CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 settembre 2019, n. 22470
Tributi – TARSU – Motivazione dell’atto impositivo – Indicazione della tariffa applicata e della relativa delibera – Legittimità
Rilevato che
Con sentenza in data 2 novembre 2017 la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l’appello proposto A.G. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente contro gli avvisi di accertamento Tarsu relativi agli anni 2007-2011.
Riteneva la CTR che gli atti impugnati contenevano tutti gli elementi e le ragioni che ne giustificavano l’emissione, evidenziando i momenti ricognitivi e logico-deduttivi essenziali al fine di consentire al contribuente – come in realtà avvenuto – di esercitare efficacemente il diritto di difesa.
Avverso la suddetta sentenza, con atto del 2 maggio 2018, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Il Comune di Canicattì non ha svolto difese.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che
Con il primo motivo il ricorrente – denunciando, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e 7 l. n. 212/2000, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – deduce che gli atti impositivi impugnati – contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR – non contenevano neanche in forma semplificata le ragioni e gli elementi che giustificassero l’emissione dei provvedimenti e che non era stato allegato l’atto (accertamento M.) cui gli avvisi di accertamento facevano riferimento, né riprodotto il contenuto essenziale di tale atto.
Il motivo è infondato.
Secondo l’orientamento espresso da questa Corte, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l’obbligo di motivazione dell’atto impositivo si risolve nella indicazione della tariffa applicata e la relativa delibera, non essendo necessario riportare o esplicitare la formula utilizzata per la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo, né, tantomeno, i dati numerici fondamentali per il calcolo del tributo (Cass. n. 24267 del 2011).
Va poi osservato che, in tema di motivazione degli avvisi di accertamento, l’obbligo dell’Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell’avviso (art. 7 l. n. 212/2000) va inteso in necessaria correlazione con la finalità «integrativa» delle ragioni che, per l’Amministrazione emittente, sorreggono l’atto impositivo; il contribuente ha, infatti, diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell’atto impositivo e sol perché ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente, con la conseguenza che, in caso di impugnazione dell’avviso sotto tale profilo, non basta che il contribuente dimostri l’esistenza di atti a lui sconosciuti cui l’atto impositivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell’atto impositivo, sia necessaria ad integrarne la motivazione (Cass. n. 26683 del 2009).
Nella specie, come risulta dall’esame degli atti impugnati, il Comune di Canicattì ha indicato le delibere con cui sono state fissate le tariffe e ha specificato i parametri di riferimento per il calcolo dei tributi, assolvendo così all’obbligo motivazionale gravante sull’ente impositore. Essendo quindi già sufficiente la descritta motivazione dell’atto, il riferimento in esso contenuto all’«accertamento M.» non assume rilievo ai fini dell’obbligo di allegazione previsto dall’art. 7 della l. n. 212/2000.
Con il secondo motivo il ricorrente – denunciando, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e 7 l. n. 212/2000 – lamenta che gli atti impugnati non integravano gli elementi necessari per il calcolo degli interessi, limitandosi a riportare sola la cifra globale degli interessi dovuti.
Il motivo è infondato.
I dati, trascritti in ricorso, riportati negli avvisi di accertamento, sono sufficienti ad indicare gli elementi essenziali per il computo degli interessi, essendo indicato, per ciascun anno d’imposta, l’entità degli interessi, con la precisazione che gli stessi «vengono calcolati nella misura del tasso di interesse legale annuo, L.F. 296/2007, art. 1, comma 165».
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Stante l’assenza di attività difensiva dell’intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 settembre 2020, n. 19767 - In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sulla base degli artt. 62 e 64 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37420 depositata il 21 dicembre 2022 - In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani (TARSU) pur in caso di omissione della denuncia di cessazione di occupazione dell'immobile nell'anno in cui tale…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 30 aprile 2019, n. 11408 - In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, e la dichiarazione di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, previsto dal d.lvo 5/2/1992, nr 22, art. 21 comma…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 aprile 2019, n. 10163 - In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui all'art. 65 del…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 agosto 2019, n. 20966 - In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui all'art. 65 del…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 dicembre 2021, n. 42089 - In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), dovendo peraltro evidenziarsi che alla TARI sono estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Bancarotta fraudolente distrattiva è esclusa se vi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14421 depositata il 9…
- Per i crediti di imposta di Industria 4.0 e Ricerc
L’articolo 6 del d.l. n. 39 del 2024 ha disposto, per poter usufruire del…
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…