non avevano dimostrato le corrispondenze tra il versamento sul conto corrente dell’amministratore della società ed i ricavi della società medesima; l’Ufficio avrebbe dovuto provare la riferibilità degli assegni ad operazioni della società, convocando il traente e facendo indagini anche su di lui; la società aveva dimostrato che l’amministratore aveva disponibilità finanziarie derivanti da un rilevante risarcimento danni e che i tre assegni versati sul conto corrente erano giustificati da un accordo relativo ad un prestito antecedente alla verifica fiscale.
Avverso la suddetta sentenza, con atto del 22 gennaio 2018, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
La società contribuente non ha svolto difese.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Considerato che
Con l’unico motivo dedotto l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973, 51, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 2697, 2727 e ss. cod. civ., nonché dell’art. 2704 cod. civ. Sostiene la ricorrente che la CTR aveva erroneamente posto a carico dell’Amministrazione finanziaria la prova della riferibilità alla società verificata delle somme movimentate sui conti correnti intestati a soggetti rispetto ad essa terzi, laddove il ruolo di socio ed amministratore della società in capo al titolare dei conti rilevati costituiva di per sé sola circostanza legittimante la presunzione di riferibilità alla società delle movimentazioni di conti a suo nome; il giudice di appello, altresì, aveva erroneamente ritenuto superata la prova contraria a carico del contribuente sulla base di riscontri generici e temporalmente l’uno scollegato dall’anno d’imposta di riferimento, l’altro comunque privo di data certa, disattendo, sotto tale ultimo profilo, il disposto dell’art. 2704 cod. civ.
Il ricorso è fondato.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili (ex multis, Cass. n. 15857 del 2016; Cass. n. 16810 del 2017). Si è inoltre precisato che la ristretta base azionaria ed i rapporti familiari tra i soci sono idonei a fondare la presunzione iuris tantum di riferibilità delle movimentazioni bancarie dei soci alla società (Cass. n. 1093 del 2013; in termini, Cass. 19493 del 2010, Cass. n. 26173 del 2011).
La sentenza impugnata non si è conformata ai suddetti principi, atteso che, in fattispecie relativa ad accertamento bancario esperito su conti correnti intestati al legale rappresentante, amministratore e socio, con quota deH’80%, di società a responsabilità limitata a ristretta base sociale, ha affermato che costituiva onere dell’Ufficio dimostrare le corrispondenze tra i versamenti sul conto corrente dell’amministratore ed i ricavi della società, ritenendo altresì necessario lo svolgimento di indagini al fine di provare la riferibilità degli assegni versati ad operazioni della società, ed attribuendo, nel contempo, rilievo ad un dato – disponibilità finanziarie dell’amministratore derivanti da un risarcimento danni, avvenuto nell’anno 2007, come dimostrato dalla documentazione allegata al ricorso e nello stesso riprodotta in ossequio al principio di autosufficienza – generico e non riconducibile temporalmente alle movimentazioni bancarie in questione, relative all’anno 2009.
Nel ritenere, poi, prova idonea a giustificare il versamento degli assegni sul conto corrente l’accordo relativo ad un prestito, di cui al documento recante la data del 2 settembre 2009, la CTR ha violato il disposto dell’art. 2704 cod. civ., come interpretato da questa Corte, non avendo dimostrato, in mancanza di una delle situazioni tipiche di certezza contemplate dalla norma (registrazione, morte od incapacità di un sottoscrittore, riproduzione in atto pubblico), la sussistenza di un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo la data di formazione del documento.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione distaccata di Livorno, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione distaccata di Livorno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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