CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 settembre 2019, n. 22488
Rapporto di lavoro – Demansionamento – Mobbing – Configurabilità – Reintegra nelle mansioni di caposquadra
Rilevato che
La Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Spoleto che aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta da S. R. nei confronti della (…) – A.S.E. Spoleto s.p.a. volta ad ottenere la condanna della resistente a reintegrarlo nelle mansioni di caposquadra ed a risarcirgli il danno derivatogli dal demansionamento denunciato e dal mobbing subito.
Il giudice di secondo grado ha respinto l’eccezione di nullità della sentenza evidenziando che nulla era stato specificatamente allegato quanto alla denunciata omessa lettura del dispositivo e che, al contrario, la sentenza ne conteneva l’attestazione, facente fede fino a querela di falso. Quanto al merito la Corte, al pari del primo giudice, ha ritenuto in primo luogo che il ricorrente non avesse allegato il contenuto delle erano le mansioni svolte prima e dopo la riorganizzazione. Ha accertato poi che il venir meno di compiti di coordinamento non aveva precluso un adeguato sfruttamento del bagaglio professionale del ricorrente. Ha verificato infatti che i compiti di coordinamento non erano preminenti e caratterizzanti rispetto alle altre attività tipiche del profilo di inquadramento; che al venir meno del ruolo di caposquadra non era conseguito uno svuotamento qualitativo delle mansioni attribuitegli tenuto conto, anche, del fatto che mentre nell’assetto precedente vi erano più squadre composte da un solo operaio, per effetto della modifica organizzativa, queste erano state accorpate e, coerentemente, la scelta del caposquadra era stata affidata ad una selezione interna del personale, tenuto conto dell’ampia responsabilità affidata al nuovo ruolo. Infine ha escluso che dall’istruttoria espletata fosse emersa l’esistenza di comportamenti vessatori, prolungati nel tempo, dai quali far derivare la pretesa risarcitoria azionata.
3. Per la cassazione della sentenza ha proposto tempestivo ricorso S. R. affidato a tre motivi cui ha opposto difese sia la (…) – A.S.E. Spoleto s.p.a. mentre il controinteressato Marco Sollazzi è rimasto intimato. Sia il ricorrente che la A.S.E. hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis 1. cod. proc. civ.
Considerato che
4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 429 in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 cod. proc. civ. Sostiene il ricorrente che per denunciare la nullità della sentenza in relazione alla mancata lettura del dispositivo in udienza non doveva essere allegato altro che il fatto stesso, che peraltro risultava dal fascicolo d’ufficio di primo grado dove, alla data del 24 aprile 2015, quando era stata chiesta la copia conforme non risultava né il verbale dell’udienza di discussione, né il dispositivo, né la sentenza, che era stata inviata via PEC al procuratore del ricorrente il 31marzo 2015. Inoltre il dispositivo risultava inserito nel fascicolo telematico solo il 3 agosto 2015. Da tali circostanze il ricorrente ritiene che si sarebbe dovuta ritenere confermata la denunciata nullità della sentenza. Sottolinea poi che erroneamente la Corte ha ritenuto che la sentenza di primo grado, la quale attestava l’avvenuta lettura del dispositivo, avrebbe dovuto essere impugnata con querela di falso. Sostiene il ricorrente che è il verbale d’udienza, che ne dà conto, che fa fede delle verità delle affermazioni in esso riportate.
5. Il motivo è inammissibile. Anche a voler trascurare il fatto che con il motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 4 cod. proc. civ., pur denunciata una nullità della sentenza, ciò di cui ci si duole è la violazione dell’art. 429 cod. proc. civ. osserva il Collegio che la censura non è sufficientemente specifica poiché non riproduce, come sarebbe stato necessario il contenuto del verbale dell’udienza di decisione della causa in primo grado. La sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies cod.proc.civ., non è atto distinto dal verbale che la contiene (Cass. 08/11/2010 n. 22659), sicché la produzione del verbale è indispensabile per verificare se vi sia stata la lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in udienza, elementi che, unitamente alla sottoscrizione del verbale contenente il provvedimento da parte del giudice, caratterizzano tale tipologia di sentenze (cfr. Cass. 02/10/2014 n. 20820 e 28/05/2009 n. 12515).
6. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt. 2103 e 2697 cod.civ. e dell’art. 132 n. 4 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3,4 e 5 cod. proc. civ.
6.1. In primo luogo sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, nel ricorso erano indicate le mansioni svolte prima del demansionamento denunciato. Era stata allegata la delibera con la quale il consiglio di amministrazione della società aveva assegnato a ciascun dipendente le mansioni da svolgere; erano state prodotte le missive dell’ex Presidente e dell’ex dirigente che confermavano il contenuto delle mansioni. Sottolinea inoltre che era sostanzialmente pacifico tra le parti che il ricorrente, da referente della squadra, era divenuto un semplice operaio. Rammenta quindi che, a fronte dell’allegato demansionamento, era onere del datore di lavoro allegare e dimostrare l’esatto adempimento.
6.2. In secondo luogo evidenzia che non aveva confuso le mansioni indicate nella delibera con quelle in concreto svolte e deduce che, semmai, era onere della datrice di lavoro provare che le mansioni erano diverse.
6.3. In terzo luogo sostiene che proprio dalla delibera del consiglio di amministrazione richiamata risultava che le mansioni di coordinamento erano proprie della qualifica rivestita sicché ne era escluso il carattere accessorio ed eventuale ritenuto e sul punto la motivazione era illogica ed apodittica.
6.4. In quarto luogo osserva che la deminutio qualitativa, piuttosto che quantitativa, era idonea ad integrare il demansionamento allegato e che il ragionamento della Corte di merito era illogico in quanto nessun rilievo poteva essere attribuito alla circostanza che il lavoratore aveva aderito alla selezione indetta. Resta infatti inalterato il carattere demansionante del mutamento delle mansioni che ne era seguito.
6.5. Ritiene quindi che la sentenza in relazione al primo e quarto rilievo era viziata da motivazione apparente ed inoltre aveva trascurato l’esame di fatti decisivi. Con riguardo al secondo rilievo, oltre ad essere carente di motivazione aveva invertito gli oneri della prova con riguardo al denunciato demansionamento, in violazione degli artt. 2697 e 2103 cod.civ.. altrettanto poi con riguardo al terzo ed al quarto rilievo formulato.
7. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
7.1. La Corte territoriale non è incorsa nella denunciata violazione dell’art. 2103 né tanto meno ha invertito gli oneri della prova.
7.2. Va premesso che, ove il lavoratore alleghi un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell’obbligo che grava sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 2103 cod.civ., è su quest’ultimo che incombe l’ onere di provare l’esatto adempimento del suo obbligo attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari o, ancora, in base all’art. 1218 cod.civ., a causa di un’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (cfr. Cass. 03/03/2016 n. 4211).
7.3. Inoltre deve essere ribadito che nel caso in cui venga denunziata la violazione dell’art. 2103 cod. civ. allegando di aver sofferto una dequalificazione professionale, il giudice deve stabilire se le mansioni dallo stesso svolte finiscano per impedire la piena utilizzazione e l’ulteriore arricchimento della professionalità acquisita nella fase pregressa del rapporto, tenendo conto che non ogni modifica quantitativa delle mansioni, con riduzione delle stesse, si traduce automaticamente in una dequalificazione professionale, che invece implica una sottrazione di mansioni tale – per la sua natura e portata, per la sua incidenza sui poteri del lavoratore e sulla sua collocazione nell’ambito aziendale – da comportare un abbassamento del globale livello delle prestazioni del lavoratore con sottilizzazione delle capacità dallo stesso acquisite ed un conseguenziale impoverimento della sua professionalità (cfr. Cass. 04/08/2000 n. 10284, 29/10/2004 n. 20989 27/02/2008 n. 5112).
7.4. A tali principi si è attenuto il giudice di appello che in esito ad un esame delle allegazioni del ricorrente e delle prove offerte dalla società datrice con riguardo al corretto adempimento della prestazione, con giudizio di fatto a quel giudice riservato, non ha ravvisato una differenza “qualitativa” ma solo “quantitativa” delle mansioni in precedenza svolte, ponendo l’accento sulla assoluta marginalità dell’attività di coordinamento, del tutto eventuale e riferita ad una struttura estremamente semplice a cui apparteneva un solo operaio che non era comunque a lui gerarchicamente sottordinato. Nella sostanza la censura si risolve in una inammissibile critica della valutazione dei fatti acquisiti al giudizio e ricostruiti dalla Corte di merito che ha motivatamente spiegato le ragioni della sua decisione senza incorrere in un omesso esame di un fatto decisivo nella specie neppure chiaramente identificato. Va ribadito al riguardo che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, h introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciarle per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. per tutte Cass. Sez. U. 07/04/2014 n. 8053).
8. Anche l’ultimo motivo di ricorso deve essere rigettato.
8.1. La Corte di merito, nel rigettare la domanda di condanna della società a risarcire al R. il danno asseritamente subito in relazione al denunciato comportamento mobbizzante, non è incorsa nella denunciata violazione degli artt. 2087,2103,2697 cod.civ. e dell’art. 132 n. 4 in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3, 4, 5 cod.proc.civ..
8.2. Ancora una volta nel pervenire al suo convincimento il giudice di appello esamina i fatti allegati ed esclude, con valutazione di merito degli stessi, che questi complessivamente valutati, potessero essere qualificati come comportamenti che, pur leciti, protratti sistematicamente nel tempo, avessero connotazioni persecutorie, integrassero una discriminazione, fossero vessatori. In definitiva la Corte territoriale, con motivazione adeguata e completa ha escluso che i richiami di cui il lavoratore fu destinatario non erano stati adottati al solo fine di mortificare la personalità e la dignità del lavoratore e che i contrasti verbali con altri lavoratori erano risultati del tutto episodici ed espressione di un clima non disteso ma non di una volontà persecutoria nei suoi confronti.
9. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico del soccombente il quale è tenuto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1 bis del citato d.P.R.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1 bis del citato d.P.R.
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